AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.50
Data decisione, Autorità:
16.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00050
Lugano
16 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Michele Rusca, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Balerna, impedito
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 marzo 1997 di
contro
la
decisione 18 febbraio 1997, no. 654, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 gennaio
1997 con cui il municipio di __________ ha affidato all'ing. __________ il
mandato d’ingegnere civile nell’ambito della costruzione di uno stabile
d'appartamenti di sua proprietà;
viste le risposte:
-
17 marzo 1997 del Consiglio di
Stato;
-
25 marzo 1997 del comune di
__________;
-
26 marzo 1997 dell'ing. __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24 dicembre 1996 il
municipio di __________ ha invitato l'ing. __________, qui ricorrente, e l'ing.
__________, resistente, a presentare un'offerta per le prestazioni d'ingegnere
occorrenti alla costruzione di uno stabile d'appartamenti sulla part. no.
__________ RFD di proprietà del comune;
che entro il termine prestabilito sono pervenute all'autorità
comunale le seguenti offerte:
che con decisione 7 gennaio 1997 il municipio ha conferito il
mandato per le prestazioni d’ingegneria civile all'ing. __________;
che con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato
la delibera, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'ing.
__________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che scegliendo il
concorrente meno oneroso il municipio non avesse "ecceduto l'ampio potere
d'apprezzamento che è riconosciuto dalla giurisprudenza in materia di
assegnazione di mandati diretti a professionisti";
che il Consiglio di Stato ha in particolare rinviato il
ricorrente a far valere davanti alle competenti autorità dell'OTIA le eventuali
violazioni delle norme SIA o del codice professionale dell'ordine;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa delibera;
che l'insorgente ripropone in questa sede le eccezioni
sollevate senza successo davanti alla precedente istanza, ribadendo in
particolare che l'offerta prescelta non coprirebbe i costi effettivi delle
prestazioni d'ingegneria richieste;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, il municipio di __________ ed il deliberatorio, che postulano la
conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell’insorgente
sono pacifiche;
che con le riserve di cui si dirà più avanti, il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che, data la natura delle questioni poste a giudizio
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm);
che la decisione con cui il municipio conferisce a terzi un
mandato per prestazioni professionali deve rispettare le leggi che l'autorità
comunale è tenuta ad applicare; tale decisione deve in particolare conformarsi
alle disposizioni della LOC;
che il conferimento di simili mandati non è disciplinato da
specifiche disposizioni: il municipio deve comunque attenersi ai principi
generali che regolano la gestione della cosa pubblica, tutelando adeguatamente
gli interessi del comune attraverso la scelta di un professionista che dia
sufficienti garanzie di affidabilità in ordine alla qualità delle prestazioni
per rapporto alla convenienza degli onorari praticati;
che, come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel
giudizio impugnato, il conferimento di un mandato come quello in contestazione
non soggiace all’obbligo del pubblico concorso; il mandato avrebbe potuto
benissimo essere conferito mediante incarico diretto;
che optando per una licitazione privata senza porre
particolari condizioni, il municipio era tenuto a rispettare soltanto le regole
fondamentali di qualsiasi concorso; in particolare il principio della parità di
trattamento fra concorrenti ed il divieto di negoziare le offerte presentate;
che non avendo prestabilito specifici criteri di
aggiudicazione, l'autorità comunale era unicamente tenuta a rispettare
l'obbligo generale di tutelare adeguatamente gli interessi del comune;
che le eccezioni sollevate dall'insorgente possono essere esaminate
soltanto nell'ottica di una violazione di tale obbligo;
che sono invece improponibili le contestazioni fondate sulla
violazione di normative che non essendo demandate all’autorità comunale per
l’applicazione sfuggono ad un sindacato di legittimità da parte di questo
tribunale;
che la delibera a favore di un'offerta sottocosto è
suscettibile di ledere l'interesse pubblico nella misura in cui pregiudica le
aspettative del committente in punto ad una corretta esecuzione delle
prestazioni richieste;
che un'offerta non è comunque sottocosto soltanto perché si situa
al di sotto dei minimi previsti dalle tariffe promulgate da un'associazione
professionale;
che la violazione delle tariffe dell'OTIA lamentata
dall'insorgente non è in concreto atta a suffragare l'esistenza di un'offerta
sottocosto atta a ledere l'interesse pubblico che il municipio è tenuto a
salvaguardare;
che l'onorario forfettario di fr. 50'000.-- offerto dal
resistente appare in effetti ancora ragionevolmente commisurato all’importanza
dei lavori previsti ed ai costi preventivati dell'opera (fr. 540'000.-);
che, immune da violazioni del diritto, la delibera censurata
va quindi senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di fr.
400.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster