AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.334
Data decisione, Autorità:
08.05.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00334
Lugano
8 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 novembre 1997 di
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 novembre 1997, no. 5611, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 17 luglio 1997
con cui il consiglio comunale di __________ ha ratificato una convenzione
stipulata dal municipio con __________ per la gestione di una discarica per
materiali inerti in località __________;
viste le risposte:
-
2 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
10 dicembre 1997 del presidente del
consiglio comunale, __________;
-
11 dicembre 1997 del municipio di
__________;
-
30 dicembre 1997 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con messaggio n. 221-97 il
municipio di __________ ha sottoposto il nuovo PR al consiglio comunale,
sollecitandone l’adozione. In ossequio alle indicazioni del PD (scheda di coordinamento
5.4., categoria dato acquisito), il piano prevedeva, fra l'altro, di istituire
una zona pubblica di discarica per materiali inerti (classe I/II), in località
__________, a cavallo del confine con il comune di __________. L’impianto avrebbe
dovuto avere una capienza totale di 2,5 mio di mc ed estendersi su un’area di
150’000 mq, formata da terreni appartenenti in larga misura (60-70 %) al
resistente __________ e per il resto a terzi, fra cui il comune.
L'art. 43 cpv. 8 NAPR, disciplinante questa zona, stabiliva
che:
“il comune, nel rispetto delle prescrizioni cantonali in
materia,si riserva di gestire in proprio o tramite terzi l’esercizio della discarica.
In riferimento all’art. 180 LOC, il municipio può
procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette nel caso di
cessione a terzi della gestione della discarica”.
B. Con messaggio no. 225-97 il
municipio di __________ ha nel contempo sollecitato il consiglio comunale a
ratificare una convenzione stipulata fra il comune ed il resistente __________
per la gestione della discarica in questione.
Il messaggio giustificava l’assegnazione della gestione
dell’impianto al resistente a trattative private con il fatto che questi era
proprietario di oltre il 70 % dei terreni interessati. Poneva inoltre in
evidenza i vantaggi che sarebbero derivati al comune dall'accordo:
-
recupero fino a fr. 100'000.- delle spese di
pianificazione;
-
incasso di fr. 0.60/mc per il materiale depositato per un
totale
di almeno fr. 1'500'000.--;
-
diritto del comune di depositare gratuitamente fino a 6'000
mc
di inerti all'anno per 10 anni;
-
cessione gratuita dei terreni di proprietà del gestore a
lavori
ultimati;
-
costruzione degli accessi e di una rotonda a carico del
geren-
te.
La convenzione stabiliva infine che il suo perfezionamento
era subordinato al conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie e che in
caso di mancata approvazione dell’assetto pianificatorio o di rifiuto delle
autorizzazioni il gerente non avrebbe potuto vantare diritti nei confronti del
comune.
C. Nella seduta del 16 luglio
1997 il consiglio comunale ha adottato, a larga maggioranza, il piano delle
zone, comprendente anche la zona relativa alla discarica per inerti prevista in
località __________. Il piano del traffico, degli edifici e delle attrezzature
pubbliche (EAP) ha invece raccolto soltanto 7 voti favorevoli, con 5 contrari e
7 astenuti.
Passato all’esame delle NAPR, il consiglio comunale ha
adottato a larga maggioranza gli articoli da 1 a 42. A favore dell'art. 43 si
sono invece espressi soltanto 9 consiglieri comunali, mentre gli altri 10 si
sono astenuti. Adottato ancora l'art. 44, la seduta è stata aggiornata al
giorno seguente.
Nella seduta di aggiornamento il consiglio comunale ha poi
adottato le NAPR nel loro complesso, il rapporto di pianificazione, il
programma di realizzazione e l'inventario degli edifici fuori della zona
edificabile. In conclusione, il legislativo ha quindi adottato il PR nel suo
complesso.
Sempre in quella seduta, il legislativo è poi passato
all’esame della convenzione stipulata fra il comune ed il resistente __________
per la gestione della discarica __________, ratificandola a maggioranza
assoluta, articolo per articolo e nel complesso.
Convocato dal municipio con clausola d'urgenza ancora per il
giorno appresso, il consiglio comunale si è nuovamente riunito in seduta
straordinaria il 18, per deliberare nuovamente sul piano del traffico e degli
EAP, nonché sull'art. 43 NAPR. Il primo oggetto ha raccolto 13 voti favorevoli
ed un'astensione. Il secondo è invece stato adottato all'unanimità.
Queste ulteriori deliberazioni sono tuttavia state annullate
dal Consiglio di Stato, che con giudizio 16 settembre 1997 ha accolto
l’impugnativa contro di esse inoltrata dai consiglieri comunali __________ e
__________, qui ricorrenti, che avevano eccepito la regolarità della
convocazione con clausola d’urgenza.
B. Con ricorso dell’11 agosto
1997, gli stessi consiglieri hanno parallelamente impugnato davanti al
Consiglio di Stato anche la decisione del 17 precedente, con cui il legislativo
comunale aveva ratificato la convenzione stipulata tra il comune ed il resistente
__________ per la gestione della discarica.
Posta in risalto la
mancata approvazione dell'art. 43 NAPR, i ricorrenti hanno anzitutto eccepito
la mancanza di una base legale che consentisse al comune di affidare la
gestione della discarica ad un privato. Ciò premesso, gli insorgenti hanno poi
contestato l’attribuzione al resistente mediante trattative private del compito
di gestire l’impianto. I resistenti negavano, in particolare, che il fatto che
questi fosse proprietario del 60 / 65 % dei terreni necessari costituisse un
motivo sufficiente per prescindere da un pubblico concorso. In conclusione, i
ricorrenti hanno anche contestato la mancanza di qualsiasi coordinazione con il
comune di __________, a livello pianificatorio ed operativo.
E. Con giudizio 5 novembre 1997
il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa "ai sensi dei considerandi”.
In pratica, l'ha respinta.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che la mancata approvazione
dell'art. 43 NAPR non impedisse al municipio di affidare ad un privato la
gestione della discarica mediante convenzione. Essendo il perfezionamento
dell'atto subordinato all'approvazione del PR ed al rilascio delle necessarie
autorizzazioni, nulla osterebbe alla sua ratifica.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che la convenzione non
disattendesse alcun interesse pubblico preponderante. Il fatto che la maggior
parte dei terreni interessati dalla discarica sia di proprietà del resistente
ed i consistenti vantaggi economici derivanti al comune dall’accordo giustificherebbero
la rinuncia al pubblico concorso.
Stando al Governo, nemmeno le esigenze di coordinazione con
il vicino comune di __________ sarebbero tali da scalfire la legittimità
dell'atto in esame. Il fatto che la maggior parte della discarica si situi in
territorio di __________ e che anche la maggior parte dei terreni situati nel
comune vicino appartenga al resistente __________ escluderebbe qualsiasi
violazione del diritto.
F. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Riassunti i fatti salienti, i
ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza
successo davanti alla precedente istanza.
In limine, essi ribadiscono che la convenzione in esame
sarebbe priva di base legale, non avendo il consiglio comunale adottato l'art.
43 cpv. 8 NAPR, che riserva al comune la facoltà di gestire la discarica in
proprio o tramite terzi, autorizzando il municipio in quest’ultima ipotesi a
procedere mediante licitazione privata o per trattative dirette.
Carente sarebbe pure l'assetto pianificatorio. Il piano
cantonale di gestione dei rifiuti non è infatti ancora stato adottato, mentre
al PR comunale farebbe difetto la normativa che disciplina l'utilizzazione
della zona prevista per la discarica.
Del tutto mancante sarebbe pure la coordinazione con il
comune vicino, parimenti toccato dalla discarica prevista dal PD.
A mente dei ricorrenti, anche le disposizioni della LOC
sarebbero disattese. La licitazione privata e le trattative dirette, argomentano,
sarebbero ammesse solo in casi eccezionali. Ipotesi, questa, che in concreto
non sarebbe data. Il fatto che il resistente __________ sia proprietario della
maggior parte dei terreni non costituirebbe un motivo sufficiente per
rinunciare al pubblico concorso. Nè giustificherebbero siffatta rinuncia i vantaggi
economici prospettati dal municipio. Altre due ditte operanti nel ramo
sarebbero infatti disposte ad offrire indennità più consistenti di quelle previste
dalla convenzione.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________
e __________, contestando partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti di
cui si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
- La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 208 LOC.
I ricorrenti, cittadini attivi di __________, dispongono
della necessaria legittimazione attiva.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, può essere
evaso senza procedere ad atti istruttori (art. 18 PAmm).
- Dottrina e giurisprudenza
riconoscono in linea di massima all'ente pubblico la facoltà di stipulare
contratti amministrativi con privati per regolare rapporti retti dal diritto
pubblico (DTF 105 I a 209, 103 I a 512; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
V ed., N 46 B I seg; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
Erg. Bd, ibidem; Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., N 1487 seg;
Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 444 seg. Scolari, Diritto
amministrativo, vol. I, N. 226 seg.). Analoga facoltà è prevista dall'art. 193
LOC per lo svolgimento di compiti di natura pubblica locale.
Il contratto di diritto pubblico è ammesso anche quando non è
previsto dalla legge. E' sufficiente che il diritto positivo non lo esclusa
espressamente o non lasci comunque spazio per accordi contrattuali.
Dal profilo del suo contenuto, il contratto di diritto
pubblico deve in ogni caso rispettare i principi generali del diritto
amministrativo, segnatamente quelli di legalità, di parità di trattamento e di
proporzionalità.
- Nell'evenienza concreta, il
comune di __________ ha stipulato con il resistente __________ una convenzione
per la realizzazione e la gestione di una discarica controllata per materiali
inerti di categoria I/II in località __________: opera di interesse pubblico,
espressamente prevista dal nuovo PR, tanto a livello di piano delle zone e di
piano degli edifici e delle attrezzature pubbliche (EAP), quanto a livello di
norme di attuazione (art. 43 NAPR).
3.1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolate
dal diritto pubblico. Per i materiali inerti, l'obbligo di smaltimento incombe
al detentore (art. 31c LPAmb). Spetta nondimeno all'ente pubblico il compito di
creare le premesse affinché tale obbligo possa essere soddisfatto (art. 31
LPAmb; 16 OTR). In particolare, mediante la realizzazione di apposite
discariche controllate, ove questi rifiuti possono essere depositati
definitivamente.
Nell’evenienza concreta, l'autorità cantonale ha demandato ai
comuni di __________ e di __________, mediante indicazione vincolante di PD, il
compito di prevedere, a livello di PR, a cavallo del confine giurisdizionale,
un’apposita zona destinata all’insediamento di un’ampia discarica per materiali
inerti.
Il diritto positivo non stabilisce esplicitamente se questi
impianti debbano essere realizzati dall’ente pubblico o dai privati. Le indicazioni
del PD si limitano a sancire il mandato pianificatorio. Trattandosi di
infrastrutture destinate a soddisfare interessi generali, si può comunque
ammettere che spetti all’ente pubblico, in particolare ai comuni che le
pianificano, assumere le iniziative necessarie affinché le indicazioni
pianificatorie si traducano nella realizzazione concreta delle opere previste.
Dal fatto che la promozione di questi impianti incombe
all’ente pubblico, non discende tuttavia ancora che quest’ultimo debba in ogni
caso realizzarli e gestirli in proprio. Nessuna norma di legge obbliga in
particolare i comuni a procedere in tal senso. Tanto meno quando, come in
concreto, si tratta di impianti d’interesse regionale o comunque sovracomunale.
Parimenti, nulla impedisce loro di affidare tale compito ai privati. Un simile
impedimento non è deducibile nemmeno indirettamente da considerazioni riferite
alla particolare natura del compito.
Non sussistendo interessi pubblici preponderanti che vi si oppongano,
nulla vieta quindi al comune incaricato dal PD di pianificare una discarica
controllata per materiali inerti di affidare ad un privato, mediante
convenzione di diritto pubblico, il compito di realizzarla e di gestirla.
Dal profilo della sua ammissibilità, la decisione con cui il
consiglio comunale di __________ ha ratificato una convenzione che delega al
resistente il compito di realizzare la discarica del __________ non presta di
per sè il fianco a critiche.
3.2. A torto, pretendono i ricorrenti che la mancata
approvazione dell'art. 43 cpv. 8 NAPR privi la convenzione della necessaria
base legale. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato, tale norma, che riserva al comune la facoltà di gestire la discarica
in proprio o tramite terzi non costituisce affatto la base legale della
convenzione avversata.
Indipendentemente dalla questione a sapere se l’art. 48 cpv.
8 NAPR sia stato validamente adottato dal legislativo comunale, la scelta tra
la gestione in proprio e la gestione per il tramite di terzi può infatti essere
operata anche in assenza di una specifica base legale che conferisca al comune
la facoltà di optare per l'una o per l'altra soluzione. Tale facoltà rientra
invero nel quadro delle attribuzioni che l'ordinamento delle competenze
definito dalla LOC assegna al legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett. r e
193 LOC).
Non è peraltro dato di vedere per qual motivo il legislativo
comunale debba necessariamente dotarsi una norma pianificatoria che gli consenta
di scegliere tra la realizzazione della discarica in proprio e la realizzazione
per il tramite di terzi al fine di potersi determinare per l’una o per l’altra
soluzione. In altri termini, se si ammette che il comune può adottare una
simile norma, si deve anche riconoscergli la facoltà di rinunciare direttamente
alla realizzazione in proprio dell’impianto, affidandola ad un privato mediante
convenzione.
3.3. Non si può escludere che, affidando a terzi la gestione
di una discarica per materiali inerti di 2,5 mio di mc, anzichè gestirla in
proprio, il comune si lasci sfuggire un’occasione vantaggiosa. Questo tribunale
deve tuttavia limitarsi ad esprimere un sindacato di legittimità sulla
decisione impugnata, evitando di sostituirsi alle autorità politiche locali al
fine di individuare la soluzione più redditizia per l’ente pubblico. Esso deve
quindi limitarsi a verificare che il provvedimento sia conforme al diritto,
prescindendo da valutazioni più o meno empiriche fondate sui possibili introiti
e sugli ingenti costi d’investimento e di gestione, che la realizzazione e
l’esercizio di questi impianti notoriamente implicano.
- Da respingere, siccome
infondate, sono le censure che i ricorrenti sollevano con riferimento alle
carenze dell'assetto pianificatorio cantonale e comunale. E' ben vero che il
piano cantonale di gestione dei rifiuti (PGR) non è ancora stato adottato. E' anche
possibile che il PR sia stato adottato senza l'art. 43 NAPR e senza il piano
degli EAP. E' infine innegabile che il Consiglio di Stato non ha ancora
approvato gli atti pianificatori necessari alla realizzazione dell’impianto.
Tali circostanze non incidono tuttavia minimamente sulla
validità della convenzione in esame, poiché l’operatività di queste pattuizioni
è stata subordinata alla definizione dell’assetto pianificatorio, alla
concessione della licenza edilizia per costruire la discarica ed al rilascio
dell'autorizzazione per gestirla. Riserve, queste, che garantiscono ampiamente
l’ossequio del diritto vigente.
- Parimenti da respingere
sono le obiezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento alla scelta del
gestore della discarica mediante trattative dirette invece che per pubblico
concorso.
5.1. A tal proposito, giova anzitutto osservare che l’art.
193 LOC abilita il comune a sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e
privati per svolgere compiti di natura pubblica locale senza imporgli di
procedere mediante pubblico concorso. Nella misura in cui non si tratti di
lavori o forniture per le quali l’obbligo del pubblico concorso è sancito
dall’art. 113 LOC, la delega di questi compiti al privato può aver luogo attraverso
licitazione privata o mediante trattative dirette.
Per il resto va poi rilevato che, una volta stabilito che il
comune rinuncia alla gestione della discarica in proprio, non occorre alcuna
base legale specifica, a livello di PR, che conferisca al municipio la facoltà
di scegliere il gestore della discarica mediante licitazione privata, per
trattative dirette od attraverso pubblico concorso. Al di là di quanto dispone
l’art. 180 LOC, di cui si dirà qui appresso, dal momento in cui il legislativo
comunale, ratificando la controversa convenzione, avalla addirittura la scelta
dell’imprenditore chiamato dal municipio in base a trattative private a
realizzare l’impianto, non è in effetti dato di vedere quale necessità sussista
ancora di adottare una simile norma.
5.2. Secondo l'art. 180 cpv. 1 LOC le alienazioni, gli
affitti e le locazioni di beni mobili ed immobili devono essere fatte per pubblico
concorso. In casi eccezionali e quando al comune non ne può derivare danno,
soggiunge la norma, il municipio può procedere per licitazione privata oppure
per trattative dirette.
L’esigenza del pubblico concorso è essenzialmente volta a salvaguardare
gli interessi economici della comunità. E’ infatti questo il metodo di
selezione che meglio permette di reperire l’acquirente od il locatario più
vantaggioso per il comune.
In concreto, l'autorità comunale ha ritenuto che il fatto che
il resistente fosse proprietario della maggior parte dei terreni interessati
dalla discarica costituisse un motivo sufficiente per mettere a disposizione i
pochi fondi di proprietà del comune coinvolti nell’intervento prescindendo dal
pubblico concorso prescritto dall’art. 180 LOC.
Orbene, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, le giustificazioni
addotte dal comune legittimano la deroga. E' infatti innegabile che procedendo
mediante trattative dirette con il proprietario della maggior parte dei fondi
interessati dalla discarica vengano create assai più facilmente e rapidamente
le premesse per la realizzazione dell'impianto. Stante la determinazione del
comune di affidarne la gestione a terzi senza procedere alla preventiva
acquisizione di tutta l’area della discarica, l’apertura di un concorso volto a
mettere a disposizione del futuro gestore i pochi fondi di cui l’ente pubblico
è attualmente proprietario si configura peraltro come un metodo poco idoneo a
contribuire efficacemente alla realizzazione dell’impianto.
I vantaggi economici derivanti al comune non sono, d'altra
parte, irrilevanti. Oltre a ricavare un'indennità di fr. 0.60 per mc di materiale
depositato, non soltanto sui suoi fondi, ma su tutti i terreni interessati
dalla discarica, il comune beneficerà in effetti della possibilità di
depositarvi gratuitamente 6'000 mc di materiale all’anno per 10 anni,
risparmierà i costi di costruzione di una rotonda e si ritroverà proprietario
dell’intero sedime al termine dell’operazione.
E’ possibile che altri imprenditori siano disposti a corrispondere
al comune indennità metriche superiori a quelle previste dalla convenzione in
esame. Tale circostanza non permette tuttavia ancora di ravvisare nella
rinuncia al pubblico concorso un atto pregiudizievole per gli interessi del
comune. Nella ponderazione dei pregi e dei difetti delle ipotesi contrapposte
non ci si può infatti limitare al confronto delle indennità metriche, ma
occorre anche considerare i notevoli svantaggi di cui il comune dovrebbe farsi
carico per acquisire anzitutto l’intera superficie della discarica prima di
poter indire un pubblico concorso per la sua gestione. Eventualità, questa, che
il consiglio comunale non ha inteso affrontare.
Stando così le cose, non appare affatto lesiva dell’art. 180
LOC, in quanto pregiudizievole degli interessi della collettività, la decisione
del legislativo comunale di ratificare una convenzione che impegna il comune a
mettere a disposizione del resistente, prescindendo dal pubblico concorso,
alcune proprietà comunali comunque insuscettibili di essere utilizzate per
altri scopi.
- Inconferenti e pertanto
inaccoglibili sono anche le obiezioni sollevate dai ricorrenti a proposito
dell'insufficiente coordinazione degli atti finalizzati alla realizzazione
della discarica tra il comune di __________ e quello di __________. Ancorché
effettive, le manchevolezze denunciate dai ricorrenti non sono invero tali da
invalidare l'atto in contestazione. L’approvazione da parte del Consiglio di
Stato della zona riservata alla discarica prevista dal PR di __________
presuppone infatti ancora un’adeguata coordinazione con la pianificazione del
comune vicino (cfr. art. 33 LALPT).
Altrettanto dicasi per quanto attiene al rilascio della
licenza edilizia per realizzarla ed alla concessione dell’autorizzazione a gestirla,
che non potranno essere accordate prima che le lacune deninciate dai ricorrenti
vengano colmate.
Certo sarebbe stato preferibile che la convenzione avversata
fosse stata messa a punto coinvolgendo le autorità del comune di __________.
L’omissione non inficia tuttavia la legittimità dell’atto e della decisione che
lo ratifica. Semmai potrà essere d’ostacolo soprattutto al rilascio
dell’autorizzazione a gestire la discarica. Ma ciò avrà unicamente per
conseguenza che dovrà semmai essere modificata in funzione delle decisioni che
il comune vicino deve ancora prendere.
- Vanno infine disattese, in
quanto prive di fondamento, oltre che immotivate, le censure di violazione del
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP, RL 7.1.4.1.3),
sollevate in via abbondanziale ed in forma dubitativa dai ricorrenti al termine
della loro impugnativa.
Nella controversa convenzione non sono in effetti ravvisabili
gli estremi di una commessa, ovvero di un appalto, per la realizzazione di
un’opera edilizia o del genio civile ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a) CIAP,
conformemente al numero 51 della classificazione centrale dei prodotti (elenco
CPC) di cui all’allegato I, appendice 5, dell’accordo GATT/OMC sugli appalti
pubblici (RS 0.632.231.422). Il comune non vi appare in veste di committente.
L’impianto non è realizzato per le sue necessità. Nè il gestore presta la sua
opera dietro compenso alla stregua di un appaltatore secondo l’art. 363 CO.
Stessero diversamente le cose, l’obbligo del pubblico
concorso discenderebbe peraltro già dall’art. 113 LOC; ipotesi, questa, che
neppure i ricorrenti prospettano.
Analogamente, la convenzione in esame non si configura nemmeno
come un contratto fra committente ed offerente in merito alla fornitura di
prestazioni di servizio giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. c) CIAP e secondo
l’appendice 4 dell’allegato I del succitato accordo GATT/OMC. Il comune non
affida invero al resistente il compito di somministrargli un servizio dietro
compenso. Anche da questo profilo non compare come committente. Nè il
resistente assume la gestione della discarica in qualità di appaltatore.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando sia la
decisione del legislativo comunale di __________, sia quella del Consiglio di
Stato, qui impugnata, siccome immuni da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 180, 193, 208 LOC; 6 CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa condizione
rifonderanno fr. 1’000.- al comune di __________ e fr. 1’000.- al resistente
__________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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