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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.271
Data decisione, Autorità:
24.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00271
Lugano
24 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 settembre 1997 di
contro
la
decisione 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 4548) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 7 marzo
1997 rilasciata dal municipio di __________ alla Parrocchia di __________
per la costruzione di una casa di appartamenti sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
13 ottobre 1997 della __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo vicissitudini
procedurali che non occorre qui rievocare, il 22 novembre 1996 la Parrocchia di
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno
stabile di appartamenti in contiguità con l'immobile di cui è proprietaria in
__________ (part. n. __________ RFD; zona __________).
Alla domanda si è opposto il vicino __________, proprietario
della part. n. __________ RFD, che già aveva avversato con successo una
precedente domanda di costruzione inoltrata dalla parrocchia. L'opponente
contestava le opere di sistemazione esterna, in particolare i posteggi.
Su richiesta dell'autorità comunale, il 16 gennaio 1997,
l'istante ha integrato la domanda con ulteriori piani, che precisavano tali
opere. In sede di pubblicazione del complemento, il vicino qui ricorrente ha
confermato la propria opposizione.
B. Raccolti i preavvisi
favorevoli del Dipartimento del territorio sulla domanda principale e sul quella
integrativa, il 7 marzo 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta.
Contro questa decisione l'opponente si è aggravato davanti al
Consiglio di Stato, contestando l'intervento dal profilo delle immissioni
foniche derivanti dai posteggi, della fattibilità dei posteggi coperti, nonchè
della larghezza, della pendenza e del raccordo della rampa d'accesso con la
pubblica via.
C. Con giudizio 9 settembre
1997 del Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza
che le opere di sistemazione esterna (posteggi e rampa) rispettassero tanto le
prescrizioni dell'OIF, quanto le disposizioni di PR e le norme SNV da queste
richiamate.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della licenza avversata.
Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di essersi a
torto rifiutato di dar seguito alla richiesta di sopralluogo, l'insorgente ripropone
in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. I
posteggi, ribadisce, determinerebbero un superamento dei VLI fissati dall’OIF.
Quelli coperti, prosegue, non sarebbero inoltre realizzabili, poiché alti
soltanto m 1,68. La pendenza della rampa, insiste, supererebbe il limite del
15% fissato dalle norme SNV richiamate dalle NAPR.
Alla costruzione, conclude, farebbero infine difetto i
posteggi per motulesi.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________
e la Parrocchia di __________, contestando succintamente le tesi del ricorrente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente, vicino e
già opponente, sono incontestabilmente date (art. 21 LE).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
sopralluogo (art. 18 PAmm). Contrariamente a quanto assume l'insorgente una
visita in luogo è in effetti del tutto superflua.
Determinante ai fini del giudizio è la conoscenza dei piani:
non quella dei luoghi, la cui situazione emerge chiaramente dagli atti.
Conforme al diritto di negare l’assunzione di prove
inconcludenti appare quindi il rifiuto opposto dal Consiglio di Stato alla
richiesta di sopralluogo avanzata dall'insorgente in prima istanza.
- 2.1. Giusta l'art. 11 cpv.
2 LPA, "indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni,
nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate (alla fonte) nella misura
massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche. Le limitazioni sono inasprite", soggiunge il
capoverso seguente, "se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto
del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti".
La limitazione delle emissioni ha luogo mediante valori
limite, prescrizioni di costruzione ed attrezzatura, prescrizioni di traffico o
d'esercizio ed altre prescrizioni che qui non entrano in considerazione (art.
12 LPA).
Riallacciandosi a queste disposizioni, l'art. 7 OIF precisa
che le emissioni degli impianti fissi nuovi devono essere limitate secondo le
disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto
di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica (art. 7
cpv. 1 lett. a OIF), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte
da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; cfr. art. 25 LPA
e 7 cpv. 1 lett. b OIF). In questo contesto, va anche tenuto presente che nel
caso di impianti fissi nuovi, che determinano una maggior sollecitazione degli
impianti del traffico, occorre vigilare affinché il loro esercizio non comporti
né il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggior
sollecitazione di un impianto per il traffico, né immissioni foniche percettibilmente
più elevate a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico
che deve essere risanato (cfr. art. 9 OIF).
La verifica dell'ossequio delle disposizioni della LPA e
delle relative ordinanze incombe all'autorità cantonale nell'ambito del preavviso
che è chiamata a rendere sulle domande di costruzione trasmessegli dal
municipio.
Nel quadro di tale
verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore (cfr.
art. 25 cpv. 1 seconda frase LPA). La valutazione è d'obbligo, precisa l'art.
36 cpv. 1 OIF, se l'autorità ha motivo di ritenere che le immissioni foniche
esterne prodotte dagli impianti fissi superino o potrebbero superare i valori
limite d'esposizione al rumore (VLER).
2.2. Nel caso in esame il ricorrente rimprovera all'autorità
cantonale di aver sottovalutato il numero dei movimenti veicolari e di non aver
tenuto conto delle immissioni prodotte dagli 8 posteggi dello stabile che sorge
sulla part. n. __________ RFD.
Le censure sono infondate.
Il numero di movimenti preso in considerazione dalla SPAA corrisponde
a dati d'esperienza collaudati ed applicati in genere a tutti i posteggi delle
zone residenziali. Non v'è quindi motivo per scostarsene.
Nulla giustifica d'altro canto di imputare alla resistente
anche le immissioni prodotte dagli otto posteggi esistenti sul fondo vicino.
Non è invero né certo, né probabile che gli effetti, tenuto conto del carico
inquinante esistente divengano dannosi o molesti ed esigano pertanto l'adozione
di limitazioni supplementari fondate sull'art.11 cpv. 3 LPAmb. Lo esclude il
margine esistente tra i valori del rumore determinati dal calcolo allestito
dalla SPAA ed i VLI fissati dall'allegato 6 all'OIF per le zone con GS II.
Nella misura in cui l'insorgente lamenta una disattenzione
delle disposizioni della LPAmb e dell'OIF, il ricorso va quindi respinto.
Di transenna, giova comunque rammentare all’insorgente che anche
nell'ipotesi in cui le censure fossero risultate fondate, la licenza per la
costruzione dello stabile non sarebbe stata annullata. In una simile evenienza,
si sarebbero soltanto imposte al posteggio particolari prescrizioni di
costruzione o d'esercizio, volte a ridurre le immissioni nei limiti del
consentito. E se anche ciò non fosse bastato, si sarebbe tutt'al più vietata in
tutto o in parte la costruzione del posteggio, imponendo il versamento di un
corrispondente contributo sostitutivo, ma mai si sarebbe vietata la costruzione
dello stabile.
- Palesemente infondate sono
le generiche censure che l'insorgente ripropone in questa sede con riferimento
alle caratteristiche dell'accesso per rapporto alla norme sulla costruzione di
strade private.
Non potendosi ragionevolmente prevedere che l’opera in esame
venga in qualche modo integrata nella rete viaria comunale, va a priori esclusa
l’applicabilità delle norme che regolano la costruzione di strade private.
- L'insorgente ribadisce in
questa sede le censure sollevate invano in prima istanza con riferimento
all'altezza dei posteggi coperti, alla pendenza della rampa d'accesso ed al
raggio di curvatura del raccordo con via __________.
In quanto riferite ai piani annessi alla domanda del 22
novembre 1996 le eccezioni erano in parte fondate. Il raggio di curvatura
dell'accesso alla rampa era infatti di soli 2 m, invece dei 4 prescritti.
Raggiungendo una pendenza del 14% già ad una distanza di 2 m dal ciglio di via
__________ (cfr. piano __________), la rampa non rispettava inoltre il limite
del 5% prescritto per i primi 5 m. L'altezza del posteggio coperto era comunque
di 2 m e non di soli m 1,65 come allega l'insorgente (cfr. Sez. AA del piano
186/12, attraversante i posteggi 09 e 12).
Con il "complemento" del 16 gennaio 1997 la
Parrocchia non si è limitata a precisare in dettaglio la conformazione dei
posteggi coperti e della rampa adiacente, ma ha modificato in modo non
trascurabile alcuni aspetti di questi manufatti, correggendo i difetti
denunciati dall'opponente. Il raggio di curvatura dell'accesso è stato portato
da 2 a 4 m, rendendolo così conforme alle norme SNV 640620 richiamate dall'art.
18 RE, mentre la pendenza della parte superiore della rampa è stata ridotta al
5% per il primo tratto di m 5,50. Il suo piede è inoltre stato innalzato da m
218.35 alla quota di m 218.57.
Questo nuovo piano non comprende una sezione del posteggio
coperto. Ammettendo che le quote del posteggio coperto (lato E) siano rimaste
immutate (piano inferiore 218,20, piano superiore 220,40), la modifica del
raggio di curvatura dell'accesso e delle quote della rampa crea tuttavia
problemi di raccordo dei piani carrozzabili in corrispondenza dell'angolo SW
del posteggio 09. In questo punto, ovvero all'inizio del raggio di curvatura
dell'accesso, la rampa si situa infatti a quota m 219,72. L'angolo SW del
posteggio 09 si colloca invece a quota m 220,40.
Su questo punto il difetto denunciato dall'insorgente
sussiste effettivamente. In nessun caso esso può tuttavia essere considerato
tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza. Una simile conclusione
sarebbe manifestamente contraria al principio di proporzionalità, che vieta
all'autorità di respingere domande di costruzione non conformi al diritto
quando il difetto può essere facilmente emendato, rilasciando una licenza
assortita ad opportune clausole accessorie: ipotesi, questa, che si verifica
nel caso in esame, ove il difetto denunciato dal ricorrente può essere
eliminato senza difficoltà, subordinando la controversa licenza alla condizione
di abbassare la soletta di copertura dei posteggi in modo che l'angolo SW del
posteggio 09 si situi a quota 219,72 ed abbassando di conseguenza le quote
dell'angolo SE dello stesso posteggio, rispettivamente quelle dei posteggi adiacenti
e sottostanti, nonché quella del piazzale di manovra.
- Così stando le cose, il
ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa
impugnata e subordinando la licenza rilasciata dal municipio di __________ alle
condizioni esposte al precedente considerando.
La tassa di giustizia va suddivisa fra le parti
proporzionalmente al grado di soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 11, 12, LPAmb; 7, 9 OIF; 18 RE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato (n.
4548) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 7 marzo 1997 rilasciata dal municipio di
__________ alla Parrocchia di __________ è confermata alle condizioni
illustrate al considerando n. 4.
-
La tassa di giustizia di fr.
1’000.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-- e della
resistente per il resto.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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