AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1997.185
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00185
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 maggio 1997 di
__________,
__________, __________, __________ e __________
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 26 marzo 1997 del Consiglio di Stato (n. 1388) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 12 novembre
1996 del Dipartimento delle istituzioni (55) in materia di revoca,
rispettivamente di mancato rinnovo del permesso di dimora;
vista la risposta 21 maggio 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________,
cittadino macedone nato nel __________, è giunto in Svizzera nel 1986 per
lavorare come manovale con statuto di stagionale. Alla fine del 1990 ha ottenuto
un permesso di dimora annuale, che ha regolarmente rinnovato, l'ultima volta
nel 1996 con scadenza il 1. agosto 1997.
La moglie __________ l’ha raggiunto nel 1992 grazie ad un
permesso di dimora annuale, rilasciatole in base all’art. 38 OLS e rinnovato di
anno in anno, l’ultima volta nel 1995 con scadenza il 4 dicembre 1996.
In Svizzera sono nati i tre figli: __________, __________ e
__________.
B. Con decreto d'accusa 25
giugno 1993 il PP ha condannato il ricorrente __________ ad una multa di fr.
100.-- per sottrazione di poca entità.
Il 14 giugno 1995 lo stesso ricorrente è stato nuovamente condannato
dal PP ad 8 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per tentato furto.
Per questa condanna, è stato formalmente ammonito dalla Sezione degli
Stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva sarebbero stati adottati
provvedimenti amministrativi più incisivi.
Il 13 agosto 1996 __________ è stato arrestato per favoreggiamento
all'entrata ed all'uscita illegale e meglio per aver aiutato due donne albanesi
ad uscire in Italia e per averne fatta rientrare una in Svizzera senza visto
d'entrata.
C. Il 12 settembre 1996
__________, già beneficiario di un permesso B che lo abilitava a lavorare come
manovale, ha chiesto il rinnovo del permesso di dimora per continuare a
risiedere in Svizzera senza attività lavorativa. Il cambiamento dello scopo del
suo ulteriore soggiorno era dovuto al fatto che nel frattempo aveva perso il
posto di lavoro.
Analoga richiesta di rinnovo del permesso di dimora è stata
inoltrata dalla moglie Teuta il 7 ottobre 1996 per sè e per i figli.
D. Con decisione 12 novembre
1996 la Sezione degli Stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto
l'istanza di rinnovo del permesso di dimora inoltrata da __________,
ingiungendogli di lasciare il cantone entro il 31 dicembre 1996.
La decisione era essenzialmente motivata dal fatto che il
ricorrente - benché ammonito - aveva nuovamente "interessato i servizi di
polizia, ammettendo di aver aiutato l'entrata e l'uscita illegale di
stranieri".
Con decisione di egual data la stessa autorità ha pure
respinto l'istanza di rinnovo del permesso di dimora inoltrata dalla moglie
__________. Anche a questa ricorrente è stato ingiunto di lasciare il paese
entro la fine dell'anno assieme ai figli. Il diniego era motivato dal rifiuto
del rinnovo del permesso accordato al marito e dal conseguente venir meno dello
scopo della dimora.
Contro queste decisioni __________ e __________ si sono aggravati
davanti al Consiglio di Stato con ricorso del 28 novembre 1996.
E. Con decreto d'accusa del 19
dicembre 1996 il PP ha proposto la condanna di __________ a 6 giorni di
detenzione e ad una multa di fr. 300.-- per aver violato la LDDS, favorendo
l'uscita ed il successivo rientro illegale di una cittadina albanese.
Contro questo decreto __________ ha interposto opposizione
davanti al Pretore.
F. Con risoluzione 26 marzo
1997 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative inoltrate da __________ e
dai suoi famigliari contro le decisioni 12 novembre 1996 con cui la Sezione
degli Stranieri si era rifiutata di rinnovare loro il permesso di dimora con
cambiamento dello scopo.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il comportamento del
capofamiglia giustificasse la revoca del permesso di dimora. Legittimo sarebbe
quindi anche il rifiuto del rinnovo del permesso della moglie strettamente
connesso a quello del marito.
G. Con sentenza 15 aprile 1997
il Pretore del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto l'opposizione
interposta da __________ contro il decreto d'accusa 19 dicembre 1996 di cui si
è detto sopra, ritenendo il caso poco grave e riducendo la pena proposta dal PP
alla sola sanzione pecuniaria.
H. Contro la decisione 26 marzo
1997 del Consiglio di Stato __________ ed i suoi famigliari sono insorti
davanti al Tribunale federale chiedendone l'annullamento.
Richiamandosi al giudizio reso nel frattempo dal Pretore, gli
insorgenti pongono essenzialmente in risalto la venialità dell'infrazione
commessa dal capofamiglia, negando che possa integrare gli estremi per una
revoca del permesso.
Illustrata la loro situazione economica, i ricorrenti
chiedono inoltre che venga loro concessa l'assistenza giudiziaria.
All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di
Stato senza formulare osservazioni.
I. Con sentenza 21 luglio
1997 il Tribunale Federale ha trasmesso il gravame in oggetto a questo
Tribunale, avendo constatato che legge ticinese concernente l'adeguamento della
legislazione cantonale all'art. 98a OG aveva nel frattempo attribuito al Tribunale
cantonale amministrativo la competenza a statuire su impugnative proposte
contro decisioni deducibili davanti ad esso con ricorso di diritto
amministrativo.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Giusta l'art. 1 della
legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli
stranieri del 12 marzo1997 (LTA 98a OG; BU 1997, 219) il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo è dato soltanto nella misura in cui la decisione è
impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
In questa materia, il ricorso contro il rilascio o il rifiuto
di permessi è proponibile soltanto se il diritto federale o un trattato internazionale
conferiscono allo straniero un diritto all'ottenimento (art. 100 lett. b n. 3
OG).
Indipendentemente dall'esistenza di un diritto ad un
permesso, il ricorso di diritto amministrativo è inoltre esperibile contro le
decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d e 100 lett. b n.
3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2 pag. 3).
1.2. Oggetto dell'impugnativa sono le due decisioni 12
novembre 1996 con cui la Sezione degli stranieri ha respinto le domande di
rinnovo del permesso di dimora con cambiamento dello scopo del soggiorno
presentate dai ricorrenti __________ e __________ ed ha ingiunto loro di
lasciare il territorio del Canton Ticino entro la fine di quell'anno assieme ai
figli.
Nella misura in cui impone al ricorrente __________ di
lasciare il paese prima della scadenza del permesso di dimora di cui era
beneficiario (1. agosto 1997) la decisione del Dipartimento delle istituzioni
integra gli estremi di una revoca del permesso. Trattandosi di un provvedimento
deducibile davanti al Tribunale federale, entro questi limiti il ricorso è
dunque ricevibile in ordine.
Per motivi dedotti dal diritto al ricongiungimento familiare
parimenti ricevibile in ordine appare l'impugnativa interposta dalla moglie e
dai figli contro la decisione di non rinnovare il loro permesso di dimora sino
alla scadenza del permesso del capofamiglia.
Nella misura in cui nega a __________ il rilascio di un nuovo
permesso di dimora per soggiorno o residenza senza attività lucrativa, il
ricorso appare invece improponibile, stante che nessuna norma del diritto
interno o di un trattato internazionale conferisce ai cittadini dell'ex
Jugoslavia, rispettivamente della Repubblica macedone un diritto
all'ottenimento o al rinnovo di un permesso di dimora per stabilirsi su suolo elvetico
onde esercitare un'attività lucrativa o anche solo per soggiornarvi senza svolgere
alcuna attività lavorativa.
Nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con
l'estero, l'autorità statuisce invero liberamente sulle domande di rilascio di
permessi di dimora o di domicilio (art. 4 LDDS). E’ inoltre notorio che il
permesso di dimora, di durata limitata (art. 5 cpv. 1 LDDS), non conferisce al
suo titolare alcun diritto ad ottenerne il rinnovo (DTF 119 Ib 95).
-
Nella misura in cui è
ricevibile in ordine, l'impugnativa di __________ è tuttavia diventata priva
d'oggetto, poiché lo scorso 1. agosto 1997 il permesso di dimora revocato è
comunque scaduto e di per sé il ricorrente non ha più alcun interesse attuale e
pratico ad esaminare se tale misura fosse corretta (DTF 111 Ib 56 consid. 2 e
rinvii).
-
Abbondanzialmente, si può
comunque ancora rilevare che il ricorso non sarebbe stato accolto nemmeno nel
caso in cui questo tribunale si fosse pronunciato prima della scadenza del permesso
di dimora del ricorrente __________.
3.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, un permesso di
dimora può essere, tra l'altro, revocato “quando la condotta dello straniero
dia motivo a gravi lagnanze”. La nozione di "gravi lagnanze" è di
natura indeterminata. In quanto tale, deve essere interpretata (DTF 93 I 1
consid. 3 pag. 6). L’individuazione del contenuto precettivo di tale concetto è
questione di diritto. Non è quindi rimessa al potere discrezionale
dell’autorità decidente e può essere esaminata liberamente da parte
dell’autorità di ricorso. All’autorità decidente va comunque riconosciuta una
certa latitudine di giudizio.
In quest’ambito, si deve tener presente che l’art. 9 cpv. 2
lett. b LDDS protegge in primo luogo il mantenimento dell’ordine pubblico e la
sicurezza interna (DTF 98 Ib 88 consid. 2b). Occorre quindi anzitutto stabilire
secondo criteri oggettivi se la condotta dello straniero abbia arrecato
pregiudizio ai beni suddetti (DTF 98 Ib 85 consid. b pag. 89, 97 I 530 consid.
3b pag. 536 con rinvii). Non è necessario, né sufficiente, che il comportamento
dell'interessato sia punibile: l'ordine pubblico può infatti essere minacciato
non solo mediante la violazione di norme giuridiche, ma anche con il mancato
rispetto delle strutture sociali o di importanti valori morali.
In caso affermativo, va poi esaminato se la lesione dei beni
in questione sia di gravità tale da giustificare la revoca del permesso. Nel
valutare la gravità dell'agire oggetto di rimproveri, l'autorità dovrà
considerare, da un lato, l'importanza del bene violato, dall'altro, le
circostanze in cui il comportamento ha avuto luogo e la situazione personale
dello straniero al momento dei fatti (DTF 98 Ib 85 consid. b e c pag. 89 e seg.
con rinvii).
Accertato che il comportamento dello straniero integra gli
estremi di una condotta che dà adito a gravi lagnanze suscettibile di dar luogo
ad una revoca del permesso, va quindi ancora esaminato se tale misura sia
giustificata in base alla ponderazione dei contrapposti interessi (DTF 112 Ib
473 seg.).
3.2. Nel caso in esame, il ricorrente __________ rimprovera
al Consiglio di Stato di aver erroneamente ritenuto che il decreto d'accusa del
19 dicembre 1996 fosse cresciuto in giudicato. L'obiezione è di per sè fondata
perché il ricorrente si è tempestivamente opposto al decreto in questione. Tale
circostanza non permette tuttavia di accogliere il ricorso, poiché il Pretore
ha comunque ritenuto fondati gli addebiti sui quali l'autorità amministrativa
si è basata per revocare il permesso di dimora. Diversa è stata unicamente la
commisurazione della pena da infliggere al ricorrente. Valutazione, questa, che
comunque non vincola l'autorità di polizia degli stranieri.
Resta nondimeno da esaminare se, in concreto, la misura adottata
è adeguatamente ragguagliata all'entità dell'infrazione commessa.
Orbene, al riguardo va rilevato che favorendo dapprima l'uscita
e poi il rientro illegale di una cittadina albanese sprovvista del visto
necessario, il ricorrente __________ ha dimostrato scarsa considerazione per
l'ordine giuridico del paese che lo ospita. Con il proprio comportamento, egli
ha pregiudicato l'attuazione di disposizioni importanti volte a regolare
l'entrata e la dimora degli stranieri. Disposizioni, queste, che nella sua
situazione di ospite di un paese straniero non poteva ignorare. Vero è che ha
agito senza fine di lucro per rendere un favore ad un amico e che il giudice
penale ha considerato il caso poco grave. Per sua stessa ammissione ben sapeva
tuttavia di infrangere la legge. E questo appena un anno dopo che la Sezione
degli stranieri l’aveva diffidato a comportarsi correttamente pena l'adozione
di misure amministrative più severe.
La revoca del permesso di dimora colpisce invero duramente
l'insorgente ed i suoi congiunti. Valutate tutte le circostanze, il
provvedimento in esame appare tuttavia ancora sostenibile.
Non integrando gli estremi di una violazione del diritto per
abuso del potere d’apprezzamento che la legge riconosce all’autorità
amministrativa nella ponderazione degli interessi contrapposti, se ne deve
dedurre che sarebbe stato comunque confermato.
- Dato che il ricorso non
appariva manifestamente infondato e che i ricorrenti versano in precarie
condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta.
I ricorrenti vanno quindi dispensati dal pagamento di una
tassa di giustizia e posti al beneficio del gratuito patrocinio (art. 30 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 9, 10 LDDS; 38 OLS; 3, 18, 28, 30, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- In quanto ricevibile e non
privo d'oggetto il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________, __________, __________, __________ e
__________, cittadini macedoni, sono tenuti a lasciare il territorio del
Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998 notificandone la partenza all'Ufficio
regionale degli stranieri di Bellinzona.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
E' concesso il gratuito
patrocinio.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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