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Numero d'incarto:
52.1997.107
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00107
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 6 maggio 1997 di
contro
la
decisione 23 aprile 1997 (no. 2023) del Consiglio di Stato mediante la quale
è stata dichiarata irricevibile in quanto tardiva l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 24 dicembre 1996 con cui il municipio di
__________ ha risolto di non eseguire il servizio di sgombero della neve
sulla strada che conduce in località "__________";
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________, di
professione agricoltore, è proprietario di un'azienda agricola situata ai
__________, in territorio del comune di __________, dove risiede tutto l'anno
con la famiglia.
Per raggiungere la propria azienda e abitazione, l'insorgente
è costretto a percorrere una strada comunale che dal convento del __________
conduce ad un posteggio situato in località "__________", da dove poi
si possono raggiungere i __________ attraverso un sentiero percorribile a
piedi.
B. Il 21 novembre 1994 il
ricorrente ha chiesto al municipio di __________ di provvedere durante la
stagione invernale allo sgombero della neve lungo la predetta strada comunale
che conduce in località "__________".
Con scritto 29 novembre 1994 l'esecutivo comunale ha respinto
la richiesta.
Con lettera 7 dicembre 1996 __________ ha nuovamente formulato
identica istanza al municipio di __________.
Quest'ultimo con risoluzione 24 dicembre 1996 ha ancora una
volta respinto la domanda, adducendo motivi di ordine tecnico e finanziario.
C. Con ricorso datato 21
gennaio 1997, ma inoltrato solo il 30 gennaio successivo, __________ ha
impugnato la suddetta determinazione municipale davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento.
D. Con decisione 23 aprile 1997
il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame in quanto tardivo. A titolo
abbondanziale, visto il rischio di ripetizione futura della contestazione, l'Esecutivo
cantonale è comunque entrato nel merito della vertenza, confermando in sostanza
le tesi ricorsuali propugnate dall'insorgente e evidenziando come il comune di
__________ sia tenuto dalla vigente legislazione cantonale a garantire la
manutenzione del tratto di strada in rassegna anche in caso di nevicate.
E. Contro tale decisione
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che il ricorso a suo tempo inoltrato al Consiglio di
Stato venga considerato tempestivo e che sia fatto ordine al comune di
__________ di provvedere regolarmente allo sgombero della neve e allo spargimento
del sale lungo la strada che conduce in località "__________".
Afferma che la decisione 24 dicembre 1996 del municipio non era provvista
dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Aggiunge che egli svolge
ai __________ un attività agricola di interesse generale per la zona, ragione
per la quale necessita di disporre durante tutto l'anno di una via d'accesso
carrozzabile.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone il municipio di __________ ribadendo quanto già osservato a suo tempo
davanti all'istanza di ricorso inferiore.
Anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione
dell'impugnativa, senza tuttavia formulare alcuna osservazione particolare.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva del ricorrente è pacificamente data
(art. 209 LOC).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
- Come accennato in
narrativa, il Consiglio di Stato ha considerato tardivo il ricorso inoltrato
avverso la decisione municipale 24 dicembre 1996, avendo l'insorgente lasciato
decorrere infruttuoso il termine di 15 giorni previsto dall'art. 46 cpv. 1 PAmm
per presentare un simile atto.
Tale conclusione non può essere condivisa per le ragioni che
seguono.
2.1. L'art. 26 cpv. 2 PAmm, applicabile anche alle risoluzioni
emesse dagli organi comunali, stabilisce che le decisioni delle autorità
amministrative devono essere munite di precisi ragguagli circa i mezzi e i
termini di ricorso.
Di principio la mancanza di simili indicazioni non deve
comportare per il destinatario della decisione pregiudizio alcuno in conformità
alla prassi di questo Tribunale e per analogia a quanto stabiliscono sul piano
federale gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA. L'esistenza di un vizio di questo
genere non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del
rimedio di diritto: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto
esigono infatti che egli assuma le informazioni necessarie e, una volta ottenutele,
agisca con tempestività. In caso contrario il termine per interporre l'impugnativa
si considera decorso (DTF 111 Ia 283).
2.2. Nella fattispecie in esame la decisione municipale
litigiosa è stata intimata al ricorrente durante le ferie giudiziarie
natalizie.
Il termine quindicinale per impugnare la stessa ha quindi
preso a decorrere a partire dal 2 gennaio 1997 ed è venuto a scadenza venerdì
17 gennaio 1997, non dovendo essere computato il primo giorno che fa seguito
alle ferie (DTF 122 V 60).
Ora, è ben vero che il gravame inoltrato da __________ al Consiglio
di Stato è di 13 giorni successivo a suddetta data, ma è altresì vero che, come
ha sottolineato lo stesso insorgente, il municipio di __________ non lo aveva
reso attento circa i rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la
decisione intimatagli. In siffatte circostanze, l'inoltro dell'impugnativa a
poco più di un mese dalla notifica della decisione municipale viziata quo all'indicazione
dei mezzi e dei termini di impugnazione permette senz'altro di tutelare il
comportamento dell'insorgente sotto il profilo della buona fede. Pertanto,
considerato per l'appunto che, secondo la giurisprudenza sopra esposta,
dall'errata intimazione di un atto amministrativo non deve derivare in
principio alcun pregiudizio per il suo destinatario, si deve concludere a
favore della tempestività del gravame in rassegna. Ciò vale a più forte ragione
se si considera che __________ è persona che non possiede una specifica
formazione giuridica e quindi, in assenza di indicazioni al proposito, poteva
senz'altro ignorare le modalità e i termini per impugnare la decisione resa dal
municipio di __________.
- Appurata la tempestività
del gravame inoltrato dall'insorgente al Governo, resta ora da esaminare se il
Tribunale cantonale amministrativo debba entrare nel merito della contestazione
in oggetto.
Tale quesito va risolto negativamente, dovendosi nel caso di
specie ritornare gli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca formalmente
sulla fattispecie. Tale soluzione si rende necessaria benché l'Esecutivo
cantonale si sia già espresso a titolo abbondanziale sulla questione, al fine
di preservare i diritti ricorsuali delle parti, e in particolare quelli del
comune, il quale, posto di fronte ad una decisione di irricevibilità del
gravame presentato da __________, si è venuto in pratica a trovare nell'impossibilità
di impugnare le considerazioni di merito a lui sfavorevoli sviluppate in quella
stessa sede dal Governo. Solo attraverso il rinvio degli atti all'autorità
inferiore per la formulazione di un giudizio che evada formalmente il merito
della vertenza è infatti possibile ripristinare un corretto sviluppo della
procedura, che garantisca anche al comune di __________ la facoltà di
aggravarsi davanti ad un'istanza dotata di pieno potere cognitivo tanto sui
fatti che sul diritto (quale è il Tribunale cantonale amministrativo) per
censure le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato a proposito
dell'obbligo per l'ente pubblico di provvedere alla manutenzione invernale
della strada in oggetto.
- Stante tutto quanto precede
il ricorso va dunque parzialmente accolto nel senso che, accertata la
tempestività dell'impugnativa inoltrata il 30 gennaio 1997 da __________, la
sentenza governativa qui impugnata va annullata e gli atti sono ritornati al Consiglio
di Stato affinché provveda ad entrare nel merito della vertenza e a statuire
formalmente sulla medesima.
Visto l'esito si prescinde dal prelievo della tassa di
giustizia e delle spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 26 cpv. 2, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm; 208 e 209 LOC;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 aprile 1997 (no.
2023) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Governo
cantonale affinché questo entri nel merito del ricorso inoltrato il 30 gennaio
1997 da __________ avverso la decisione 24 dicembre 1996 del municipio di
__________.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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