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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.108
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00108
Lugano
10 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 maggio 1997 di
e __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 23 aprile 1997 del Consiglio di Stato, no. 1958, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 maggio
1996 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di rettificare il
muro di sostegno costruito lungo il confine SE della part. no. __________
RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 ottobre 1995 il
municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti __________ ed __________ il
permesso di ampliare la loro casa d'abitazione (part. no. __________ RFD).
L'intervento prevedeva anche la costruzione di un muro di sostegno lungo il
confine SE del fondo. Questo manufatto, stando ai piani approvati, avrebbe
dovuto innalzarsi sino al limite superiore dello zoccolo in sasso della casa e
raggiungere un'altezza di 2 m dal terreno naturale. Il retrostante terrapieno
non avrebbe per contro dovuto superare l'altezza di m 1.50.
B. A lavori ultimati,
l'autorità comunale ha constatato che il muro nell'angolo NE raggiungeva
l'altezza di m 3.20, mentre il terrapieno era alto almeno 2 m.
Per le difformità riscontrate, il 29 marzo 1996 il municipio
ha posto i ricorrenti in contravvenzione, sollecitandoli a presentare una
variante in sanatoria. Non avendo ottenuto risposta, il 28 maggio seguente lo
stesso municipio ha ordinato loro di rettificare le opere eseguite in contrasto
con la licenza accordata, riducendo l'altezza del muro a m 2 e quella del
terrapieno a m 1.50.
C. Con giudizio 23 aprile 1997
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso interposta da __________ ed __________.
Con succinta motivazione, il Governo ha in sostanza ritenuto
che i ricorrenti non potessero contestare l'ordine del municipio di rettificare
il muro in base alla licenza accordata, poichè si erano rifiutati di presentare
una domanda in sanatoria
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'ordine di rettifica.
Contestati gli accertamenti operati dall'autorità comunale,
gli insorgenti sostengono di aver realizzato il muro in conformità dei piani
approvati.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ che postulano
la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45 LE.
Gli insorgenti, direttamente toccati dal provvedimento impugnato,
sono legittimati a ricorrere.
L'impugnativa, inoltrata entro i termini di legge, è dunque
ricevibile in ordine.
- I ricorrenti contestano gli
accertamenti esperiti dal municipio di __________ e chiedono a questo tribunale
di esperire un sopralluogo.
La richiesta è di per sé giustificata, poiché agli atti non
v'è traccia dei rilievi operati dall'autorità comunale. Al punto che v'è da
chiedersi come abbia il Consiglio di Stato potuto statuire con la necessaria
cognizione di causa sul ricorso inoltratogli dai coniugi __________.
Non rientra tuttavia nei compiti specifici di questo
Tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere
dalla precedente istanza. Lo si deduce chiaramente dall'art. 65 PAmm, che
permette al Tribunale cantonale amministrativo di annullare le decisioni
fondate su accertamenti lacunosi e di rinviare la causa istanza inferiore,
affinché, completata l'istruttoria, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratole.
Soluzione, questa, che si giustifica ampiamente nel caso in esame, non solo perché
fanno del tutto difetto indicazioni che permettano di stabilire se l'opera
realizzata è conforme a quella autorizzata, rispettivamente se rispetta le
norme del diritto edilizio materialmente applicabile, ma anche perché le
precedenti istanze hanno omesso di coinvolgere nel procedimento la vicina
proprietaria della part. n. __________ RFD, che sin dal luglio del 1996 aveva
contestato l'altezza del controverso manufatto.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa
impugnata e rinviando gli atti all’istanza inferiore affinché, chiamata in
causa la vicina reclamante e completata l'istruttoria con i necessari accertamenti,
renda una nuova decisione parimenti impugnabile.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 23 aprile 1997 del
Consiglio di Stato, no. 1958, è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio come al considerando no. 3.
-
Non si prelevano nè spese nè
tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà ai ricorrenti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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