projets
52.1997.140 ΓÇó Late notification in parish procurement appeal
52.1997.140Autre juridiction24 juil. 1997Granted
An unsuccessful bidder challenged a parish procurement award. The Council of State had declared the appeal inadmissible as late, assuming the bidder should have learned of the award earlier. The Administrative Court held that the award decision had only been proven to have been notified by registered mail on 22 December 1996. Since the parish could not prove an earlier effective delivery of the simple-letter notices, and no prior knowledge contrary to good faith was established, the 15-day appeal period ran from that registered notification. The appeal was therefore timely, the government decision was annulled, and the case was remanded for a merits review. The parish was ordered to pay CHF 300 in party compensation.
Art. 46 PAmm; notification of administrative decisions and burden of proof for service by ordinary mail. If a decision is not served by registered mail, the authority must prove the date on which it actually reached the addressee. Absent such proof, the appeal period starts only with the proven notification; constructive prior knowledge may exceptionally be admitted only if established under the rules of good faith. Mere inference from the execution of works or from a local domicile does not suffice to show earlier knowledge. An appeal dismissed as late on that basis must be annulled and remitted for a decision on the merits (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.140
Data decisione, Autorità: 24.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00140
Lugano 24 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 giugno 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 28 maggio 1997, no. 2587, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 luglio 1996 con cui il Consiglio parrocchiale di __________ ha deliberato alla ditta __________ i lavori di riattazione dell'impianto elettrico della chiesa parrocchiale;
viste le risposte:
25 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
27 giugno 1997 della Parrocchia di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che su richiesta del Consiglio parrocchiale di __________ il 31 gennaio 1996 la ditta __________ ha inoltrato un'offerta di fr. 11'712.75 per i lavori da elettricista previsti nell’ambito della riattazione della chiesa di __________;
che la ditta __________, sollecitata successivamente dallo stesso Consiglio, ha a sua volta presentato un'offerta di data 5 giugno 1996 per l'importo di fr. 10'892.70;
che con risoluzione 3 luglio 1996 il Consiglio parrocchiale ha deliberato i lavori alla ditta __________; dell'avvenuta delibera avrebbe dato comunicazione all'insorgente con scritto del 9 luglio 1996 inviato come lettera semplice;
che copia di tale scritto sarebbe stata inviata alla ricorrente il 20 del mese successivo, sempre per lettera semplice;
che nei mesi seguenti la ricorrente ha ripetutamente interpellato il parroco per sapere quale seguito fosse stato dato all'offerta inoltrata;
che il 9 dicembre 1996 la __________ ha formalmente chiesto al Consiglio parrocchiale di conoscere l'esito della licitazione esperita;
che il 22 dicembre 1996 il Consiglio parrocchiale ha notificato all'insorgente - a mezzo raccomandata - copia della lettera 9 luglio 1996 con cui comunicava che i lavori erano stati deliberati ad altra ditta;
che contro l'aggiudicazione dei lavori alla ditta __________ la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 28 maggio 1997 il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso siccome tardivo;
che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la ricorrente avesse tardato eccessivamente a sollecitare formalmente il Consiglio parrocchiale a notificarle la decisione di delibera dei lavori;
che contro la predetta risoluzione governativa la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della causa al Consiglio di Stato, affinché la esamini nel merito;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Consiglio parrocchiale, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 28 cpv. 2 LLCC in relazione all'art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante ad una licitazione sui generis promossa dall'autorità parrocchiale, è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 46 PAmm, il ricorso deve essere insinuato dall'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che le decisioni vanno per principio notificate a mezzo raccomandata (art. 14 PAmm e 120 seg. CPC);
che nella misura in cui la notifica viene fatta per lettera semplice, incombe all'autorità l'onere di provare la data in cui l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario (DTF 101 Ia 8; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed N 84 B V);
che nel caso concreto, il Consiglio parrocchiale afferma di aver notificato alla ricorrente la decisione di delibera a due riprese nel corso dei mesi di luglio ed agosto del 1996: non è tuttavia stato in grado di provarlo, perché l'intimazione non è stata fatta mediante raccomandata;
che la decisione di delibera è stata comunque notificata all'insorgente il 22 dicembre 1996, a mezzo raccomandata;
che sulla scorta di questa notifica si deve quindi ammettere che il termine quindicinale di ricorso abbia iniziato a decorrere a partire da quel giorno, a meno che venga dimostrato che prima di tale data la ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere - secondo le regole della buona fede - conoscenza della decisione impugnata;
che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la presa di conoscenza della delibera da parte della ricorrente non può essere semplicemente dedotta dal fatto che i lavori si siano svolti nei mesi di settembre/ottobre e che un amministratore sia domiciliato a __________;
che tali circostanze non permettono nemmeno di sostenere con successo che la ricorrente abbia colpevolmente tardato a prendere conoscenza del provvedimento impugnato;
che il giudizio richiamato dal Consiglio di Stato a sostegno della propria tesi (RDAT 1991 II n 14), non si attaglia alla fattispecie in esame, poiché in quel caso si trattava di stabilire se una decisione notificata senza l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso potesse ancora essere impugnata a distanza di anni dalla sua intimazione;
che così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché esamini il merito dell'impugnativa;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico della soccombente;
visti gli art. 28 LLCC; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 maggio 1997, no. 2587, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinchè statuisca nel merito del ricorso 7 gennaio 1997 inoltratogli dalla __________.
La Parrocchia di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster