Driver’s license revocation upheld after red-light violation

52.1997.68Autre juridiction30 mai 1997Dismissed

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Résumé

The appellant challenged the cantonal government’s dismissal of his appeal against the Sezione della circolazione’s one-month driver’s license revocation after he drove through a red light and collided with a priority vehicle. The administrative court held that the final criminal judgment bound the licensing proceedings because the appellant had not appealed it, so he could not relitigate the facts. It further found that running a red light gravely endangered traffic safety and warranted mandatory revocation of the license for one month. The appeal was therefore dismissed, court costs were imposed on the appellant, and the file was remitted to the Sezione della circolazione to fix the revocation period.

Regest

Art. 16 cpv. 3 lett. a and Art. 17 cpv. 1 lett. a LCS; binding effect of final criminal findings in administrative license-revocation proceedings; an authority deciding on driving-license revocation must ordinarily adhere to the factual findings of a final criminal judgment when the driver could and should have contested them in the criminal proceedings. Entering an intersection against a red light constitutes a grave violation of traffic safety within the meaning of Art. 16 cpv. 3 LCS, since it creates at least an increased abstract danger and typically a concrete danger for other road users. In such cases revocation is mandatory; the duration is to be fixed according to fault, driving record, and professional need (Art. 33 cpv. 2 OAC).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1997.68

Data decisione, Autorità: 30.05.1997, TRAM

Incarto n. 52.97.00068

Lugano 30 maggio 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1° aprile 1997 di


patrocinato da: avv. __________

contro

la decisione 12 marzo 1997 (no 1193) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 gennaio 1997 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;

viste la risposta 10 aprile 1997 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 18 luglio 1996, alle ore 12.08, il ricorrente __________ ha circolato in territorio di __________ alla guida della vettura targata __________. Inoltratosi in un'intersezione omettendo di arrestarsi ad una segnalazione semaforica indicante luce rossa, ha così colliso con un veicolo prioritario.

B. In seguito a questi avvenimenti, con decisione 9 ottobre 1996, no 118­­__, il Tribunale di polizia di __________ città ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.--, oltre ad una tassa di giudizio di fr. 150.-- e alle spese di fr. 240.--.

Tale decisione, rimasta incontestata, è pertanto cresciuta in giudicato.

C. Preso atto dei fatti sopra descritti ed esaminata la decisione resa dalle competenti autorità di __________, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, con decisione 16 gennaio 1997, ha risolto di revocare al __________ la licenza di condurre per un periodo di un mese, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa e dei precedenti a carico dell'interessato, già oggetto di un provvedimento amministrativo nel 1992.

D. Con ricorso 27 gennaio 1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.

A sostegno dell'impugnativa ha essenzialmente contestato l'accertamento dei fatti, asserendo di essersi immesso nell'intersezione allorquando la segnalazione semaforica indicava luce verde.

E. Con giudizio 12 marzo 1997, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame considerando corretto, adeguato e proporzionato alle circostanze del caso il periodo di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.

Il Governo ha inoltre osservato di non aver motivo alcuno per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale cresciuto in giudicato.

F. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via preliminare che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo e in via principale che la risoluzione impugnata venga annullata.

A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che il Consiglio di Stato ha sposato l'accertamento dei fatti del giudizio penale senza minimamente prendere in considerazione le sue argomentazioni.

Osserva quindi di non aver interposto ricorso contro la decisione penale non avendone ben compreso la portata.

Le ulteriori argomentazioni addotte dal ricorrente verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito.

G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS.

La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Di conseguenza, il ricorso, tempestivo è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

  1. Il ricorrente chiede che al ricorso venga accordato effetto sospensivo.

La richiesta è superflua; il ricorso a questo Tribunale ha in effetti già per legge un tale effetto (art. 47 PAmm).

  1. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di essersi attenuto all'accertamento dei fatti del giudizio penale senza tenere in considerazione la sua versione.

3.1. A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria e segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su rilevamenti operati mediante strumentazione tecnica e su di un rapporto allestito dalla Polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

3.2. Ora, nel caso in esame il ricorrente ha di fatto accettato il giudizio penale reso dalle autorità di __________, non avendo contro di esso inoltrato alcun ricorso. Così facendo, egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non è più legittimato a rimettere in discussione i fatti.

Invano contesta quindi la propria colpevolezza.

  1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).

La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS).

La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (33 cpv. 2 OAC).

La durata del provvedimento deve essere di almeno un mese oppure di almeno sei mesi, nel caso in cui la revoca è pronunciata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. a) e c) LCS).

In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art. 68 CP, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione dell'infrazione più grave, la quale può essere aumentata in misura adeguata (DTF 122 II 180 e segg. consid. 5b; 120 Ib 54; 116 Ib 151).

  1. 5.1 L'applicazione del disposto di legge che prevede la revoca obbligatoria (art. 16 cpv. 3 LCS) é subordinata a tre condizioni: che il conducente abbia infranto una norma della circolazione, che abbia gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e da ultimo che abbia commesso una colpa grave, intenzionale o per negligenza. L'infrazione ad una norma della circolazione é realizzata sia quando il conducente infrange disposizioni della LCS, sia quando non ottempera a regole volte ad assicurare la sicurezza del traffico previste in ordinanze di applicazione alla LCS. Per compromettere gravemente la sicurezza della circolazione non é necessario che un conducente metta concretamente in pericolo gli altri utenti della strada; é sufficiente un pericolo astratto (cfr. Bussy-Rusconi, Commentaire annoté du Code suisse de la circulation routière, ed. 1996, ad art. 16 LCS, no 5.2.2).

Il quesito a sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).

5.2 Nel caso concreto, è a ragione che il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'insorgente, immessosi in un'intersezione senza arrestarsi ad un impianto semaforico indicante luce rossa, abbia compromesso gravemente la sicurezza della circolazione realizzando la fattispecie di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS.

L'omissione di arrestarsi ad una segnalazione semaforica indicante luce rossa comporta in effetti un'alta probabilità di incidente e costituisce pertanto un comportamento gravemente lesivo della sicurezza della circolazione stradale, per cui s'impone la revoca della licenza di condurre (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III , pag. 202 e giurisprudenza ivi citata).

Omettendo di fermarsi all'impianto semaforico indicante fermata, il ricorrente ha di fatto creato una situazione di pericolo concreto soprattutto per i conducenti prioritari sopraggiungenti che, in virtù del principio dell'affidamento, potevano confidare sul fatto che egli si sarebbe immesso nell'intersezione solo nel momento in cui il segnale luminoso commutava su luce verde.

Ben si giustifica dunque che a __________ sia revocata la licenza di condurre per la durata di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCS).

Per tutti i motivi sopraesposti, il ricorso va respinto.

  1. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 43, 47 PAmm; 16 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a LCS,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo di revoca.

  4. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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