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Numero d'incarto:
52.1997.313
Data decisione, Autorità:
31.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00313
Lugano
31 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso / domanda di accertamento 24 ottobre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
“l'apertura
di una sala giochi nei locali del __________ ”
richiamato l'art. 48 PAmm
ritenuto, in
fatto
che con atto del 24
ottobre 1997 denominato "ricorso e domanda di accertamento"
__________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:
"In via preliminare
-
La
domanda di accertamento è accolta.
-
Di
conseguenza è accertata la nullità dell'eventuale decisione emanata dal
Consiglio di Stato."
Nel merito
-
Il
ricorso è accolto.
-
Di
conseguenza è vietata l'istallazione di apparecchi automatici remuneranti
denaro presso i locali del __________."
il tutto con protesta di spese e ripetibili;
che il comparente contesta la decisione con cui il Consiglio
di Stato ha autorizzato l'apertura di una sala giochi per 200 slot machines nei
locali del centro __________ a __________,
che __________ ravvisa in tale autorizzazione una violazione
dell'art. 9a LCAmb che vieta l’esercizio di apparecchi automatici rimuneranti
denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro o in merce;
ritiene inoltre che il provvedimento disattenda le disposizioni di diritto
federale sull’apertura delle case da gioco;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm,
l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative
inammissibili o manifestamente infondate;
che l'atto in esame è irricevibile per incompetenza del
Tribunale cantonale amministrativo e per carenza di legittimazione attiva
dell'insorgente;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è
dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo; le decisioni
dell’autorità amministrativa sono impugnabili davanti a questo tribunale
soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che giusta l’art. 13 cpv. 2 LCAmb il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro le decisioni del
dipartimento in materia di rilascio o di revoca di licenze per l’esercizio di
apparecchi automatici;
che le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato in
deroga al divieto delle slot machines sancito dall'art. 9a LCAmb non sono
quindi impugnabili davanti a questo tribunale;
che nemmeno le disposizioni di diritto federale sulle case da
gioco assegnano competenze giurisdizionali al Tribunale cantonale amministrativo;
che già per questi motivi il ricorso appare inammissibile;
che all'insorgente fa inoltre manifestamente difetto la
legittimazione attiva: agendo in giudizio in veste di semplice cittadino, mosso
unicamente da un generico interesse alla legalità dell'amministrazione, egli
non appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone
legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente
stretto ed intenso e portatrici di un interesse personale, attuale e concreto a
dolersene per il pregiudizio che arreca loro;
che anche da questo profilo l'impugnativa appare del tutto improponibile;
che per gli stessi motivi va respinta in limine anche la
domanda di accertamento proposta dal comparente nel chiaro intento di porre
rimedio al difetto dei presupposti processuali di cui si è appena detto;
che le domande di accertamento sono invero proponibili soltanto
nella misura in cui è data la competenza dell'autorità adita e l’istante
dispone dell’indispensabile legittimazione attiva (cfr. Imboden Rhinow,
Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N 36 B I seg.);
che, così stando le cose, l'atto in esame va quindi respinto
in limine siccome inammissibile, anzi temerario;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 9a, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
L'atto è inammissibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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