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Numero d'incarto:
52.1997.362
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00362
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 dicembre 1997 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 19 novembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 5903) che annulla la
decisione 19 agosto 1997 con cui il municipio di __________ nega l'obbligo
del permesso di costruzione per ripristinare l’attività di stabulazione in
una stalla in disuso situata nel nucleo di __________ (part. n. __________
RF);
viste le risposte:
-
17 dicembre 1997 di __________;
-
19 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
23 dicembre 1997 del Dipartimento
del territorio;
-
7 gennaio 1997 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Le resistenti __________ e
__________ sono comproprietarie di una casa d'abitazione, situata __________
nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF).
Nei primi mesi dell'anno scorso, le resistenti hanno
constatato che il vicino __________ stava eseguendo alcuni lavori nella
stalla/fienile che sorge sul fondo contermine, a poco più di un metro dalla
loro abitazione. In particolare, stava rifacendo il pavimento e le mangiatoie
del locale a pianterreno destinato al ricovero degli animali e da tempo in
disuso.
Il 20 marzo 1997 __________ e __________ hanno quindi sollecitato
il municipio ad esigere l'inoltro di una domanda di costruzione qualora
l'intenzione del vicino fosse stata quella di ripristinare l'uso anteriore del
locale stalla.
Il 21 aprile 1997 il municipio di __________ ha evaso la
richiesta, asserendo che i lavori in corso non richiedevano l'inoltro di una
domanda di costruzione, poiché non determinavano alcun cambiamento di
destinazione.
Dopo un ulteriore, infruttuoso scambio di corrispondenza con
l'autorità comunale, __________ e __________ sono insorte davanti al Consiglio
di Stato contro l'inazione del municipio, chiedendo che venisse fatto ordine a
quest'ultimo di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione.
Con decisione 19 agosto 1997 il municipio di __________ ha
deciso di non obbligare __________ a presentare una domanda di costruzione per
i lavori eseguiti sino a quel momento nella stalla.
__________ e __________ hanno chiesto al Consiglio di Stato
di considerare il ricorso inoltrato in precedenza siccome interposto contro
questa nuova decisione.
B. Con giudizio 19 novembre
1997 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando la decisione 19
agosto 1997 e facendo ordine al municipio di esigere l'inoltro di una domanda
di costruzione per il ripristino dell'uso a scopo di stalla del locale a pianterreno
dello stabile in contestazione.
Esperito un sopralluogo ed accertato che __________ intendeva
ripristinare l'uso originario del locale suddetto, abbandonato da 15-20 anni,
il Governo ha in sostanza ritenuto che l'entrata in vigore della LPT, della
LPAmb e della LALPT rendessero inevitabile l'avvio di una procedura di rilascio
del permesso di costruzione. Ha quindi inviato gli atti all'autorità comunale
affinché ordinasse l'inoltro di una domanda di costruzione.
C. Contro il predetto giudizio
governativo, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di
__________, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, la stalla, pur essendo rimasta
inutilizzata, non avrebbe mai perso la destinazione originaria. Né sarebbe
deperita ad un punto tale da rimanere esclusa dalla tutela delle situazioni
acquisite.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le resistenti, che contestano
partitamente le tesi dell'insorgente.
__________ condivide invece l'impugnativa, ribadendo che la
stalla non ha mai cambiato la primitiva destinazione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del comune ricorrente sono
incontestabilmente date dall'art. 21 LE.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il permesso di
costruzione è l'atto amministrativo che legittima la realizzazione di un'opera
edilizia e la sua successiva
utilizzazione. Esso non si limita ad accertare che l'opera prevista rispetta le
norme del diritto edilizio relative a distanze, altezze ed indici, ma
stabilisce anche che la destinazione è conforme alla funzione assegnata alla
zona di utilizzazione. Condizione, questa, che deve necessariamente essere
soddisfatta affinché il permesso possa essere rilasciato (art. 22 cpv. 2 lett.
a LPT).
2.2. Le costruzioni legittimamente realizzate beneficiano
della garanzia della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite,
sancita dall’art. 22 ter Cost. Possono quindi essere mantenute anche nel caso
in cui vengano a trovarsi in contrasto con il diritto edilizio entrato in
vigore in epoca successiva (cfr. art. 39 RLE). La garanzia costituzionale della
proprietà così intesa non si estende soltanto all’opera edilizia in quanto
tale, ma comprende anche la sua destinazione. Edifici o impianti la cui
destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
in cui sorgono possono quindi essere conservati ed ulteriormente utilizzati
(cfr. art. 70 LALPT). La cessazione dell’attività può essere ordinata soltanto
nei casi in cui il contrasto con la destinazione della zona sia grave e non
diversamente sanabile (art. 70 cpv. 4 LALPT; cfr. Scolari, Commentario, II ed.,
ad art. 70 LALPT, N. 520).
2.3. La garanzia in discussione esplica comunque i suoi
effetti soltanto nella misura in cui l’opera edilizia tutelata continua a
sussistere. Si estingue al momento in cui l’opera scompare in seguito a
distruzione od a demolizione. Cessa inoltre anche nel caso in cui il
proprietario vi rinunci per atti concludenti, lasciandola deperire ad un punto
tale da svuotarla di qualsiasi valore intrinseco (Zimmerlin, Baurecht des Kt.
Aargau, II ed., § 224, N. 4 d).
Il mero disuso di un’opera edilizia non può per principio
essere interpretato alla stregua di una rinuncia del proprietario alla tutela
delle situazioni acquisite in quanto riferita alla destinazione originaria.
Sintanto che la costruzione viene mantenuta in buono stato di conservazione, la
semplice mancata utilizzazione non comporta la decadenza della tutela suddetta.
Una rinuncia è tuttavia da ammettere in caso di cambiamento di destinazione.
2.4. Per cambiamento di destinazione rilevante dal profilo
del diritto pianificatorio e della polizia delle costruzioni si intende generalmente
una modifica delle modalità di utilizzazione di una costruzione esistente
suscettibile di produrre ripercussioni sostanzialmente diverse e localmente
percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (RDAT 1992 II N. 28; DFGP,
Commento alla LPT, ad art. 22 N. 12; Scolari, Commentario, II ed. N. 647).
La modifica è rilevante ed implica l'avvio di una procedura
di rilascio del permesso di costruzione, sia quando comporta l'applicazione di
norme diverse da quelle applicabili all'uso anteriore, sia quando determina
un'intensificazione dell'uso delle opere di urbanizzazione o un'alterazione
apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 28 febbraio 1992 in re comune
di __________; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum
Verfahrensrecht, N. 209 seg.).
- In concreto, il Consiglio
di Stato ha ravvisato nel ripristino dell'uso della stalla in oggetto un
cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione. Dato che il
locale adibito a stalla non ha mai avuto altra destinazione all'infuori di
quella per la quale è stato legittimamente realizzato molti anni orsono, la
tesi del Consiglio di Stato può reggere soltanto se tale destinazione
originaria è stata abbandonata e sostituita da nuove, diverse modalità di
utilizzazione. In altri termini il cambiamento di destinazione ritenuto dal
Governo sussiste soltanto nella misura in cui il locale in questione ha perso
la sua destinazione iniziale, beneficiante della tutela delle situazioni acquisite.
Orbene, a mente di questo Tribunale, tale condizione - nelle
circostanze concrete - non appare soddisfatta.
Il fatto che negli ultimi 15-20 anni la stalla non sia più
stata utilizzata per il ricovero di bestiame non sta ancora ad indicare che il
proprietario abbia definitivamente rinunciato per atti concludenti alla
destinazione originaria e che questa abbia cessato di fruire della tutela delle
situazioni acquisite discendente dall'art. 22 ter Cost. Il fabbricato ha
continuato ad essere utilizzato come fienile, ovvero per scopi agricoli, ed al
locale riservato agli animali non è mai stata attribuita una diversa
destinazione.
Lo stabile è inoltre integro e come tale beneficia della
tutela delle situazioni acquisite. In tali circostanze, non appare lecito concludere
che tale tutela non comprenda anche la primitiva destinazione del locale
utilizzato per il ricovero degli animali. Nel semplice disuso di una
costruzione altrimenti mantenuta in buono stato di conservazione non è
ravvisabile alcuna rinuncia del proprietario alla destinazione iniziale. Nel
ripristino dell’utilizzazione preesistente, interrotta o sospesa, non sono
quindi ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a
permesso di costruzione.
- Stando così le cose, il
ricorso va accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome
lesiva del diritto e confermando la risoluzione con cui il municipio di
__________ ha stabilito che la stalla poteva essere riutilizzata senza
ulteriori formalità.
Resta comunque riservata l’eventuale applicazione degli art.
70 cpv. 4 LALPT e 16 segg. LPAmb.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 21 LE; 39 RLE; 70 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 19 novembre 1997 (n. 5903) del Consiglio di
Stato è annullata.
1.2. la decisione 19 agosto 1997 del municipio di __________ è confermata.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.- sono a carico delle resistenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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