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Numero d'incarto:
52.1997.280
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00280
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 ottobre 1997 di
e __________
contro
la
decisione 17 settembre 1997, no. 4763, del Consiglio di Stato che evade ai
sensi dei considerandi l'istanza d'intervento presentata dagli insorgenti nei
confronti del municipio di __________ ed approva il MM 4619/1994 con cui il
municipio ha proposto lo stanziamento di un credito di fr. 803'427.90 per la
progettazione di opere di ristrutturazione dello __________ di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con messaggio 21
novembre 1994 , no. 4619, il municipio di __________ ha chiesto al consiglio
comunale di stanziare un credito di fr. 803'427.90 per coprire gli anticipi
effettuati in relazione alla progettazione di opere di ristrutturazione dello
__________ di __________;
che con istanza 11 ottobre 1995 i consiglieri comunali
__________, __________ e __________ hanno chiesto al Consiglio di Stato di
intervenire quale autorità di vigilanza sui comuni per sanzionare l'operato del
municipio di __________, che avrebbe avviato la progettazione di questi lavori
senza chiedere al consiglio comunale di stanziare i necessari crediti di
progettazione;
che con risoluzione 27 settembre 1995 il legislativo comunale
si è rifiutato di stanziare il credito chiesto dal municipio;
che il 23 novembre 1995 il municipio di __________ ha segnalato
al Consiglio di Stato il rifiuto oppostogli dal consiglio comunale alla
richiesta di stanziamento del credito in oggetto;
che con giudizio 17 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha
"evaso ai sensi dei considerandi" l'istanza d'intervento e la segnalazione
del municipio di cui si è detto sopra;
che nei considerandi del giudizio il Governo ha stigmatizzato
l'operato dei municipi in carica nelle legislature 1984-1992, rimproverando
loro di essersi avventurati in un'operazione sproporzionata per rapporto alle
possibilità economiche ed alle necessità del comune e di aver lasciato che i
progettisti incaricati elaborassero una serie di proposte comportanti
investimenti che dai 71 milioni previsti in un primo tempo si sono
progressivamente ridotti a circa 9;
che il Governo ha comunque rinunciato ad adottare provvedimenti
nei confronti dei municipali in carica in quel periodo o a promuovere azioni di
responsabilità;
che con lo stesso giudizio il Consiglio di Stato ha quindi
approvato il messaggio municipale respinto dal Consiglio comunale;
che contro il predetto giudizio governativo due dei tre denuncianti
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando talune
deduzioni operate dal Consiglio di Stato per sminuire la gravità delle
infrazioni commesse dai municipali e sollecitando l'adozione di sanzioni
disciplinari a carico dei tre municipali ancora in carica;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il municipio di __________, che contestano la legittimazione attiva
dei ricorrenti e postulano il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 207 LOC
le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui
comuni sono definitive, riservato il diritto di ricorso di chi è leso nei suoi
legittimi interessi;
che la qualità per agire in via di ricorso può quindi essere
riconosciuta soltanto a chi viene direttamente, concretamente e personalmente
toccato nei suoi interessi legittimi; non è data l'actio popularis;
che, in altri termini, il riconoscimento della legittimazione
attiva ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo un giudizio
reso dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni
presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di
persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del giudizio impugnato
da un rapporto particolarmente stretto ed intenso che le permetta di distinguersi
da quella degli altri membri della collettività;
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha statuito in veste
di autorità di vigilanza sui comuni, ratificando il messaggio municipale
respinto dal consiglio comunale;
che i ricorrenti, già denuncianti, non sono legittimati ad
impugnarlo davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che, in effetti, la loro situazione giuridica non è diversa
da quella degli altri cittadini attivi di __________;
che la loro condizione di denuncianti e di consiglieri
comunali non permette di dedurre che il giudizio governativo li tocchi in
misura diversa rispetto agli altri cittadini attivi di __________;
che nemmeno il diritto di referendum, che secondo i
ricorrenti sarebbe stato eluso, permette di riconoscere loro uno statuto diverso
da quello degli altri cittadini attivi;
che così stando le cose, il ricorso va senz'altro dichiarato
irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
400.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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