Municipal appeal against inadmissibility of revision request

52.1997.60Autre juridiction24 mars 1997Inadmissible

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Résumé

The municipality appealed against the State Council's decision declaring inadmissible its request to revise a supervisory decision that had revoked a preliminary building permit. The Administrative Court held that a revision decision is appealable only if the underlying decision was itself appealable on the merits. Because the supervisory revocation under Art. 207 LOC was not appealable by the municipality, the appeal against the inadmissibility ruling was also inadmissible. Owing to the State Council's incorrect indication of remedies, no court costs were imposed.

Regest

Art. 207 LOC; Art. 48 PAmm: an appeal against a governmental decision on revision is admissible only where the decision challenged in revision was itself susceptible of appeal on the merits. Supervisory decisions of the Cantonal Government concerning communes are, as a rule, not appealable by the commune; permitting an appeal against the refusal or inadmissibility of revision would impermissibly circumvent the statutory bar on communal appeals. Under Art. 48 PAmm, manifestly inadmissible remedies may be rejected in limine. An erroneous indication of remedies may justify waiving justice fees and costs.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1997.60

Data decisione, Autorità: 24.03.1997, TRAM

Incarto n. 52.97.00060

Lugano 24 marzo 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 marzo 1997 del

Comune di __________ patrocinato da: avv. __________

contro

la decisione 26 febbraio 1997 del Consiglio di Stato (no 946) che dichiara irricevibile l'istanza di revisione presentata dal municipio di __________ avverso la risoluzione governativa che revoca la licenza preliminare concessa dall'esecutivo comunale l'8 luglio 1996;

richiamato l'art. 48 PAmm,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'8 luglio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza edilizia preliminare per la ricostruzione di un rustico in sasso situato nella zona dei __________ (part. N. __________ RFD);

che con giudizio 25 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha revocato il provvedimento in questione, intervenendo in qualità di autorità di vigilanza sui comuni;

che __________ ha accettato il predetto giudizio;

che con istanza 14 ottobre 1996 il municipio di __________ ha chiesto al Governo di rivedere il giudizio in questione;

che con decisione 26 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione, in considerazione del fatto che il beneficiario della licenza revocata aveva rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lui sfavorevole;

che avverso la decisione governativa il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo con argomenti che, per quanto necessario, saranno ripresi nel seguito;

considerato, in diritto

che l’art. 48 PAmm permette all’autorità di ricorso di respingere in limine con breve motivazione le impugnative inammissibili o manifestamente infondate;

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che contro le decisioni governative statuenti su istanze di revisione il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto se il giudizio dedotto in revisione era impugnabile nel merito;

che le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili, fatta salva la possibilità, per chi è leso nei suoi legittimi interessi, ma ad esclusione del comune, di aggravarsi al Tribunale amministrativo (art. 207 LOC, RDAT I-1992 N. 5 pag. 18);

che il giudizio 25 settembre 1996 con cui il Consiglio di Stato è intervenuto quale autorità di vigilanza sui comuni a revocare la licenza edilizia preliminare rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ricostruzione di un rustico poteva essere impugnato soltanto da parte del beneficiario della licenza revocata;

che per il comune il giudizio era invece inappellabile (art. 207 cpv. 1 LOC);

che altrettanto deve valere per il giudizio con cui il Governo ha respinto l’istanza di revisione presentata dal comune di __________ contro la decisione di revoca del permesso resa dallo stesso Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni;

che ammettere l’impugnabilità di una decisione con cui il Consiglio di Stato respinge o dichiara irricevibile un’istanza di revisione proposta dal comune contro un giudizio reso dallo stesso Consiglio in qualità di autorità di vigilanza costituirebbe invero una manifesta elusione del principio dell’inappellabilità di tali provvedimenti da parte del comune sancito dall’art. 207 LOC;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che, l'erronea indicazione dei rimedi di diritto data dal Consiglio di Stato permette di sollevare il comune dal pagamento della tassa di giustizia;

visti gli art. 207 LOC, 3, 28, 35, 48 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tasse, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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