AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.158
Data decisione, Autorità:
17.12.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00158
Lugano
17 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 luglio 1997 di
e __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 18 giugno 1997, no. 3011, del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia 26 marzo 1997 rilasciata agli insorgenti per ampliare il
rustico di cui sono comproprietari sui monti di __________, fuori della zona
edificabile (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
15 luglio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
18 luglio 1997 di __________;
-
27 agosto 1997 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ e
__________ sono comproprietari di un rustico situato a __________ sui monti di
__________, fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD).
L'edificio, costruito ed utilizzato a scopi abitativi (residenziale
secondario), è strutturato su due piani e sorge in contiguità con altri tre
fabbricati, di foggia analoga, che formano un complesso relativamente unitario.
Al piano rialzato v'è una cucina/soggiorno di m 4.50 x 4.75. Il locale al primo
piano, accessibile attraverso una scala interna, funge invece da camera da
letto.
Il 22 dicembre 1994 i ricorrenti hanno chiesto al municipio
di Sonvico il permesso di ampliare di 2 m il rustico sul lato W. L'aggiunta era
essenzialmente destinata a formare un locale per i servizi (doccia/WC) al piano
rialzato sul retro della cucina/soggiorno. Al piano superiore veniva invece
ricavato un piccolo locale privo di destinazione specifica.
Alla domanda si è opposta __________, qui resistente, proprietaria
dell’edificio che sorge in contiguità sul lato E (part. n. __________ RFD)
dello stabile da ampliare e di un fabbricato ad uso stalla (part. n. __________
RFD), posto a monte dei fabbricati in esame.
B. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 26 marzo 1997 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della
vicina, che ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 18 giugno 1997
il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed ha annullato la licenza.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'ampliamento fosse eccessivo
e non indispensabile per la continuazione attuale dello stabile. A suo avviso,
il locale servizi avrebbe potuto essere creato all'interno del locale
cucina/soggiorno mediante una diversa ridistribuzione degli spazi.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo, in via principale, il ripristino della licenza
rilasciata loro dal municipio di __________.
Secondo i ricorrenti, l'ampliamento rientrerebbe ancora nei
limiti degli art. 24 cpv. 2 e 75 LALPT. In effetti, esso non modificherebbe in
misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente, sarebbe
compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale e
sarebbe indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale del
fabbricato.
In via subordinata, i ricorrenti postulano che venga almeno
autorizzato un ampliamento più contenuto.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato
senza formulare osservazioni.
Il municipio di __________ sollecita invece la ricerca di una
soluzione adeguata alle particolarità della fattispecie.
La vicina opponente, dal canto suo, contesta partitamente le
tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi
nei seguenti considerandi.
Delle risultanze della visita in luogo esperita da questo
tribunale si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli
atti integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito.
-
2.1. Giusta l'art. 75
LALPT, la trasformazione parziale di edifici esistenti fuori delle zone
edificabili in contrasto con la funzione assegnata alla zona di situazione può
essere eccezionalmente autorizzata una volta tanto, a condizione che l'intervento
appaia indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale e che
risulti compatibile con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale.
La trasformazione è parziale e rientra nei limiti dell’art.
24 cpv. 2 LPT soltanto se non altera in misura apprezzabile l'identità della
costruzione preesistente, ovvero se non comporta modifiche significative dal
profilo quantitativo (volumetria) o qualitativo (modalità di utilizzazione).
Scopo precipuo delle facilitazioni previste dalle norme succitate
è in effetti quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia
legittimamente realizzata fuori delle zone edificabili, che in seguito
all’introduzione od all’evolversi della pianificazione del territorio è venuta
a trovarsi in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione in
cui è ubicata. Modifiche quantitative e qualitative di tali opere possono
quindi essere autorizzate soltanto se sono di natura parziale e non incidono
pertanto sulla sostanza intrinseca, sovvertendone l'identità formale e
materiale.
In quest'ottica, l'art. 75 LALPT ha subordinato
l'autorizzazione per trasformazioni parziali alla dimostrazione della necessità
oggettiva dell'intervento ai fini della continuazione dell'utilizzazione
attuale.
2.2. Giusta l'art. 40 NAPR di __________, gli interventi nel
territorio comunale fuori delle zone edificabili definito dalla scheda 8.5 PD
devono mirare alla salvaguardia, al rispetto ed alla valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale.
Gli edifici fuori della zona edificabile sono stati censiti e
suddivisi in quattro diverse categorie. La prima, suddivisa a sua volta in tre
sottocategorie, comprende gli edifici meritevoli di conservazione (1a), gli
oggetti culturali (1c) ed i rustici agricoli (1d). La seconda (2) i diroccati,
la terza (3) gli edifici trasformati e la quarta (4) gli edifici rilevati,
ovvero le costruzioni che sono state semplicemente censite.
Gli interventi, prosegue la norma in esame (40.1.), devono riflettere
le caratteristiche dell'edilizia rurale del luogo e la tipologia originaria
dell'edificio.
La trasformazione di edifici meritevoli di conservazione non
deve comportare aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria
(art. 24 OPT); una possibilità di ampliamento può tuttavia essere concessa dal
Dipartimento quando il rispetto e l'osservanza della tipologia dell'edificio
rendessero impossibile la sua trasformazione.
L'art. 40.1.1. precisa che per la riattazione o la
trasformazione di edifici meritevoli di conservazione (cat. 1 a - d) sono da
osservare le seguenti modalità d'intervento:
a) i
muri di facciata in buono stato devono essere mantenuti. Per rappezzi e aggiunte
è richiesto l'uso di materiali e di procedimenti coerenti con quelli d'origine;
b) di
regola sono da mantenere le finestre originarie e le prese di luce. La formazione
di nuove aperture e la modifica di quelle esistenti è ammessa in via eccezionale
e deve essere compatibile con la composizione generale della facciata (...).
Per gli edifici rustici già
trasformati (categoria 3) sono ammessi lavori di manutenzione straordinaria e
di recupero, a scopo residenziale, di parti dell'edificio allo stato originale.
Una possibilità di ampliamento può inoltre essere concessa dal Dipartimento
alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli edifici meritevoli di trasformazione
1a.
Per gli altri edifici rilevati
“gli interventi edificatori sono ammessi in conformità agli art. 22 cpv. 2
lett. a) e 24 LPT”, disposizione, questa, che al di là della sua genericità
deve essere intesa nel senso che fanno stato gli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
- 3.1. In via principale, i
ricorrenti chiedono di ampliare il loro rustico, allungandolo sul lato W in
modo da aumentare da m 4.50 a m 6.50 la lunghezza delle facciate S e N. Ciò
sull'altezza di entrambi i piani e con l'aggiunta di una cantina a livello
dello zoccolo seminterrato.
Dato che il fabbricato è stato censito e classificato nella
categoria 4 degli “edifici rilevati”, fanno di principio stato le disposizioni
degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
Orbene, già dal mero profilo quantitativo l'aggiunta prevista
risulta eccessiva. Essa comporta infatti un sostanziale aumento della
volumetria. Aumento che, aggirandosi attorno al 50 %, supera di gran lunga il
limite del 25-30 % che la giurisprudenza reputa ancora tollerabile in quanto
insuscettibile di stravolgere l’identità della costruzione preesistente.
Così come previsto dal progetto inoltrato l’ampliamento non
può quindi essere autorizzato. La domanda di accoglimento integrale
dell’impugnativa va quindi respinta.
3.2. In via subordinata, i ricorrenti chiedono di essere
autorizzati ad ampliare il rustico entro limiti più contenuti. Nella misura in
cui il difetto summenzionato può essere corretto rilasciando una licenza
edilizia subordinata a particolari clausole accessorie, la domanda è di
principio ammissibile.
3.2.1. Dal profilo meramente quantitativo, occorre anzitutto
rilevare che per rientrare nei limiti ammessi dalla giurisprudenza,
l’ampliamento non deve superare la lunghezza di m 1.30. Esso deve
inoltre essere accompagnato dalla soppressione della cantina prevista al piano
seminterrato, vano che incrementerebbe oltre misura la volumetria utile dello
stabile. Entro limiti quantitativi così ridimensionati, la modifica può tutto
sommato essere autorizzata siccome insuscettibile di alterare in misura apprezzabile
l'identità della costruzione esistente.
Resta comunque ancora da stabilire se risultino soddisfatti
gli altri requisiti posti dalle norme illustrate ai precedenti considerandi.
3.2.2. A mente del Consiglio di Stato e della resistente
l'ampliamento non sarebbe indispensabile per la continuazione
dell’utilizzazione attuale, ben potendo i ricorrenti istallare i servizi igienici
nel locale soggiorno o nella stalla a monte.
La tesi non può essere condivisa.
Non si può in effetti negare che la formazione di servizi
igienici costituisca una necessità oggettiva ed impellente per assicurare
condizioni di abitabilità decenti. Nemmeno la resistente pretende che si possa
continuare ad utilizzare l'edificio come abitazione facendo a meno di un WC.
Lei stessa ne ha istallato uno mobile nella stalla a monte, mentre gli altri
proprietari del complesso hanno trasformato abusivamente in WC i
"ripostigli per attrezzi" costruiti nelle immediate vicinanze.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato,
l'istallazione dei servizi igienici all'interno della volumetria esistente non
è ragionevolmente esigibile. Le esigue dimensioni del locale soggiorno/cucina
(interno: m 3.8 x 3.8) non lo consentono. Nè si può pretendere che il WC venga
istallato nella stalla che anche i ricorrenti possiedono a monte del rustico. A
prescindere dal fatto che questa trasformazione parziale di un edificio
agricolo non soddisfa i requisiti posti dallo stesso art. 75 LALPT (in quanto
non indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale della
stalla), appare tutto sommato irragionevole pretendere che chi abita nel
rustico debba recarsi in un altro stabile a 7 - 8 m di distanza per soddisfare
i suoi bisogni fisiologici.
Ben si può quindi ammettere che l'ampliamento del piano rialzato
per formare un locale doccia/WC sia oggettivamente indispensabile per
assicurare la continuazione dell'utilizzazione abitativa del rustico.
L'ampliamento del livello superiore non è di per sé
strettamente indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale. Esso
risulta nondimeno giustificato da preponderanti considerazioni d'ordine
architettonico ed estetico, che fanno apparire poco confacente l'aggiunta di un
corpo limitato al livello del primo piano nel suo sviluppo verticale.
3.2.3. Va infine verificato se l'ampliamento così
ridimensionato risulti compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale.
In quanto censito e classificato come edificio semplicemente
rilevato, il rustico dei ricorrenti non soggiace nè alle severe prescrizioni
fissate dall'art. 40.1 NAPR per gli edifici meritevoli di conservazione, nè a
quelle previste dall’art. 40.1.3 NAPR per gli edifici rustici già trasformati.
Ciò non significa che l’ampliamento non soggiaccia a vincoli di sorta dal
profilo della sua espressione architettonica. Elementari considerazioni
d’ordine estetico impongono di tener conto indirettamente delle prescrizioni summenzionate
al fine di rendere l’ampliamento conforme alle esigenze che della
pianificazione territoriale pone in fatto di integrazione degli edifici nel
quadro del paesaggio.
In quest’ordine di idee, ben si giustifica imporre l'uso di
materiali coerenti con quelli dello stabile da ampliare (art. 40.1.1. lett. a
NAPR), rispettivamente la soppressione delle finestre previste sulla facciata
rivolta verso valle (art. 40.1.1. lett. b NAPR). La licenza ripristinata nei
limiti quantitativi sopra illustrati va quindi subordinata anche alla
condizione di realizzare l’aggiunta con muri in pietrame e di eliminare tutte
le aperture previste sulla facciata S.
- Stante quanto precede, il
ricorso va quindi accolto parzialmente, annullando la decisione governativa
impugnata e ripristinando la licenza in contestazione nei limiti posti ed alle
condizioni illustrate al precedente considerando.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24 LPT; 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 giugno 1997, no.
3011, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 26 marzo 1997
rilasciata dal municipio di Sonvico ai ricorrenti è ripristinata alle seguenti
condizioni:
·
riduzione dell'aggiunta da m 2 a m 1.30;
·
soppressione della cantina;
·
eliminazione delle finestre previste sulla facciata a valle;
·
muratura in pietrame intonacata in modo coerente con i muri contigui.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 400.-- e della
resistente per il resto.
-
La resistente rifonderà ai
ricorrenti fr. 600.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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