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Numero d'incarto:
52.1997.238
Data decisione, Autorità:
16.12.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00238
Lugano
16 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 settembre 1997 di
contro
la
risoluzione 20 agosto 1997 (n. 3990) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 26 maggio 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, le
ha revocato il permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
iugoslava, è convolata a nozze il __________ con __________, cittadino svizzero
attinente di __________, avanti all'Ufficiale dello stato civile di __________.
In seguito al matrimonio le è stato rilasciato un permesso di
dimora annuale per poter soggiornare in Ticino con il marito.
Il citato permesso è stato più volte rinnovato e la sua
ultima scadenza fissata al 19 agosto 1998.
__________ era già stata messa al beneficio di un permesso di
dimora per stagionali negli anni 1989, 1990 e 1992.
Il 5 febbraio 1997 il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio
dei coniugi __________ per divorzio.
B. Il 26 maggio 1997, esperiti
i dovuti accertamenti, la Sezione degli stranieri, ha respinto l'istanza
dell'11 maggio precedente di __________ volta alla modifica delle condizioni e
dello stato civile del suo permesso di dimora, ritenendo che la condizione che
le aveva permesso di risiedere in Svizzera, ossia il matrimonio con un cittadino
svizzero, è venuta a cadere a seguito della pronuncia del divorzio.
C. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 20 agosto
1997. Il Governo ticinese ha in sostanza confermato la revoca del permesso
giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
In estrema sintesi,
l'esecutivo cantonale ha considerato che il diritto accordatole in virtù
dell'art. 7 cpv. 1 LDDS a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero è decaduto
con la pronuncia del divorzio. Le è stato pertanto impartito di lasciare il
territorio del Canton Ticino entro il 30 ottobre 1997.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento.
Essa fa in sostanza valere
di aver vissuto a lungo in Svizzera senza dare adito ad alcun problema di sorta
e che un rientro nel suo Paese d'origine sarebbe difficoltoso per motivi
economici; segnala inoltre i motivi che hanno portato alla disunione, come pure
di avere già contatti per un impiego.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. Indipendentemente dall'esistenza di un diritto a un
permesso, il ricorso di diritto amministrativo è invece esperibile contro decisioni
concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d OG) o la constatazione
della loro decadenza (STF 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b con rinvii, in
particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; wisard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, tesi,
Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 118). In concreto non occorre
tuttavia accertare se la ricorrente ha diritto al rilascio di un permesso,
poiché la controversa decisione 26 maggio 1997 adottata dalla Sezione degli
stranieri si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso
valido sino al 19 agosto 1998 che __________ deteneva in quel momento. Di
conseguenza la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa
inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Il gravame,
tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'art. 9 cpv. 2 lett. b
LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso. Gli
impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e
le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora,
si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
Entrata in Svizzera per contrarre matrimonio con un cittadino
svizzero, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 7
cpv. 1 LDDS, norma ai sensi della quale il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora.
Nell'evenienza concreta, il 5 febbraio 1997 è stato pronunciato lo scioglimento
del matrimonio dei coniugi __________ per divorzio, le parti avendo dichiarato
di vivere separate di fatto già dal gennaio 1994, ossia dopo quattro mesi dalle
nozze. Venuta meno l'unione coniugale, è svanito pure lo scopo del soggiorno di
__________ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato
il rilascio del permesso di dimora.
Si può inoltre aggiungere che, in questa sede, non è determinante
quale sia stata la causa che ha portato al divorzio. Per pronunciarsi in merito
all'adempimento delle premesse dell'art. 7 cpv. 1 LDDS è , in effetti,
irrilevante sapere se uno dei coniugi sia il principale responsabile del
fallimento della comunione coniugale: né il testo dell'articolo né la sua
origine storica permettono infatti d'imporre ai cantoni l'obbligo di rilasciare
un permesso di dimora a dipendenza di tale fattore. (cfr. FF 1987 III 272 n.
25.21).
Va osservato poi che non esiste tra la Svizzera e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia alcun trattato che regoli in
modo specifico il soggiorno - nel nostro Paese - dei cittadini provenienti da
tale nazione, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un
permesso di dimora e di non procedere alla revoca. A seguito del divorzio, la
ricorrente non può nemmeno richiamarsi all'art. 8 della Convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), dall'unione coniugale non essendo nati figli (STF 31 marzo 1995 in re
P. consid. 2b).
E' quindi a giusto titolo che la Sezione degli stranieri ha
disposto nei confronti dell'insorgente una revoca del permesso sulla base
dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
I presunti contatti con datori di lavoro per un'eventuale
prossima assunzione non possono pertanto essere presi in considerazione, visti
i motivi precedentemente addotti. L'insorgente non rende nemmeno verosimile che
un rientro nel suo Paese d'origine sia problematico, limitandosi ad affermare
che la difficoltà sarebbe di ordine meramente economico.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con la
conseguente conferma della decisione governativa impugnata.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 1
della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina iugoslava nata il
__________, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 28
febbraio 1998 notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di
__________.
-
La tassa di giustizia e le
spese, di fr. 500.– (cinquecento), sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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