AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.258
Data decisione, Autorità:
28.01.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00258
Lugano
28 gennaio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 settembre 1997 di
e __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 3 settembre 1997, no. 4323, con cui il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il ricorso 30 maggio 1997 degli insorgenti avverso la
trasmissione da parte della cancelleria comunale di __________ della polizza
di versamento per il pagamento del contributo di miglioria loro imposto dal
comune in qualità di proprietari dei mapp. __________ e __________ di quel
comune in relazione alla costruzione del tratto stradale denominato B1 superiore
ed all'allargamento della strada __________ -__________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il comune di __________
ha proceduto, negli scorsi anni, alla costruzione del tratto stradale
denominato B1 superiore ed all'allargamento della strada __________
-__________. Per dette opere il comune ha inoltre proceduto all'imposizione di
contributi di miglioria. Il prospetto dei contributi é stato pubblicato da
parte del municipio nel periodo 6 luglio/4 agosto 1993. Ai proprietari
interessati al prelievo é inoltre stato notificato il 30 giugno 1993 un estratto
del prospetto che li concerneva, con l'indicazione dei mezzi e del termine di
reclamo. Tra questi figuravano i coniugi __________ e __________, proprietari
dei mapp. __________ e __________, che sono stati imposti per fr. 9'074.-- e
fr. 8'436.-- rispettivamente. I predetti non hanno contestato l'imposizione.
Nel contesto dell'esame generale dei reclami inoltrati avverso il prelievo dei
contributi di miglioria, il municipio ha tuttavia deciso di ridurre l'onere nei
confronti di tutti i proprietari al 70% di quanto pubblicato e richiesto in un
primo tempo. Il 14 giugno 1994 il municipio di __________ ha quindi notificato
a __________ e __________ la riduzione del contributo posto a loro carico a
fr. 6'352.-- (mapp. __________) e fr. 5'905.-- (mapp. __________). Ha nel
contempo invitato i predetti a indicare quale forma di pagamento intendevano
adottare: con risposta del 30 giugno successivo essi hanno comunicato di optare
per il versamento in due rate.
b) Accogliendo i ricorsi di alcuni proprietari, con sentenze
7 aprile e 7 luglio 1995 il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sottocenerina ha annullato i contributi di miglioria imposti agli stessi per la
costruzione delle opere in rassegna. Il Tribunale ha considerato che il diritto
di imposizione del comune fosse perento, poiché la pubblicazione del prospetto
dei contributi aveva avuto luogo ad oltre un anno dalla messa in esercizio
dell'opera (art. 16 LCMI 1990) e addirittura ad oltre tre anni dal suo compimento:
termine massimo quest'ultimo per procedere a tanto fissato dall'art. 14 dell'or
abrogata LCMI 1971.
B. a) Il 15 maggio 1997 la
cancelleria comunale di __________ ha trasmesso ai ricorrenti la polizza di
versamento per il pagamento della prima rata del contributo dagli stessi dovuto
a favore del comune, pari a fr. 6'591,90.
b) __________ e __________ hanno impugnato quella comunicazione
con ricorso 30 maggio 1997 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di
annullarla e di accertare l'impossibilità per il comune di prelevare a loro
carico il contributo di miglioria precedentemente stabilito, in quanto perento.
c) Con risoluzione 3 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il gravame, per il motivo che il problema della
perenzione del contributo doveva essere semmai sottoposto alle autorità
competenti a determinare il contributo stesso: municipio dapprima e,
successivamente, Tribunale d'espropriazione. Donde l'incompetenza del Governo a
conoscere la contestazione.
C. Con ricorso 22 settembre
1997 __________ e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale avverso la
risoluzione governativa predetta, della quale chiedono l'annullamento ed inoltre
che venga accertata la nullità della "risoluzione" comunale 15 maggio
1997. Affermata la competenza a decidere il loro ricorso 30 maggio 1997 da
parte del Consiglio di Stato, i ricorrenti sostengono che la decisione di prelevare
un contributo perento é nulla.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data nella misura in cui i ricorrenti rimproverano il Consiglio di Stato di
aver disatteso la sua competenza a decidere giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC,
secondo cui contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio
di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.
Il ricorso é per il rimanente tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione
dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Esso é dunque ricevibile in ordine e può
inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
2.1. I ricorrenti affermano
la competenza del Consiglio di Stato a decidere il loro ricorso contro la
trasmissione da parte della cancelleria comunale di __________ della polizza di
versamento per il pagamento del contributo di miglioria loro imposto dal comune
in qualità di proprietari dei mapp. __________ e __________.
2.2. Come già é stato ricordato poco sopra, contro le
decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 208
cpv. 1 LOC). Con il termine di decisioni si intendono quegli atti d'imperio che
toccano la situazione giuridica del singolo obbligandolo a fare, omettere o
tollerare alcunché o che regolino altrimenti d'autorità, con carattere
vincolante e con possibilità di esecuzione coercitiva, il rapporto del
cittadino con l'ente pubblico (cfr. sul concetto di decisione nel diritto
amministrativo ticinese, che coincide con quello definito all'art. 5 PA, DTF
114 Ia 463; Rep. 1988, pag. 290 seg.; RDAT II-1994 N. 8; II-1992 N. 1 consid.
2; II-1991 N. 8 consid. 2a; I-1991 N. 20 consid. 2a; 1986 N. 28 consid. 3 a;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4).
Organi del comune sono l'assemblea, il consiglio comunale ed il municipio (art.
9 cpv. 1 LOC).
2.3. Nel concreto caso l'obbligo contributivo dei ricorrenti
in qualità di proprietari dei mapp. __________ e __________ é stato fissato
tramite la pubblicazione del prospetto dei contributi, la quale ha avuto luogo
nel periodo 6 luglio/4 agosto 1993; esso é stato successivamente corretto da
parte del municipio il quale, accogliendo la censure formulate da taluni
proprietari in sede di reclamo, ha notificato il 14 giugno 1994 a tutti i
proprietari gravati una riduzione del contributo del 30%. Importo che i
ricorrenti non hanno impugnato, permettendo con ciò la sua crescita in giudicato.
La trasmissione agli stessi da parte della cancelleria comunale di __________
della polizza di versamento per il pagamento del contributo di miglioria loro
imposto, che ha avuto luogo il 15 maggio 1997, non costituiva invece una
decisione nel senso sopra descritto: essa non determinava infatti l'obbligo
contributivo dei ricorrenti nei confronti del comune, poiché questo sussisteva
già a pieno titolo. La trasmissione in discussione rappresentava pertanto
semplicemente un primo passo dell'autorità per incassare (non per accertare)
quanto spettava al comune. Del resto, quel documento nemmeno emanava da parte
di un'autorità, ma dalla cancelleria comunale.
2.4. Il ricorso 30 maggio 1997 di __________ e __________
avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato irricevibile già per difetto di una
decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC. Invano i ricorrenti
tentano quindi di ribaltare questa conclusione eccependo la nullità della
"decisione" di incasso emessa dalla cancelleria comunale 15 maggio
1997, in quanto riferita ad un contributo perento: quell'eccezione é infatti
ininfluente ai fini della determinazione della competenza delle autorità. Del
resto, il contributo reclamato dal comune nei confronti dei ricorrenti é stato
validamente definito ed é pertanto dagli stessi dovuto: non sussiste proprio
nessun motivo per dubitare della validità della comunicazione effettuata da
parte della cancelleria comunale il 15 maggio 1997 sulla scorta di detta
definizione. In realtà i ricorrenti vogliono tentare di far accertare a
posteriori la nullità del contributo posto a loro carico per il motivo che,
com'é noto, il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina, accogliendo
i ricorsi di taluni proprietari, aveva dichiarato perento il diritto di
imposizione del comune a seguito di tardiva pubblicazione del prospetto dei
contributi. In assenza di possibilità di provocare simile accertamento in via
pregiudiziale, l'esercizio di tale prerogativa deve tuttavia seguire la
procedura tracciata dall'art. 41 seg. PAmm, che chiama in causa le autorità
competenti a definire i contributi di miglioria, ossia municipio e Tribunale
d'espropriazione (art. da 11 a 13 LCMI 1990; da 11 a 16 LCMI 1971; RDAT I-1994
N. 7). Se quindi i ricorrenti vogliono battere quella strada - dall'esito
scontato, checché ne dicano gli stessi (cfr. RDAT I-1996 N. 48) - dovranno
preliminarmente proporre al municipio una domanda tendente a far constatare la
nullità del prelievo, ed in particolare del prospetto dei contributi, per
quanto li concerne ed in seguito ricorrere al menzionato Tribunale contro una
decisione di reiezione dell'istanza (nello stesso senso la STA inedita 25
luglio 1995 in re comune di __________, consid. 2.2.).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 41, 42, 43, 46 PAmm, 208 LOC, da 11 a
16 LCMI 1971, da 11 a 13 LCMI 1990
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
600.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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