AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.137
Data decisione, Autorità:
24.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00137
Lugano
24 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 giugno 1997 di
Circolo
Parrocchia
Cattolica di __________
Prebenda
Parrocchiale di __________
(tutti
rappr. dall'arch. __________)
contro
la
decisione 21 maggio 1997, no. 2436, del Consiglio di Stato che annulla le
decisioni 18 marzo 1996 del municipio di __________ in tema di restituzione
della quota parte della tassa di fognatura prelevata negli anni 1974-77;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'art. 34 del
regolamento fognatura del comune di __________, approvato dal Consiglio di
Stato il 6 agosto 1975 con effetto retroattivo al 1° gennaio 1974, prevedeva il
prelievo di una "tassa di utilizzazione" destinata a coprire i
costi "per l'esercizio e la manutenzione delle canalizzazioni
pubbliche, come pure l'ammortamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
di depurazione";
che in base a questa disposizione, la cui validità era
limitata al 31 dicembre 1975, il municipio di __________ ha prelevato le tasse
di utilizzazione relative agli anni 1974-1977;
che nel 1978 è entrato in vigore un nuovo regolamento, che separava
le tasse di utilizzazione dai contributi di costruzione;
che con mozione 13 ottobre 1980 diciotto consiglieri comunali
hanno chiesto al municipio di conteggiare le tasse di utilizzazione prelevate
tra il 1974 ed il 1977 come acconto sui contributi di costruzione che avrebbero
dovuto essere prelevati; alla mozione non è stato dato alcun seguito;
che in seguito alla pubblicazione del prospetto provvisorio
dei contributi di costruzione, il 14 settembre 1992 nove consiglieri comunali
hanno inoltrato una nuova mozione di analogo tenore;
che nel corso della seduta del 16 novembre 1992 del consiglio
comunale l'allora presidente della commissione della gestione ha reso noto che
la commissione aveva invitato il municipio "a procedere alla restituzione
di questi contributi nel corso dell'esercizio 1993";
che il 25 ottobre 1995 il municipio di __________ ha
notificato ai proprietari qui ricorrenti gli importi che avrebbe restituito
sulle "tasse di fognatura" prelevate negli anni 1974-1977: la notifica
specificava che sarebbe stata "restituita senza interessi la quota di
partecipazione ai costi di costruzione delle canalizzazioni", mentre sarebbe
stata "trattenuta unicamente la quota parte relativa alla tassa d'uso;
che la notifica riportava unicamente gli importi versati e
gli importi che sarebbero stati restituiti, senza precisare le modalità di
calcolo;
che contro questa determinazione i ricorrenti hanno
interposto reclamo, chiedendo la restituzione dell'88 % delle tasse versate
negli anni 1974-77, oltre agli interessi composti del 5 %;
che con risoluzioni del 18 marzo 1996 il municipio di
__________ ha respinto i reclami senza entrare nel merito, facendo presente che
l'ente pubblico non era di per sé tenuto a restituire le tasse prelevate tra il
1974 ed il 1977;
che contro queste risoluzioni i reclamanti sono insorti
davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che le tasse prelevate in quegli anni
venissero loro restituite nella misura dell'88 % con gli interessi del 5 %;
che con giudizio 21 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha annullato
le predette risoluzioni, retrocedendo gli atti al municipio, affinché avesse ad
emanare nuove decisioni, riportanti anche le modalità di calcolo degli importi
da restituire;
che dei motivi addotti dal Consiglio di Stato a sostegno di
tale giudizio si dirà semmai nei seguenti considerandi;
che contro questo giudizio i ricorrenti citati in epigrafe si
aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga
stabilito che le tasse prelevate tra il 1974 ed il 1977 vengano loro restituite
nella misura dell'88 % con interessi composti del 5 % a far tempo dal 1°
gennaio 1978;
che in sostanza i ricorrenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le argomentazioni svolte davanti al Consiglio di Stato a sostegno
delle loro tesi;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa
senza formulare osservazioni;
che il municipio di __________ chiede invece la reiezione del
gravame, l'annullamento della decisione impugnata e la conferma delle risoluzioni
18 marzo 1996 statuenti sui reclami inoltrati dai ricorrenti;
considerato, in
diritto
che trattandosi di
provvedimenti adottati al di fuori della procedura di prelievo dei contributi
di costruzione retta dagli art. 96 LALIA la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo può essere ammessa in base all’art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e
personalmente toccati dalle censurate risoluzioni municipali, è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che inaccoglibile è la domanda di annullamento del giudizio governativo
impugnato formulata dal municipio di __________ in sede di risposta: nella procedura
amministrativa non esiste in effetti il ricorso adesivo;
che l’impugnativa in esame è proposta contro il giudizio con
cui Consiglio di Stato ha annullato le decisioni 18 marzo 1996 del municipio
di __________ sulla restituzione parziale di tasse d’uso prelevate quasi
vent’anni orsono, rinviando gli atti all'autorità comunale, affinché avesse
"ad emanare delle formali decisioni che riportino anche il calcolo degli
importi da restituire";
che oggetto della vertenza sono comunque sempre ancora le
determinazioni 25 ottobre 1995 con cui il municipio di __________ ha disposto
la retrocessione di parte delle tasse di fognatura pagate dai ricorrenti negli
anni 1974-77;
che, giusta l'art. 59 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla
la decisione impugnata esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza
inferiore per una nuova decisione";
che nella scelta fra le due alternative il Consiglio di Stato
dispone di un ampio potere d’apprezzamento, sindacabile da parte di questo
tribunale unicamente nella misura in cui vi siano ravvisabili gli estremi di
una violazione del diritto;
che in linea di massima, il rinvio all’istanza inferiore si
giustifica soprattutto nei casi in cui questa non è entrata nel merito, ha accertato
la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura
(cfr. in tal senso art. 65 cpv. 2 PAmm);
che nel caso in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che
la mancata indicazione dei criteri sui quali si fonda il calcolo degli importi
da restituire ai ricorrenti giustificasse un rinvio degli atti al municipio con
l'invito ad emanare nuove decisioni formali menzionanti anche detto calcolo;
che, pur dando atto ai ricorrenti che il difetto di
motivazione avrebbe potuto essere sanato dal Consiglio di Stato assumendo
presso l'autorità comunale le informazioni mancanti, la decisione di rinviare
gli atti al municipio non integra gli estremi di una violazione del diritto a’sensi
dell’art. 61 PAmm;
che nel giudizio di rinvio non è in particolare ravvisabile
un esercizio scorretto della libertà di decisione che l’art. 59 cpv. 2 PAmm
riserva al Consiglio di Stato nella scelta fra le alternative che la legge gli
mette a disposizione in caso di annullamento del provvedimento impugnato;
che il giudizio di rinvio non pregiudica peraltro minimamente
la situazione giuridica dei ricorrenti, che potranno nuovamente e liberamente
impugnare davanti al Consiglio di Stato le ulteriori decisioni che il municipio
è chiamato a rendere;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 59, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster