AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.340
Data decisione, Autorità:
02.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00340
Lugano
2 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 novembre 1997 di
contro
la
decisione 5 novembre 1997 (no. 5629) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 agosto 1997
con cui il Municipio di __________ gli ha negato l'autorizzazione a
partecipare al "mercato mostra" del sabato mattina nel centro
storico.
viste le risposte:
- 9 dicembre 1997 del Municipio di
- 9 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La società dei commercianti
di __________ organizza il sabato mattina un "mercato-mostra" nel
centro storico cittadino. La manifestazione è intesa a promuovere la conoscenza
e la vendita di prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato e di quelli
trattati dai commerci locali. L’organizzazione del mercato è disciplinata
dall’ordinanza 3 novembre 1992 (OMM) emanata dal municipio in conformità della
delega ad esso conferita dall’art. 17 del regolamento sull’occupazione del
suolo pubblico (ROAP).
Sino al 1. luglio 1997 l'art. 3 OMM stabiliva che la
partecipazione degli espositori, le condizioni di base sul modo di esporre e vendere
le merci e l'assegnazione del posto di vendita erano decise inappellabilmente
da un apposito comitato della __________. Agli espositori che garantivano una
presenza su tutto l’arco dell’anno era di principio concesso un punto fisso di
vendita; diritto che tuttavia decadeva in caso di assenza consecutiva per tre
mercati.
Le tasse di partecipazione erano fissate dalla __________ con
ratifica del municipio. L’esazione delle tasse era affidata alla stessa società
che era abilitata a gestirne i proventi nell’interesse del mercato (art. 9
OMM).
Le infrazioni dell’ordinamento del mercato erano punite con
l’ammonimento, la multa, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione (art.
15 OMM).
B. A partire dal 1992 il
ricorrente __________, nativo del __________, ha preso parte al mercato mostra
di __________ con una bancarella di prodotti artigianali ed artistici della sua
terra d'origine.
Il 4 marzo 1997 la __________ ha sollecitato il ricorrente a
versare entro 30 giorni la tassa di partecipazione dell’anno precedente, pena
la sospensione dell’autorizzazione e l’esclusione dal mercato.
Senza nemmeno attendere la scadenza del termine assegnato,
già il 16 marzo 1996 la __________ ha tuttavia deciso di revocare
l'autorizzazione. Oltre che dal mancato pagamento della tassa arretrata, il
provvedimento era giustificato da non meglio precisate violazioni dell'ordinamento
del mercato.
Incurante di tale misura, __________ si è comunque ulteriormente
presentato al mercato.
Questo atteggiamento ha dato luogo a discussioni fra il ricorrente
che pretendeva di far capo al posto occupato in precedenza e gli organi di
polizia, rispettivamente i rappresentanti della __________ che intendevano
spostarlo altrove.
C. Il 30 gennaio 1997 il
municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 50.-- per
aver partecipato al mercato nonostante la revoca dell'autorizzazione disposta
dalla __________.
La multa è stata tuttavia annullata dal Consiglio di Stato,
che con giudizio 9 aprile 1997 ha accolto il ricorso contro di essa inoltrato
da __________. In sostanza, il Governo ha ritenuto che il municipio non potesse
delegare a terzi la competenza ad autorizzare l'uso del suolo pubblico. Gli
atti sono stati trasmessi al municipio affinché si pronunciasse
sull'autorizzazione ad esporre.
D. Con istanza 7 maggio 1997,
completata il 19 seguente, __________ ha chiesto al municipio l'autorizzazione
a partecipare al mercato.
La domanda è stata preavvisata negativamente dalla
__________, che ha messo in risalto il comportamento maleducato ed aggressivo
assunto dal ricorrente nei confronti degli organizzatori del mercato, quando
l’avevano “diffidato a non più ritornare al mercato in quanto assente per
qualche mese”.
Recuperata, mediante modifica dell’OMM, la competenza a rilasciare
siffatte autorizzazioni, il 6 agosto 1997 il municipio di __________ ha
respinto la richiesta. A sostegno del diniego, l'autorità comunale si è
richiamata al comportamento indisciplinato, oltre che aggressivo, che il
ricorrente avrebbe tenuto non solo a __________, ma anche in altri comuni.
E. Con decisione 5 novembre
1997 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione municipale,
respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.
Esposti i principi e le norme che regolano la materia del
contendere, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il rifiuto dell'autorizzazione
fosse giustificato da sufficienti motivi di polizia e che non potesse essere
sostituito da provvedimenti meno incisivi.
F. Contro il predetto giudizio
governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
dell'autorizzazione rifiutata.
L'insorgente sostiene di essere vittima di un'azione
concertata volta ad escluderlo dal mercato per motivi pretestuosi e discriminatori.
In buona sostanza, gli organizzatori della manifestazione l'avrebbero costretto
a spostare a più riprese il suo posto d'esposizione, suscitando le sue
giustificate rimostranze. Il 12 luglio 1997 sarebbe stato ammanettato coram
populo ed in malo modo da agenti di polizia per costringerlo a sloggiare dal
posto che occupava da anni.
Il ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver
preso per buone le allegazioni del municipio, senza curarsi di assumere le
prove testimoniali offerte a suo sgravio.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che chiedono
la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono invero
pacifiche.
-
Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il ricorrente
rimprovera invero a giusta ragione al Consiglio di Stato di aver violato il suo
diritto di essere sentito, rifiutandosi di assumere le prove testimoniali
offerte a sua discolpa, senza fornire alcuna spiegazione di tale rifiuto. Dato
che il ricorso deve comunque essere accolto nel merito, questo Tribunale
rinuncia ad avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 65 cpv. 2 PAmm.
-
I principi e le normative
che disciplinano la materia del contendere sono stati compiutamente e
correttamente illustrati dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato. Non
essendo oggetto di contestazione non mette conto di evocarli nuovamente in
questa sede.
Ai fini del giudizio è sufficiente ricordare che in mancanza
di una diversa disciplina il rilascio di autorizzazioni per uso accresciuto del
suolo pubblico è sostanzialmente rimesso al potere discrezionale dell'autorità
concedente, che è tenuta a ponderare i contrapposti interessi, rispettando i
principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di
trattamento, all'adeguatezza ed alla libertà fondamentali, in particolare quella
di commercio e di industria (DTF 77 I 287; Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N 118 B II seg.; Rhinow Krähenmann, Erg. Bd., ibidem).
- Nell'evenienza concreta, si
tratta essenzialmente di verificare se il municipio, rifiutando al ricorrente
il rilascio dell'autorizzazione richiesta abbia rispettato i principi suddetti.
Dagli atti prodotti dal municipio con la risposta al ricorso
inoltrato __________ al Consiglio di Stato risulta:
-
che il 21
luglio 1997 la __________ si è lamentata con la stessa autorità comunale per il
comportamento, a suo avviso scorretto, tenuto dal ricorrente in occasione delle
sue comparse al mercato di __________, successive alla revoca
dell’autorizzazione;
-
che il
ricorrente avrebbe avuto una lite a __________ con un altro espositore in
occasione della __________;
-
che il 22
agosto 1997 il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto al ricorrente una
multa di fr. 300.-- per aver violato un divieto di circolazione ed aver
posteggiato nella zona pedonale del centro storico, rifiutandosi altresì di dar
seguito all'ordine di allontanarsi che gli era stato impartito da un agente di
polizia: infrazione perfezionata in occasione del mercato del 31 maggio 1997.
Nulla emerge da tali atti in merito ai diverbi che sarebbero
sorti con gli organizzatori del mercato e con gli agenti di polizia intervenuti
per sedare gli animi. Persino l'intervento del 12 luglio 1997, nel corso del
quale il ricorrente sarebbe stato ammanettato e tradotto negli uffici di
polizia, non sembra aver lasciato tracce documentali.
Dagli atti prodotti dal ricorrente davanti alla precedente
istanza emerge per contro:
-
che il 4
marzo 1996 la __________ ha reclamato al ricorrente il pagamento della tassa di
fr. 300.--, minacciandolo di sospendere l'autorizzazione in caso di mora;
-
che
nemmeno due settimane dopo, il 16 marzo 1996, la stessa __________ ha revocato
l'autorizzazione rilasciata al ricorrente, per "comportamento non conforme
al regolamento già constatato anche in altre occasioni";
-
che il
1º luglio 1996 il ricorrente si è rivolto al Consigliere di Stato __________,
per lamentarsi di asseriti soprusi messi in atto nei suoi confronti dalla
__________, che l'avrebbe costretto a più riprese a cambiare il posto assegnatogli;
-
che il
26 novembre 1996 il ricorrente ha chiesto al Presidente della __________ di
riammetterlo al mercato, riconoscendo di essersi reso autore di intemperanze;
-
che il 3
giugno 1997 il Comandante della polizia comunale di __________ ha esortato il
ricorrente ad assumere atteggiamenti di maggior comprensione e disponibilità
nei confronti degli organizzatori del mercato, evitando in particolare di dolersi,
senza ragione alcuna, di essere vittima di discriminazioni di stampo razziale;
-
che il
12 giugno 1997 un conoscente del ricorrente è intervenuto senza successo per
appianare le divergenze.
Orbene dall'insieme di questi atti questo tribunale non
riesce a trarre un sereno ed affidante convincimento che l'insorgente abbia
turbato con il suo comportamento l'ordinato svolgimento del mercato al punto da
giustificarne l’esclusione.
Per sua stessa ammissione, sembra invero che il ricorrente
non disponga di un carattere particolarmente docile e remissivo. Le
intemperanze di cui si è verosimilmente reso autore non sembrano tuttavia
essere la causa, ma la conseguenza della revoca dell'autorizzazione disposta
dalla __________ il 16 marzo 1996 con sommaria e generica motivazione. Causa
dell’esclusione, per quanto si può dedurre dagli atti, oltre al mancato
pagamento della tassa di partecipazione, sarebbe stata la prolungata assenza
del ricorrente dal mercato, che gli sarebbe valsa la perdita dal posto fisso.
Così inquadrate, queste turbative, acuite da una certa dose
di intransigenza dimostrata da entrambe le parti, non sono atte, a mente di
questo Tribunale, a giustificare un provvedimento tanto grave ed incisivo
quanto quello adottato dal municipio nei confronti del ricorrente. L’interesse
pubblico ad un ordinato svolgimento di questa manifestazione, ormai assurta ad
irrinunciabile occasione d’incontro sociale, non è comunque tale da legittimare
la proscrizione a tempo indeterminato di un espositore che come il ricorrente
stenta ancora ad accettare le regole del gioco. Pur tenendo conto della
latitudine di giudizio che dev’essere riconosciuta al municipio nell’ambito
della ponderazione degli interessi contrapposti, non v’è chi non veda come
nelle circostanze concrete l’interesse del ricorrente all’esercizio della sua
modesta attività commerciale sul suolo pubblico prevalesse su quello del
comune.
A torto ha ritenuto il Consiglio di Stato che gli atti
permettessero di confermare l'esclusione del ricorrente dal mercato. Le scarse
notizie che contengono, lette nel contesto in cui si sono svolti i fatti, non accreditano
affatto questa conclusione.
- Ferme queste premesse, in
mancanza di riscontri oggettivi che suffraghino le tesi delle precedenti
istanze, il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione municipale
impugnata e quella governativa che la conferma.
Gli atti vanno retrocessi al municipio di __________,
affinché rilasci al ricorrente l'autorizzazione richiesta. Va da sé che nella
determinazione del posto da assegnare al ricorrente si dovrà tenere debitamente
conto delle particolari caratteristiche del mercato, dei criteri sanciti
dall'art. 5 dell'OMM e delle priorità da accordare agli altri espositori per
rapporto alle aspettative del ricorrente a non vedersi escludere di fatto dalla
manifestazione a causa di uno stazionamento eccessivamente marginale.
Il ricorrente va d’altro canto avvertito che l’inosservanza
delle regole del mercato fissate dall’ordinanza potrà legittimare il municipio
ad adottare le sanzioni indicate dall’art. 15 OMM, rispettivamente a negargli
il rinnovo dell’autorizzazione.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 179, 208 LOC; 17 ROAP di __________; 2, 3, 5, 15 OMM di __________; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 5 novembre 1997, no.
5629, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 6 agosto 1997 del
municipio di __________.
-
Gli atti sono ritornati al
municipio di __________ affinché rilasci al ricorrente l'autorizzazione
richiesta.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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