AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.227
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00227
Lugano
31 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 settembre 1997 della
Fondazione
patrocinata
da: avv. __________
Contro
la decisione __________ (no.
__________) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione __________ con cui la Sezione
dell'agricoltura le ha negato l'autorizzazione di vendere 75 mq della part.
__________ RFD di __________;
viste
le risposte:
-
9
settembre 1997 del Consiglio di Stato;
-
12
settembre 1997 della Sezione dell'agricoltura;
-
26 settembre 1997 di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La Fondazione __________ (in
seguito: Fondazione) è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un
fondo agricolo di __________ mq in gran parte coltivato a vigna posto a N del
comprensorio comunale, a ridosso del confine giurisdizionale tra i comuni di
__________.
La proprietà è inclusa in zona agricola (Zagr), mentre i
fondi circostanti appartengono alla zona residenziale (R). Tra questi, verso O,
vi è la part. __________ di __________, un terreno di __________ mq sul quale
insistono una casa d'abitazione e un'autorimessa da poco rinnovate di
complessivi mq __________.
B. Il __________ la Fondazione,
tramite il municipio di __________, ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura di
poter cedere __________ 75 mq del proprio fondo. L'operazione - ha spiegato
l'istante in un successivo scritto datato __________ - avrebbe permesso al
vicino di acquisire una superficie verde adibita ad orto ampliando l'area di
sfogo sul retro della sua abitazione.
Con decisione __________ la Sezione dell'agricoltura si è
rifiutata di autorizzare la prospettata mutazione, ritenendola incompatibile
con il divieto di frazionamento dei fondi agricoli sancito dall'art. 58 cpv. 2
LDFR.
C. Con giudizio __________ il
Consiglio di Stato ha confermato tale risoluzione, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta dalla Fondazione.
Accertato che la prevista cessione si sarebbe posta in urto
con le restrizioni di cui all'art. 58 LDFR, il Governo ha nondimeno esaminato
se la ricorrente poteva beneficiare di un'eccezione al divieto di frazionamento
giusta gli art. 59 e 60 LDFR, giungendo a conclusione negativa.
D. Contro la predetta pronunzia
la soccombente è insorta mediante ricorso __________ innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della controversa autorizzazione.
L'insorgente ha sottolineato innanzi tutto di aver impugnato
con successo la revisione 1995 del PR di __________ che ha portato
all'inclusione di tutto il suo fondo in zona agricola, tant'è vero che oltre
__________ mq del mapp. __________ saranno presto ricollocati in zona
edificabile grazie ad una variante in tal senso elaborata dal comune dietro
proposta del Tribunale della pianificazione del territorio. Se è stato
possibile svincolare dalla zona agricola una frazione così importante della
particella - ha soggiunto la Fondazione - nulla dovrebbe opporsi alla prospettata
cessione di ulteriori __________ mq di terreno al fine di coltivarvi un orto
famigliare; tutelando la decisione contraria adottata con esasperato formalismo
burocratico dalla Sezione dell'agricoltura, il Governo avrebbe ignorato il
principio della proporzionalità.
In diritto, la ricorrente ha annotato che una volta approvata
la citata variante di PR il mapp. __________ si troverà diviso in una parte
attinente e in una parte non attinente al campo di applicazione della LDFR,
rientrando così nell'eccezione al divieto di divisione e frazionamento prevista
all'art. 60 lett. a LDFR. Alla fattispecie tornerebbe pure applicabile il
disposto di cui all'art. 59 lett. b LDFR, atteso che sulla superficie ceduta
verrebbe costruita un'opera, segnatamente un capanno per il ricovero degli
attrezzi. La mutazione potrebbe d'altronde beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale ex art. 60 lett. d LDFR, in quanto la parte staccata dal mapp.
__________ servirà ad arrotondare entro limiti più utilizzabili la part.
__________ appartenente alla zona edificabile.
Per finire la Fondazione ha ricordato che l'operazione
divisata è desiderata dai due proprietari interessati, è avallata dal comune di
__________ ed è approvata dall'affittuario del podere agricolo.
E. All'accoglimento del gravame
si è opposto il Consiglio di Stato, il quale ha sollecitato la conferma del
giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuta la Sezione
dell'agricoltura, riconfermandosi integralmente nelle argomentazioni fatte
valere davanti alla precedente istanza.
__________ ha comunicato invece di condividere appieno le
domande e le motivazioni ricorsuali proposte dalla Fondazione.
F. Il 21 aprile 1998 il
Consiglio di Stato ha approvato una variante al PR 95 di __________ in virtù
della quale __________ mq del mapp. __________ a confine con via __________
sono stati ricollocati in zona residenziale.
G. Una breve visita in loco ha
permesso di appurare che la superficie oggetto della controversa mutazione è
già stata integrata nella part. __________ ed è servita a formare un prato
pianeggiante accuratamente cintato sul retro dell'abitazione __________.
Nell'angolo S-E di questo nuovo giardino è stata posata una casetta in legno.
L'orto cui si accenna nel gravame è stato creato al di fuori dei 75 mq che la
Fondazione vorrebbe cedere al vicino ed è accessibile mediante una porta
all'uopo predisposta nella recinzione metallica.
Delle osservazioni
presentate a riguardo dalla ricorrente, si dirà - ove occorresse - nei
considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 88 cpv. 1 LDFR e 13 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale del 2
dicembre 1996 (LALDFR).
Il ricorso, inoltrato entro il termine di 30 giorni previsto
dagli art. 88 cpv. 1 LDFR e 13 cpv. 3 LALDFR, risulta tempestivo.
La legittimazione della Fondazione, cui è stata rifiutata
l'autorizzazione di cedere 75 mq del proprio mapp. __________ di __________, è
certa (art. 83 cpv. 3 LDFR).
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze delle verifiche predisposte
d'ufficio dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- La legge federale sul
diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre 1991 è entrata in vigore il 1.
gennaio 1994. Essa si applica il linea di principio ai fondi agricoli isolati o
facenti parte di un'azienda agricola, che si situano al di fuori della zona
edificabile ai sensi della LPT e di cui sia lecita un'utilizzazione agricola
(art. 2 cpv. 1 LDFR). E' definito "agricolo" il fondo che si presta
alla gestione agricola o orticola (art. 6 cpv. 1 LDFR).
Il mapp. __________ della Fondazione, ampio oltre 20'000 mq
in gran parte coltivati a vigna, è con ogni evidenza un fondo agricolo
assoggettato alla LDFR ed alle restrizioni di diritto pubblico in essa
contenute.
- Giusta l'art. 58 cpv. 1
LDFR, nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola
(divieto di divisione materiale). I fondi agricoli - si legge al cpv. 2 della
medesima norma - non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are
(divieto di frazionamento); questa superficie minima è di 10 are per i fondi
vignati.
In concreto, la Fondazione intende vendere al vicino
__________ 75 mq del proprio podere. Siffatta operazione, nella misura in cui
presuppone il distacco di una superficie inferiore alle 10 are da un fondo
vignato, cozza irrimediabilmente contro il divieto di frazionamento che il
legislatore federale ha voluto codificare all'art. 58 cpv. 2 LDFR al fine di
salvaguardare la politica agraria di raggruppamento e sistemazione fondiaria
perseguita negli ultimi decenni (FF 1988 III p. 830 e 868; Bandli, Das
bäuerliche Bodenrecht, N. 8 ad art. 58 LDFR; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, N. 513).
La ricorrente non contesta che la mutazione concordata con il
proprietario del mapp. __________ è di principio vietata dalla legge. Ritiene
tuttavia che l'autorità cantonale avrebbe dovuto nondimeno ammetterla per
ragioni di proporzionalità, o sottrarla al divieto in applicazione dell'art. 59
lett. b LDFR; a suo parere, nella fattispecie sussisterebbero d'altronde i
presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ex art. 60 lett. a
e d LDFR.
3.1. Il 21 aprile scorso il Consiglio di Stato ha approvato
una variante al PR 95 di __________ in virtù della quale 2’132 mq del mapp.
__________ a confine con via __________ sono stati ricollocati in zona
residenziale. Questa decisione, scaturita da un'iniziativa del municipio di
__________ a sua volta determinata da una proposta transattiva formulata in
sede d'udienza dal Tribunale della pianificazione del territorio, non può
influire minimamente sull'esito del presente contenzioso incentrato sull'applicazione
di norme specifiche del diritto fondiario rurale. Il fatto che una minima parte
del fondo agricolo di proprietà della Fondazione sia stata assegnata alla zona
edificabile in esito ad una procedura di ricorso in materia pianificatoria non
sta ancora ad indicare che la ricorrente possa conseguire l'autorizzazione di
vendere 75 mq del suo vigneto (tuttora inseriti in zona agricola) a dispetto
del divieto prescritto dalla LDFR. Né tanto meno impone il rilascio di tale
permesso in virtù del principio della proporzionalità. Significa soltanto che
sotto il ristretto profilo del diritto pianificatorio e dei criteri che
informano l'azzonamento del territorio, la pregressa inclusione totale della
part. __________ in zona agricola era verosimilmente ingiustificata.
Circostanza, questa, che esula manifestamente dall'essenza dell'odierno
contendere e che di per sé non consente di certo alla Fondazione di ottenere la
chiesta autorizzazione, neppure per i motivi di proporzionalità invocati nel gravame.
3.2. L'art. 59 lett. b LDFR prevede che i divieti di
divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e
divisioni effettuate allo scopo di correggere i confini o di rettificarli in
caso di costruzione di un'opera. La norma va interpretata restrittivamente
(Donzallaz, op. cit., N. 522). Sono ammesse soltanto divisioni volte a
rettificare confini inadeguati che pregiudicano l'utilizzazione razionale del
suolo (cfr. art. 98 LRPT) o giustificate dalla costruzione di un'opera che non
può essere realizzata altrove (Donzallaz, ibidem).
Nell'evenienza concreta, la Fondazione ed il suo vicino non mirano
certamente ad una rettifica di confine. Il confine tra il mapp. __________ e il
mapp. __________ è infatti perfettamente lineare e non necessita di correzione
alcuna. Scopo dell'operazione in oggetto è soltanto quello di dotare la
proprietà __________ di una superficie verde sul retro dell'abitazione. Intervento
che la parte __________ ha peraltro già realizzato senza attendere l'esito del
presente procedimento, inglobando 75 mq del mapp. __________ nel sub. b del
mapp. __________ mediante la posa di una recinzione metallica e stravolgendo di
fatto la regolarità dell'attuale confine tra i due fondi. Quanto alla casetta
per il ricovero degli attrezzi già predisposta nell'angolo __________ del nuovo
giardino, trattasi di un prefabbricato in legno che poteva essere deposto in
qualunque punto della part. __________; questa "opera" non impone
affatto una rettifica di confine ai sensi dell'art. 59 lett. b LDFR.
Laddove invoca il predetto disposto per eludere il divieto
sancito dall'art. 58 LDFR, l'impugnativa della Fondazione si avvera pertanto
manifestamente infondata.
3.3. L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione
permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se
l'azienda agricola o il fondo agricolo è diviso in una parte attinente e in una
parte non attinente al campo d'applicazione della LDFR (art. 61 lett. a LDFR).
In altre parole, se un fondo soggetto alla LDFR è posto parte in zona agricola
e parte in zona edificabile, può essere diviso in modo che i limiti dei due
nuovi mappali combacino con i limiti delle zone di utilizzazione nelle quali
giacciono e quello edificabile sia sottratto alla sfera d'applicazione della
LDFR (Bandli, op. cit., N. 4 ad art. 60 LDFR; Donzallaz, op. cit., N. 527).
A dispetto di quanto sostiene la ricorrente, questo regime
particolare non permette di rilasciarle la controversa autorizzazione in via
eccezionale. Le consentirebbe tutt'al più di staccare la porzione del mapp.
__________ che si trova attualmente in zona residenziale dal resto della
particella agricola. Senza alcun beneficio, poiché i 75 mq di verde destinati
al vicino __________ e appartenenti alla zona agricola resterebbero comunque assoggettati
alla LDFR ed al divieto di suddivisione che colpisce inesorabilmente quel territorio.
3.4. L'art. 60 lett. d LDFR ammette il rilascio di permessi
eccezionali se "la parte da separare serve ad arrotondare definitivamente
un fondo non agricolo". E' quanto afferma la Fondazione, rilevando che i
75 mq prelevati dal mapp. __________ servirebbero effettivamente ad arrotondare
entro limiti più utilizzabili la parte posteriore del mapp. __________ che è
fondo non agricolo.
Sennonché la ricorrente ha frainteso la reale portata della
summenzionata disposizione, tradita dall'approssimazione con cui è stata
tradotta in lingua italiana. Il testo originale dell'art. 60 lett. d LDFR non
lascia dubbi a riguardo: autorizzazioni eccezionali possono essere concesse
solo se "...der abzutrennende Teil der einmaligen Arrondierung eines
nichtlandwirtschaftlichen Grundstücks asserhalb der Bauzone dient...".
Dato che la proprietà __________ si trova in zona edificabile,
è escluso che la Fondazione possa prevalersi con successo dell'art. 60 lett. d
LDFR per ottenere il permesso negato dalle istanze inferiori.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi respinto, confermando - siccome immune da violazioni del
diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 6, 58, 59, 60, 83, 88 LDFR; 2 Lagr; 6 legge sulla conservazione del
territorio agricolo; 13 LALDFR; 18, 28 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
900.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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