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Numero d'incarto:
52.1997.190
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00190
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 31 luglio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 2 luglio 1997 (no. 3271) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione15 luglio 1996,
con la quale la Sezione degli stranieri gli ha comunicato la decadenza del
permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il ricorrente __________,
cittadino italiano nato nel __________, è entrato in Svizzera nel mese di
maggio del 1987. Nel nostro paese egli ha ottenuto dapprima un permesso di dimora
annuale, più volte rinnovato, ed in seguito, a partire dal mese di maggio del
1992, ha potuto beneficiare di un permesso di domicilio "C", il cui
termine di controllo è stato rinnovato per l'ultima volta nel 1995 e la cui
scadenza è stata fissata al 20 maggio 1998.
Per contro la famiglia dell'insorgente, composta dalla moglie
__________ e dalle due figlie __________ e __________, è sempre rimasta in
Italia, e segnatamente a __________ in provincia di __________.
b) Dal momento della sua entrata in Svizzera l'insorgente ha
lavorato presso la ditta __________ di __________, la quale ha però provveduto
a licenziarlo con effetto al 30 novembre 1995 per motivi di ristrutturazione
aziendale. A partire dal 1. dicembre 1995 __________ si è dunque trovato senza
lavoro e al beneficio di prestazioni assicurative contro la disoccupazione.
Tra il 15 aprile 1996 e il 3 maggio 1996 egli ha ancora avuto
modo di lavorare in Svizzera presso la falegnameria __________ di __________,
dalla quale si è tuttavia licenziato di propria iniziativa.
B. Il 20 maggio 1996 la Sezione
degli stranieri ha chiesto al Delegato di polizia del settore di __________ di
disporre degli accertamenti volti a verificare se __________ risiedesse
effettivamente in Ticino, presso l'appartamento da lui preso in locazione insieme
a due connazionali in via __________ a __________.
Dando seguito a tale richiesta, il 20 giugno 1996 l'autorità
di polizia ha quindi provveduto ad interrogare il suddetto straniero.
Riguardo al suo luogo abituale di residenza __________ ha
avuto modo di dichiarare agli agenti di polizia che fintanto che era alle
dipendenze della ditta __________ egli soggiornava nel suo appartamento di
__________ per poi andare a fare visita regolarmente durante il fine settimana
ai suoi famigliari in provincia di __________. Ha tuttavia ammesso che dopo
essere stato licenziato dalla predetta ditta, la sua permanenza a __________ è
aumentata, tant'è vero che nell'arco di una settimana le sue apparizioni in
Ticino si limitavano ad un massimo di due giorni.
C. Fondandosi su quanto emerso
dagli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale, con decisione 15 luglio
1996 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
a suo tempo rilasciato a __________, avendo egli di fatto risieduto nel periodo
tra il 1. dicembre 1995 e il 20 giugno 1996 in Italia e non a __________.
D. Adito da __________ il 25
luglio 1996, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del
2 luglio 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS, visto che
egli ha risieduto in modo effettivo all'estero, presso i suoi famigliari in
__________, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale,
dopo il suo licenziamento da parte della ditta __________, __________ sarebbe
rientrato in Svizzera solo per dei brevissimi periodi allo scopo di controllare
la disoccupazione e per cercare lavoro: tali apparizioni nel nostro paese non
sarebbero comunque sufficienti ad impedire il decadimento del permesso di
domicilio.
Il Consiglio di Stato ha quindi intimato all'insorgente di
lasciare il territorio svizzero entro il 31 luglio 1997.
E. Contro la predetta pronunzia
governativa, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto
titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS per decretare il decadimento del suo
permesso di domicilio.
Sostiene infatti che durante il periodo preso in
considerazione dall'autorità cantonale egli, pur trascorrendo più tempo di
prima a __________, ha comunque continuato a soggiornare in Svizzera dove si
recava regolarmente ogni settimana; inoltre egli avrebbe ancora trascorso un
periodo di permanenza continuata allorquando ha lavorato per la falegnameria
__________ di __________.
Aggiunge che nel suo comportamento non può essere ravvisato
alcun abuso di diritto, ragione per la quale il provvedimento irrogato dalla
Sezione degli stranieri non si giustifica affatto.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone le reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D.,
consid. 1b) e riferimenti).
Da ciò ne consegue quindi che anche la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è
data.
1.3. Pertanto il gravame, tempestivo e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata dal ricorrente relativa alla
concessione dell'effetto sospensivo.
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette
eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che
la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca
dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal
ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad
ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto
priva di oggetto.
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c) LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella
decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata
disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un
determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere
soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per
il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi,
senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri
interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c) e rinvii).
- 4.1. Nella fattispecie in
esame, il ricorrente, dal 1. dicembre 1995 sino ad almeno il 20 giugno 1996,
non ha svolto più alcuna attività lucrativa in Svizzera - salvo alcuni giorni tra
il 15 aprile e il 3 maggio 1996 - ed ha vissuto prevalentemente __________, in
provincia di __________ (I), dove risiedono la moglie e le figlie.
Interrogato dalla Polizia cantonale il 20 giugno 1996 in
merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha
dichiarato che "da quando sono disoccupato la mia permanenza a
__________ è aumentata". Egli ha poi aggiunto che "generalmente,
una settimana al mese, salvo il giovedì, rimango in __________, mentre le altre
settimane raggiungo il Ticino al martedì rimanendovi sino al giovedì. Quindi,
alla sera del giovedì di queste settimane, rientro a casa a __________ ".
__________ ha altresì affermato che "non nego che prevalentemente
soggiorno in __________ con mia moglie ed i figli, ma questo è dovuto, come
ragionevolmente si può comprendere, alla mia condizione attuale di disoccupato".
Alla luce di queste affermazioni, che non sono state smentite
in sede di ricorso, si deve dunque ammettere che l'insorgente, durante il
periodo considerato, si era stabilito in Italia presso i suoi famigliari e che,
benché non risulti esplicitamente dagli atti, i suoi brevi ma regolari rientri
in Ticino erano finalizzati al rispetto dei termini di controllo della
disoccupazione e alla ricerca di un lavoro.
Ora, a tale proposito va rammentato che secondo costante
prassi del Tribunale federale, qualora lo straniero trascorra la maggior parte
del suo tempo all'estero, il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3
lett. c) LDDS non è interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente
in Svizzera per dei brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e
segg., STF inebita 19 marzo 1997 in re E. e LLCC, consid. 3b) in fine). Insufficiente
è quindi la semplice presenza in Svizzera limitatamente a un giorno o due alla
settimana per poter timbrare il controllo della disoccupazione (STF inedita 25
agosto 1995 in re M., STF 20 ottobre 1994 in re F.). Un'interruzione del
suddetto termine avviene soltanto se lo straniero rientra in Svizzera prima
dello scadere dei sei mesi per riprendere a soggiornarvi in modo duraturo.
4.2. Alla luce di quanto appena esposto si deve dunque ammettere
che le brevi apparizioni in Svizzera del ricorrente, specificatamente
finalizzate alla ricerca di un impiego e al controllo della disoccupazione onde
poter continuare a beneficiare delle prestazioni assicurative in questo
settore, non possono affatto essere considerate sufficienti ad interrompere il
termine semestrale previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS. Si è trattato in sostanza
di semplici contatti d'affari, i quali, per giurisprudenza, non sono
sufficienti per poter mantenere il permesso di domicilio. Il solo fatto che
durante il periodo di tempo preso in considerazione dalle autorità di polizia
tali entrate nel nostro paese siano state numerose è del tutto irrilevante e
non basta comunque a far sì che si possa oggettivamente ammettere che il
ricorrente abbia soggiornato in modo stabile e duraturo in Ticino. Medesimo
discorso va fatto anche con riferimento al breve periodo trascorso alle
dipendenze della falegnameria __________ di __________. Si è trattato di un
rientro in Svizzera di durata alquanto esigua, al quale il ricorrente ha posto
fine di propria iniziativa, preferendo egli tornare a fare il pendolare tra la
__________ e il Cantone Ticino per timbrare la disoccupazione.
Da tutto quanto sin qui considerato se ne deve dunque dedurre
che il Governo cantonale non ha errato concludendo che, dal mese di dicembre
1995, per oltre sei mesi, __________ ha risieduto in modo preponderante
all'estero: il permesso di cui egli beneficiava è, di conseguenza, decaduto.
- Stante tutto quanto
precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il
fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. La stessa va dunque integralmente
confermata nel senso che è confermata la decadenza del permesso di domicilio di
cui __________ beneficiava.
Per il che il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
la tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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