projets
52.1997.67 ΓÇó Refusal to ratify school-building credit upheld
52.1997.67Autre juridiction9 mai 1997Dismissed
The municipality appealed against the State Council’s refusal to ratify a CHF 150,000 credit for planning a school building. The cantonal administrative court held the appeal admissible but dismissed it on the merits. It found that the planned project was oversized relative to the municipality’s actual needs and could only be justified if neighboring municipalities participated, which had not yet occurred. The refusal to approve the expenditure was therefore a lawful exercise of the State Council’s discretion. The court also waived costs.
Art. 8 and 9 LCint; Art. 9 RLCint: refusal to ratify a municipal investment credit for a school project may be upheld where the contemplated expenditure exceeds the municipality’s actual needs and the project’s justification depends on participation of neighboring municipalities that has not materialized. The Cantonal Council’s assessment of excess expenditure and its discretionary refusal of approval are lawful if objectively sustainable and not arbitrary; mere expediency considerations advanced by the municipality do not suffice to override that appraisal (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.67
Data decisione, Autorità: 09.05.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00067
Lugano 9 maggio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 aprile 1997 di
Comune di __________
contro
la decisione 5 marzo 1997, no. 1063, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 settembre 1996 con cui il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare la risoluzione 28 settembre 1995 dell'assemblea comunale di __________ stanziante un credito di fr. 150'000.- per la progettazione di un edificio scolastico;
viste le risposte:
10 aprile 1997 della Sezione degli enti locali;
16 aprile 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 luglio 1973 il Consiglio di Stato ha ratificato una convenzione sottoscritta dai comuni di __________, __________ e __________ "per amministrare una scuola elementare consortile", con sede a __________ (I. ciclo) e __________ (II. ciclo);
che verso la fine degli anni '80 i comuni di __________, __________, __________ e __________ hanno elaborato un progetto di statuto per istituire un nuovo consorzio scolastico;
che tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, la proposta è stata ratificata dai legislativi di __________, __________ e __________; l'Assemblea comunale di __________ l'ha invece respinta con risoluzione del 28 marzo 1991, dissentendo dalla prospettiva di ubicare il nuovo centro a __________;
che su suggerimento del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, i tre comuni favorevoli si sono comunque accordati per costituire un consorzio fra loro, rinunciando alla partecipazione di __________;
che con decisioni del 13 giugno, del 30 giugno e del 29 settembre 1994 i legislativi dei comuni di __________, __________ e __________ hanno approvato lo statuto del nuovo consorzio;
che il 6 marzo 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha ratificato lo statuto del Consorzio scolastico dell'__________;
che contro le predette risoluzioni dell'autorità cantonale e dei legislativi comunali il comune di __________ è insorto senza successo sin davanti al Tribunale Federale, obiettando che prima di istituire un nuovo consorzio scolastico si sarebbe dovuto sciogliere quello esistente;
che con risoluzione 28 settembre 1995 l'assemblea comunale di __________ ha nel frattempo stanziato un credito di fr. 150'000.-- per la progettazione di un edificio scolastico destinato ai comuni dell’__________, comprendente 3 sezioni di scuola elementare, 2 di scuola dell’infanzia, una palestra, il tutto per un costo preventivato in 8,5 milioni di franchi;
che l'8 novembre 1995 il comune qui ricorrente, versante in regime di compensazione, ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni di ratificare il credito in questione;
che, raccolto il preavviso negativo dell'Ispettorato dei comuni e della Commissione per la compensazione intercomunale, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza con risoluzione 20 settembre 1996;
che contro quella risoluzione dipartimentale il comune di __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando la ratifica del credito in questione,
che con giudizio 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che l'opera - sovradimensionata per rapporto alle esigenze della popolazione scolastica locale - avrebbe potuto semmai essere giustificata soltanto con la partecipazione dei comuni viciniori: condizione, questa, che per il momento risultava insoddisfatta;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la ratifica del credito in oggetto;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla Sezione enti locali, che non hanno presentato osservazioni;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 12 LCint, pacifiche essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 8 cpv. 1 LCint il Consiglio di Stato può versare aiuti particolari per il finanziamento di spese di investimento o per la copertura degli oneri che ne derivano suscettibili di causare un carico finanziario eccessivo, tale - in particolare - da provocare un aumento del moltiplicatore di imposta oltre il limite del 100%;
che pari criterio può essere adottato per casi particolari non contemplati dagli art. 7, 9a e 10 (art. 8 cpv. 2 LCint);
che l'art. 9 LCint (marginale "poteri del Consiglio di Stato") dispone che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art. 7 il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i preventivi ed i consuntivi nonché le risoluzioni assembleari concernenti le spese straordinarie;
che ove i conti del comune rispettivamente le risoluzioni concernenti uscite di investimento eccedessero i bisogni del comune - precisa l'art. 9 cpv. 1 2.a frase RLCint - la loro approvazione può essere negata: i conti e le risoluzioni possono essere rinviati al comune per la loro modificazione oppure essere modificati d'ufficio, secondo l'apprezzamento del Consiglio di Stato (art. 9 cpv. 1 3.a frase RLCint);
che, nell’evenienza concreta, la decisione del Consiglio di Stato di negare l’approvazione del credito di 150’000.- fr., stanziato dall’assemblea comunale di __________ per la progettazione di un centro scolastico destinato anche ai comuni di __________, __________ e __________ regge perfettamente alla critica dell’insorgente;
che sintanto che i comuni suddetti non dovessero modificare i loro orientamenti, mostrandosi interessati a trasferire il centro scolastico a __________, appare in effetti del tutto irragionevole affrontare spese di progettazione di un’opera sovradimensionata per rapporto alle necessità effettive del comune ricorrente;
che la decisione governativa impugnata appare pertanto del tutto conforme al diritto: non solo perché procede da un esercizio corretto del potere d’apprezzamento che la legge riserva al Consiglio di Stato, ma addirittura perché si appalesa come l’unica oggettivamente sostenibile;
che il fatto che la scelta del comune di __________ quale sede del centro scolastico possa risultare meno conveniente ed opportuna è del tutto insuscettibile di modificare questa conclusione: sintanto che i comuni vicini perseverano nei loro intendimenti appare contrario ai principi che reggono la gestione della cosa pubblica investire somme di denaro nella progettazione di un centro scolastico destinato a soddisfare anche le necessità di questi comuni;
che immune da violazioni del diritto la decisione governativa impugnata va quindi senz’altro confermata;
che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 8, 9, 12 LCint; 9 RLCint; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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