AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.97
Data decisione, Autorità:
17.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00524
52.95.00559
52.95.00561
52.96.00096
52.96.00097
Lugano
17 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a)
b)
c)
d)
e)
2
ottobre 1995
24
novembre 1995
28
novembre 1995
25
aprile 1996
26
aprile 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
a)
b)
c)
d)
e)
la
decisione 19 settembre 1995, no. 5158, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 maggio 1995
con cui il municipio di __________ gli ha assegnato un termine per
rettificare come ai piani approvati la costruzione in via di realizzazione
sulla part. n. __________ RFD;
la
decisione 8 novembre 1995, no. 5916, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 settembre
1995 con cui il municipio di __________ differisce il rilascio del permesso
di abitabilità per tre appartamenti in PPP di quella costruzione;
la
decisione 15 novembre 1995, no. 6141, del Consiglio di Stato che dichiara
privo d'oggetto il reclamo per denegata giustizia presentato dall'insorgente
in relazione alle domande di variante 13 marzo e 23 maggio 1995 riguardanti
la stessa costruzione;
la
decisione 3 aprile 1996, no. 1611, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la multa 7 giugno 1995
inflittagli dal municipio di __________ per violazione della LE;
la
decisione 3 aprile 1996, no. 1608, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 ottobre 1995
con cui il municipio di __________ ha respinto le domande di variante 13
marzo e 23 maggio 1995 riferite alla costruzione in corso sulla part. no.
__________ RFD;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
al ricorso sub b);
al ricorso sub c);
al ricorso sub d);
-
8 maggio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
30 maggio 1996 di __________,
__________;
-
11 luglio 1996 del municipio di
__________;
al ricorso sub e);
preso atto della replica 15 gennaio 1996 di __________
e delle dupliche:
al ricorso sub a)
esperita
una visita in luogo,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con istanza datata 5 giugno
1987 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire
uno stabile d'appartamenti in località "__________", su un terreno in
pendio (part. no. __________ RFD; zona R2). Stando al progetto inoltrato lo
stabile avrebbe dovuto essere strutturato su quattro livelli. I due piani più
alti (piano superiore e piano terreno) erano da destinare all'abitazione, uno
(piano inferiore) era riservato a locali comuni (piscina, fitness, spogliatoi
ecc), mentre quello più basso (piano cantina) completamente interrato era
utilizzabile soltanto come deposito.
La facciata SE della costruzione, stando ai piani, avrebbe presentato
un'altezza di m 7,50 dal terreno sistemato. Il limite di altezza fissato dalle
norme di zona allora in vigore (m 7.50) risultava rispettato sopratutto grazie
alla formazione di un terrapieno alto al massimo 1.50, davanti al piano
inferiore (piscina, fitness, spogliatoi). Per non superare i limiti di altezza
prescritti ed evitare l'applicazione delle norme disciplinanti l'altezza delle
costruzioni a gradoni (art. 40 cpv. 2 LE), sull'ala SE dell'edificio era inoltre
prevista la posa di un tetto ad una sola falda, in modo da collegare il cornicione
esterno della soletta di copertura dei piani più bassi al cornicione esterno
del gradone superiore, arretrato di circa 7 m dalla facciata dello stabile
rivolta verso valle.
Esperita la procedura di pubblicazione ed ottenuta l'autorizzazione
cantonale 16 febbraio 1988, il 3 marzo seguente il municipio di __________ ha rilasciato
la licenza richiesta.
B. Il 20 aprile 1989 il
municipio di __________ ha ordinato la sospensione dei lavori perché aveva
constatato che l'insorgente si era scostato dai piani approvati, omettendo fra
l'altro di realizzare il terrapieno destinato a ridurre l'altezza dello stabile
e praticando nella parte centrale della facciata SE alcune aperture
(porte-finestre), che permettevano di uscire direttamente dal piano inferiore
al giardino antistante.
Su richiesta del municipio, __________ ha presentato una variante
in sanatoria, che prevedeva di costruire il terrapieno figurante sui piani
approvati, lasciando tuttavia aperti tre varchi destinati a collegare il
giardino ai locali comuni (piscina, fitness).
Alla domanda si è opposto __________, proprietario del fondo sovrastante
(part. n. __________ RF), obiettando, fra l'altro, che i varchi scavati nel
terrapieno antistante il piano inferiore erano un semplice sotterfugio
escogitato per contenere l'altezza dello stabile nei limiti di zona e
permettere ugualmente di utilizzare a scopo abitativo i locali di quel piano.
Il 14 giugno 1989 il ricorrente ha quindi ritirato la domanda.
Il 27 settembre 1989 __________ ne ha inoltrata un'altra, che
fra le varie modifiche proposte prevedeva comunque di realizzare il terrapieno figurante
sui piani inizialmente approvati. Alla domanda si è nuovamente opposto il
vicino __________.
La procedura si è conclusa l'anno seguente con il contemporaneo
ritiro della domanda e dell'opposizione.
Il 13 luglio 1990 __________ ha sottoposto al municipio un'ennesima
domanda di variante (denominata "variante 11.4.90"), destinata
soprattutto a sanare modifiche apportate alla struttura interna dell'edificio,
che avevano determinato un aumento della SUL. Il relativo progetto prevedeva di
realizzare il terrapieno a valle dello stabile così come previsto dai piani
inizialmente approvati, in modo da contenere l'altezza della costruzione nei
limiti ammessi dalle norme di zona. Per lo stesso motivo, il progetto prevedeva
di mantenere anche il tetto ad una falda destinato a coprire l'ala SE dello
stabile.
Il 28 maggio 1991 il Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni
ha accolto la domanda, rilasciando l'autorizzazione cantonale a costruire
(73965) alla condizione che il tetto venisse realizzato in elementi leggeri
(vetro e rame), anziché in coppi. Le proporzioni fra la parte in vetro e quella
in rame non erano desumibili dai piani, né sono state ulteriormente definite.
Il 26 giugno 1991 il municipio ha rilasciato a sua volta la
licenza richiesta, facendo proprie le condizioni poste dall'autorità cantonale
e subordinandola ad ulteriori vincoli che non occorre qui rievocare.
Le ripetute modifiche abusivamente apportate ai progetti approvati
sono state sanzionate con una multa di fr. 2'500.-- inflitta dal municipio al
ricorrente con risoluzione del 20 marzo 1991.
C. Constatato che il ricorrente
si era nuovamente scostato dai piani approvati e non aveva nemmeno realizzato
il terrapieno previsto a valle dello stabile, il 1° ottobre 1992 il municipio
gli ha nuovamente ordinato di sospendere i lavori e di presentare una nuova domanda
di variante.
Il 13 ottobre 1992 __________ ha dato seguito alla richiesta,
inoltrando una nuova domanda di variante (variante esecutiva 7.10.92), volta
soprattutto ad ottenere la licenza in sanatoria per le modifiche apportate
abusivamente all'assetto interno dello stabile (con conseguente aumento della
SUL). Per quel che concerne il terrapieno a valle ed il tetto sul lato SE
dell'edificio, i piani erano invece identici a quelli già approvati. Raccolta
l'autorizzazione cantonale 16 febbraio 1993 (n. 80224), il municipio ha
autorizzato anche questi cambiamenti con licenza edilizia 10 marzo 1993.
Il 20 gennaio 1994 l'autorità comunale ha sollecitato la
realizzazione del terrapieno previsto a valle della costruzione. Il 4 febbraio
1994 il progettista ha chiesto al municipio una dispensa in deroga. La
richiesta è stata respinta in limine con risoluzione municipale del 9 febbraio
1994, mediante la quale veniva assegnato al costruttore un nuovo termine di 30
giorni per eseguire il terrapieno e "per completare la costruzione del
tetto nella parte SE dell'edificio". Il 28 dello stesso mese il
progettista ha dichiarato di impegnarsi a dar seguito alla richiesta.
Vista l'ulteriore inadempienza del ricorrente, il 9 giugno
1994 il municipio ha ordinato la sospensione di tutti i lavori. __________ ha
impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato. In sede di
contraddittorio, il ricorrente ha comunque ribadito l'impegno a portare a
termine i lavori secondo i piani approvati. Il ricorso è quindi stato
stralciato dai ruoli ed il municipio ha autorizzato la continuazione dei
lavori. Parallelamente, __________ ha inoltrato al municipio i piani di
dettaglio della falda del tetto che avrebbe dovuto essere posato sull'ala SE
dello stabile.
In base a questi piani, la parte superiore della falda (m
10.50 x 2.70) avrebbe dovuto essere eseguita in rame termolaccato. La parte
inferiore (m 10.50 x 3.40) sarebbe invece stata realizzata sottoforma di
lucernario terminante con un cornicione adibito a fioriera.
Il 31 agosto 1994 il municipio ha dato il suo benestare alla
condizione che la struttura fosse fissa, che fossero escluse superfici
apribili, che la parte vetrata non superasse il 10% dell'intera superficie dello
spiovente e che l'intercapedine tra la gronda ed il frontespizio non fosse
praticabile. __________ non ha impugnato la decisione municipale davanti al
Consiglio di Stato. Ha contestato le limitazioni impostegli dall'autorità
comunale, dichiarando che si sarebbe attenuto alla variante approvata il 10
marzo 1993.
Dopo aver nuovamente constatato che il ricorrente non aveva
alcuna intenzione di dar seguito all'impegno assunto di eseguire il terrapieno
come al progetto approvato ed alle successive varianti, il 13 dicembre 1994 il
municipio ha nuovamente ordinato la sospensione di tutti i lavori.
Contro questa risoluzione municipale __________ si aggravato
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 28 marzo 1995 il Governo ha parzialmente accolto
l'impugnativa, confermando l'ordine di sospensione dei lavori "limitamente
al piano inferiore ed al piano cantina versante S ed al tetto al piano
superiore lato E" e ritornando gli atti all'autorità comunale affinché
assegnasse al ricorrente un nuovo termine "per rettificare l'opera come ai
piani approvati".
La decisione governativa è cresciuta in giudicato formale.
D. Pochi giorni prima di quel
giudizio, il 13 marzo 1995, __________ ha inoltrato al municipio di
__________ un'ennesima domanda di variante, con la quale chiedeva di
autorizzare la formazione di una solarium al piano superiore, mediante apertura
di un ampio squarcio nella falda SE del tetto. La variante riportava inoltre
d'attualità la proposta di praticare tre varchi nel terrapieno, che avrebbe
dovuto essere realizzato a valle dello stabile.
Anziché dar seguito a quest'ennesima domanda, con decisione 3
maggio 1995 il municipio ha impartito al ricorrente un nuovo termine con
scadenza al 5 luglio seguente per rettificare la costruzione come ai piani
approvati (chiudendo la parte inferiore delle finestre del piano interrato e
realizzando finalmente il terrapieno destinato a limitare ridurre l'altezza
dell'edificio), conformemente alla risoluzione governativa 28 marzo 1995 di cui
si è detto sopra. Con decisioni di egual data l'autorità comunale ha inoltre
aperto un procedimento contravvenzionale a carico dell'insorgente e l'ha
sollecitato ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria che indicasse
tutte le modifiche apportate alla costruzione nel corso dei lavori.
Contro quest'ingiunzione di portare a termine i lavori come
ai piani approvati __________ è nuovamente insorto davanti al Consiglio di
Stato. Con atto separato di ugual data ha inoltre interposto ricorso per ritardata
giustizia davanti allo stesso Consiglio, rimproverando al municipio di non aver
pubblicato l'ultima domanda di variante nei termini fissati dalla legge. Pochi
giorni più tardi, il 23 maggio 1995, ha infine presentato una nuova variante,
con la quale chiedeva il permesso per trasformare in abitazione l'ampia
autorimessa prevista al piano superiore sul versante SE.
E. Il 24 maggio 1995 il
municipio ha pubblicato la variante 13 marzo 1995 concernente il tetto
(squarcio per solarium) e la sistemazione del terreno a valle dell'edificio (formazione
di trincee).
Alla domanda si è opposto il vicino __________, usufruttuario
del fondo sovrastante.
Preso atto dell'avvenuta pubblicazione, il 21 agosto 1995 il
Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto il reclamo
che __________ gli aveva inoltrato per denunciare il ritardo frapposto
dall'autorità comunale nell'avvio della procedura di rilascio della licenza
edilizia.
F. a) Con giudizio 19 settembre
1995 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da __________
contro la risoluzione 3 maggio 1995 con cui il municipio di __________ gli
aveva assegnato un ulteriore termine per sistemare il terreno a valle dello
stabile.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'ingiunzione del municipio
fosse da configurare alla stregua di una diffida inappellabile ad eseguire un
ordine di ripristino cresciuto in giudicato.
b) Contro questo giudizio __________ è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della risoluzione 3 maggio
1995 del municipio di __________.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente rimprovera al
Consiglio di Stato di non aver esaminato se le opere eseguite siano contrarie
al diritto materialmente applicabile. Critica in particolare che non si sia
atteso l'esito della procedura di rilascio del permesso in sanatoria. Nega pure
che il provvedimento municipale censurato possa essere configurato alla stregua
di una semplice diffida ad eseguire un ordine di rettifica cresciuto in
giudicato. Un ordine in tal senso non gli sarebbe mai stato impartito.
c) All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di
Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente, insistendo sopratutto sulla
mancata impugnazione della decisione 28 marzo 1995 con cui il Consiglio di
Stato aveva confermato parzialmente l'ordine di sospensione dei lavori
impartito dal municipio il 13 dicembre 1995 ed aveva retrocesso gli atti all'autorità
comunale affinché assegnasse al ricorrente un nuovo termine per rettificare
l'opera come ai piani approvati.
G. a) Il 28 agosto 1995
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di abitabilità per
gli appartamenti che aveva nel frattempo portato a termine.
Avendo constatato che i piani inoltrati per la costituzione
di una PPP non corrispondevano a quelli approvati, il 21 settembre 1995 il
municipio ha comunicato al ricorrente di tenere in sospeso l'istanza in attesa
di chiarimenti.
Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato, chiedendo che venisse fatto ordine al municipio di evadere
immediatamente l'istanza inoltrata.
b) Con giudizio 8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, ritenendo che le discrepanze riscontrate tra i piani
della PPP e quelli approvati giustificassero il differimento della decisione
sull'istanza di concessione del permesso di abitabilità.
c) __________ ha impugnato anche questa decisione davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate senza
successo in prima istanza.
La domanda in esame, allega, sarebbe riferita ad appartamenti
che non sono toccati dalle contestazioni pendenti. Il permesso di abitabilità,
soggiunge, servirebbe peraltro unicamente a verificare se sono soddisfatte le
condizioni di sicurezza e di igiene indispensabili per utilizzare determinati
locali a scopi abitativi. Non potrebbe essere negato per costringere il
proprietario a correggere difformità irrilevanti dal profilo della sicurezza e
dell'igiene.
d) Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni, e dal municipio di __________, che contesta dettagliatamente
le tesi dell'insorgente.
H. a) Avendo constatato che il
municipio tardava ad evadere le varianti 13 marzo e 23 maggio 1995 relative
all'apertura nel tetto ed alla sistemazione del terreno a valle, rispettivamente
alla trasformazione dell'autorimessa in un appartamento l'11 ottobre 1995
__________ è nuovamente insorto davanti al Consiglio di Stato con reclamo per ritardata
giustizia.
b) Con giudizio 15 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha
dichiarato il reclamo privo di oggetto, poiché con decisione del 19 ottobre
1995 il municipio aveva nel frattempo respinto le varianti in questione.
Ritenendo ingiustificato il reclamo, il Consiglio di Stato ha comunque
condannato il reclamante al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 400.--.
c) Contro questa risoluzione __________ si è aggravato
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.
L'insorgente sottolinea l'inammissibilità del ritardo frapposto dal municipio
di __________ nella trattazione delle domande di variante.
All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il municipio di __________ con argomenti che verranno ripresi più
avanti.
I. a) Preso atto delle
giustificazioni inoltrate da __________ al rapporto di contravvenzione
notificatogli il 3 maggio 1995 "per le modifiche, i cambiamenti d'opera e
di destinazione" menzionati nella decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di
Stato e nell'ordine di rettifica impartitogli contemporaneamente dal municipio,
il 7 giugno seguente l'autorità comunale ha inflitto al ricorrente una multa di
fr. 5'000.-- per violazione della LE.
b) Con giudizio 3 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato la sanzione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dal
trasgressore.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che nelle numerose modifiche
apportate dal ricorrente al progetto approvato fossero ravvisabili gli estremi
di una ripetuta violazione intenzionale della LE.
c) Anche contro il predetto giudizio governativo il
soccombente insorge innanzi a questo tribunale, postulandone l'annullamento.
Eccepite le carenze formali del rapporto di contravvenzione
notificatogli a suo tempo, il ricorrente contesta il fondamento della sanzione
inflittagli, relativizzando la portata delle modifiche apportate alle aperture
del piano inferiore, alla sistemazione del terreno a valle dell'edificio ed alla
falda del tetto. A suo avviso, si tratterebbe di cambiamenti di secondaria
importanza, soggetti alla procedura di semplice notifica. Richiamato il limite
di 500.-- fr. fissato dall'art. 46 LE in caso di realizzazione abusiva di opere
soggette a notifica, contesta in particolare l'adeguatezza della multa inflittagli.
d) Anche questa impugnativa è avversata dal Consiglio di
Stato, che rinuncia a presentare osservazioni, e dal municipio di __________,
che contesta invece diffusamente le obiezioni sollevate dall'insorgente.
L. a) Con decisione 19 ottobre
1995 il municipio di __________ ha respinto le varianti 13 marzo e 23 maggio
1995 inoltrate dall'insorgente per sistemare il terreno a valle dell'edificio
con un terrapieno interrotto da trincee, per realizzare un solarium al piano
superiore praticando un ampio intaglio della falda SE del tetto e per
trasformare in un locale abitabile l'autorimessa prevista a quel livello.
b) Con giudizio 3 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha evaso
come ai considerandi le impugnative presentate dal __________ contro la
predetta risoluzione municipale.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che una terrazza incastonata
nella falda del tetto, oltre ad essere deturpante, determinasse un sorpasso
dell'altezza massima prescritta dalla NAPR. Aprendo un ampio squarcio nello
spiovente, l'edificio sarebbe infatti da considerare alla stregua di una
costruzione a gradoni. L'altezza del piano superiore andrebbe quindi sommata a
quella dei piani sottostanti.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che la sistemazione del
terreno a valle dell'edificio non potesse essere ammessa così come proposta,
poiché le trincee previste davanti ai locali fitness e piscina del piano
inferiore non sarebbero necessarie al fine di assicurare un accesso adeguato e
determinerebbero anch'esse un sorpasso dell'altezza massima ammessa dalle NAPR.
La trasformazione dell'autorimessa al piano superiore è stata
invece considerata ammissibile limitatamente ad una superficie di 42 mq, ossia
nei limiti fissati dall'indice di sfruttamento prescritto dalle norme di zona.
c) __________ ha dedotto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
anche questo giudizio, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rilascio
della licenza edilizia per le varianti apportate al progetto iniziale.
Eccepita la qualità per agire in giudizio del vicino
__________, che si era opposto alle varianti in oggetto in qualità di usufruttuario
del fondo sovrastante, l'insorgente contesta anzitutto che la formazione di una
terrazza nella falda E del tetto sia atta a modificare l'altezza dell'edificio.
Il manufatto, per nulla deturpante, non avrebbe alcuna incidenza sulla
volumetria della costruzione, che rimarrebbe del tutto immutata.
Anche dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sulle
altezze, il rifiuto del permesso sarebbe quindi del tutto ingiustificato.
Conformi al diritto sarebbero pure le tre trincee previste
nel terrapieno antistante il piano inferiore. A suo avviso, si tratterebbe di
semplici disimpegni del tutto insuscettibili di modificare l'altezza della
costruzione. In ogni caso, qualora fossero troppe o troppo grandi, l'autorità
comunale avrebbe dovuto rilasciare un permesso subordinato alla condizione di
ridurne il numero o limitarne le dimensioni. Il diniego del permesso sarebbe
comunque contrario al principio di proporzionalità.
Analoghe considerazioni vengono sviluppate in relazione al diniego
del permesso di trasformare l'autorimessa in un appartamento. Il modesto
sorpasso dell'indice di sfruttamento rientrerebbe nei limiti di una ragionevole
tolleranza. La licenza andrebbe in ogni caso rilasciata alla condizione di
ridurre la SUL.
c) Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula particolari osservazioni, e dal municipio di __________, che contesta
invece partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno ripresi
nei considerandi di diritto.
Considerato che le modifiche in discussione non gli arrecano
alcun pregiudizio, __________ ha dichiarato di ritirare l'opposizione.
M. Delle risultanze del sopralluogo
esperito si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
In questo contesto è sufficiente rilevare che il terrapieno a
valle dell'edificio è stato provvisoriamente eseguito con blocchi di sagex ricoperti
di sassi e terriccio e che sull'ala SE dell'edificio è stata realizzata una
terrazza ricoperta soltanto per metà dal tetto previsto dai piani approvati.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 21 LE e 145 LOC.
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica.
I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine e
possono essere decisi con un unico giudizio (art. 52 PAmm).
Le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla
qualità per agire in giudizio del vicino __________, usufruttuario del fondo
contermine e già opponente, possono rimanere indecise, poiché questi ha
dichiarato di ritirare l'opposizione.
- Il giudizio sui ricorsi in
esame dipende in buona parte dall'esito dell'impugnativa inoltrata da __________
contro la decisione 9 ottobre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha
negato la licenza edilizia per le modifiche riferite alla sistemazione del terreno,
all'apertura di uno squarcio nel tetto e alla trasformazione dell'autorimessa
in appartamento. Ai fini del giudizio giova quindi esaminare anzitutto la legittimità
di queste varianti.
2.1. Sistemazione del terreno / altezza dell'edificio
2.1.1. Giusta l'art. 40 LE, l'altezza di un edificio è
misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del
cornicione di gronda o del parapetto. Per terreno sistemato si intende il
livello del terreno immediatamente circostante la costruzione, come un
giardino, un tappeto verde o un cortile (Scolari, Commentario della LE, ad art.
13-14 N 16).
Il terreno può essere sistemato mediante la formazione di un
terrapieno o mediante escavazione del pendio.
Nel primo caso, l'altezza del terrapieno va computata
sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui supera l'altezza
di m 1,50 ad una distanza di m 3 dal filo della facciata (art. 41 LE). Nel
secondo caso, la maggior altezza dell'edificio conseguente all'escavazione del
pendio va invece interamente computata. Le norme sulle altezze perseguono in
effetti anche lo scopo di limitare l'impatto delle costruzioni sul quadro del
paesaggio (STA 21.12.1985 in re __________; Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kt.
Bern, ad art. 13 N 6c). Eccezioni a questa regola si giustificano soltanto nel
caso di trincee scavate nel terreno per formare accessi ad autorimesse od a
locali situati ad un livello inferiore a quello del terreno sistemato. (cfr.
Scolari, Commentario della LE, ad art. 13-14 N 16, BVR 1977, 465).
Non sono comunque ammesse sistemazioni del terreno artificiose
e finalizzate all'elusione delle norme concernenti l'altezza massima degli
edifici (DTF 102 Ia 175 seg.; Scolari, op. et. loc. cit. N. 15 e 17).
2.1.2. Nel caso in esame, il ricorrente intende praticare tre
varchi profondi di circa un metro nel terrapieno che avrebbe dovuto realizzare
davanti al piano inferiore in base ai piani inizialmente approvati. Il varco
antistante il locale fitness (trincea 1), a forma trapezoidale, dovrebbe essere
largo circa 8 m in corrispondenza della facciata per poi restringersi sino ad
una larghezza di m 3.10 ad una distanza di 3 m dall'edificio. Il varco previsto
davanti al locale piscina (trincea 2), pure a forma di trapezio, dovrebbe
invece iniziare con una larghezza di circa 6 per poi restringersi sino ad una
larghezza di 3 m ad una distanza di 3 m dalla facciata. L'ultimo varco (trincea
3), previsto davanti al locale attrezzi piscina dovrebbe invece avere una
larghezza uniforme di m 2.10. A ridosso della facciata S dell'edificio, lunga
in quel tratto m 24.45, il terrapieno verrebbe rimosso su una lunghezza complessiva
di oltre 16 m.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, questi varchi
non sono irrilevanti dal profilo della determinazione delle altezze della
facciata a valle dello stabile. Le loro dimensioni sono tali da incidere in
misura più che apprezzabile sull'importanza degli ingombri che emergono oltre
il livello del terreno sistemato. Che siano indispensabili o meno per
l'utilizzazione dei locali comuni del piano inferiore non è di decisivo rilievo.
L'eccezione al principio secondo cui l'altezza degli edifici dev'essere
misurata a partire dal terreno sistemato anche nel caso di escavazione del pendio
non presuppone, tutto sommato, che le trincee escluse dal computo siano
indispensabili per assicurare l'agibilità dei locali interrati. Determinanti,
nel caso in esame, sono le dimensioni complessive di questi disimpegni.
Dimensioni che rapportate nel caso in esame all'estensione del terrapieno,
fanno apparire quest'ultimo alla stregua di un semplice accorgimento
costruttivo destinato ad eludere i limiti di altezza fissati dalle NAPR: il che
non può essere ammesso.
In quanto volto ad ottenere la licenza per i varchi in
contestazione, il ricorso va quindi respinto.
Richiamandosi al principio di proporzionalità, il ricorrente
chiede tuttavia in subordine che gli venga comunque concessa l'autorizzazione
di praticare nel terrapieno almeno due trincee. La domanda non è priva di
fondamento. La riduzione del numero e delle dimensioni delle trincee deve
tuttavia essere tale da evitare che i varchi riducano il terrapieno ad un
semplice espediente architettonico, volto a raggirare i limiti di altezza
fissati dalle NAPR attraverso un apparente contenimento degli ingombri. Ponendo
mente all'insieme delle circostanze, questo tribunale reputa giustificato autorizzare
unicamente la realizzazione di una sola trincea, in corrispondenza del locale
piscina, larga quanto la relativa porta finestra, con 5 o 6 scalini, larghi
altrettanto che permettano di salire sul terrapieno antistante. Entro questi
limiti il ricorso può essere parzialmente accolto, riformando la decisione
governativa impugnata e retrocedendo gli atti al municipio, affinché rilasci il
relativo permesso.
Tenuto conto dei precedenti e delle vicissitudini che hanno caratterizzato
questa travagliata vertenza, il permesso va tuttavia subordinato alla
condizione che l'attuale terrapieno in sagex venga sostituito da un
terrapieno formato da materiali di riempimento usuali, che le altre due
porte-finestre realizzate abusivamente vengano soppresse e che il varco
autorizzato venga delimitato lateralmente con muretti verticali in cemento
armato o in pietra viva.
2.2. Squarcio nel tetto / altezza
2.2.1. Il punto superiore di misurazione dell'altezza degli
edifici è costituito dal filo superiore del cornicione di gronda o dal parapetto.
Determinante è l'altezza delle facciate (cfr. Zaugg, op. cit., ad art. 13 N 5).
Comignoli, abbaini, lucernari e corpi tecnici sporgenti oltre questi limiti non
incidono sull'altezza sintanto che si situano in un rapporto di subordinazione
rispetto al resto del tetto (Scolari, op. cit., ad art. 13-14 LE N.14).
Nel caso di tetti a falde, l'altezza del colmo è per
principio irrilevante. Nè incidono sull'altezza i muri delle facciate laterali
che oltrepassano il filo del cornicione di gronda per sorreggere il colmo del
tetto.
Se il tetto è invece piano, fa stato il parapetto.
All'altezza delle facciate dello stabile deve tuttavia essere aggiunta quella
degli attici (art. 43 RLE). Per le costruzioni a gradoni, articolate sulla
verticale del pendio, vale inoltre la regola particolare sancita dall'art. 40
cpv. 2 LE; norma che per preservare il paesaggio da costruzioni eccessivamente
sviluppate in altezza impone di sommare l'altezza dei singoli corpi a quella
del corpo più a valle sintanto che non si verifichi una rientranza di almeno 12
m.
2.2.2. Nel caso in esame, il progetto approvato prevedeva di
posare un tetto ad una falda fra la soletta di copertura del corpo SE del piano
superiore ed il filo esterno della soletta del piano terreno, sporgente verso
valle di circa 7 m per rapporto al piano sovrastante. Scopo evidente di questa
soluzione architettonica era quello di evitare che l'altezza del piano
superiore venisse sommata a quella dei piani sottostanti e determinasse di
conseguenza un sorpasso della altezza massima consentita.
Con la variante in contestazione, il ricorrente chiede di
aprire uno squarcio di ampie dimensioni (8.95 x 3.60) nella falda del tetto
allo scopo di inserirvi una terrazza. Chiede inoltre di realizzare la copertura
in alluminio bianco termolaccato.
Così come proposta, la modifica non può essere autorizzata.
Non tanto per motivi estetici o perché l'art. 74 delle nuove NAPR vieta i tetti
in lamiera, quanto piuttosto perché l'intaglio prospettato riduce la falda del
tetto ad un semplice espediente architettonico destinato ad eludere le
prescrizioni sulla misurazione dell'altezza delle case a gradoni. E' in effetti
innegabile che quanto rimarrebbe del tetto sui lati e sul bordo inferiore dello
squarcio non sarebbe altro che un simulacro di copertura, del tutto inidoneo a
salvaguardare le finalità perseguite dall'art. 40 cpv. 2 LE. L'apertura
lascerebbe infatti intravedere quasi interamente la facciata S del piano
superiore, mentre la striscia di tetto larga appena 50 cm non sarebbe
sufficiente a separare otticamente la facciata del gradone superiore da quelle
dei piani sottostanti. Nel complesso l'impatto delle facciate sul quadro del
paesaggio non sarebbe diverso da quello di un edificio di tre piani alto
almeno 9 m e strutturato su due gradoni.
Anche in relazione a questa modifica il ricorrente si
richiama tuttavia al principio di proporzionalità sollecitando il rilascio di un'autorizzazione
per un'apertura di dimensioni più contenute. A tale scopo, produce in questa
sede una serie di schizzi volti ad illustrare le possibili alternative.
Tenuto conto delle finalità di natura paesaggistica
perseguite dalle disposizioni sulle costruzioni a gradoni (art. 40 cpv. 2 LE) e
della conseguente necessità di separare qualsiasi apertura praticata nella
falda del tetto dalla costruzione sottostante, l'unica soluzione ammissibile
fra quelle prospettate dal ricorrente è quella che prevede di realizzare un
lucernario di dimensioni ridotte che non altera in misura significativa la fisionomia
tipica di qualsiasi tetto a falde.
Entro questi limiti, il ricorso può essere parzialmente
accolto, riformando la decisione governativa censurata e rinviando gli atti
all'autorità comunale, affinché rilasci a __________ la licenza per realizzare
nella falda del tetto uno o più lucernari con una superficie complessiva di 10
mq al massimo, mantenendo sul bordo inferiore e sui lati dello spiovente una
copertura larga almeno 2 m.
2.3. Trasformazione dell'autorimessa in locali abitabili.
Con la trasformazione in appartamento dell'autorimessa
situata al piano superiore la SUL aumenta da mq 629.31 a mq 686.93 (+ 57.62
mq). Per ammissione dello stesso ricorrente, i limiti di zona sono superati di
circa 16 mq.
A mente del ricorrente il sorpasso rientrerebbe nei limiti di
una ragionevole tolleranza. Non giustificherebbe pertanto un diniego del
permesso.
La tesi non può essere condivisa, poiché il sorpasso non è di
entità trascurabile. Un'eccedenza di 16 mq di SUL permette in effetti di
realizzare un comodo locale supplementare. Esso è inoltre determinato da libere
scelte del progettista e non da particolari esigenze costruttive o da
condizionamenti non altrimenti superabili. Non v'è quindi spazio per invocare
con successo il principio di proporzionalità.
Contrariamente a quanto assumono numerosi operatori del ramo,
gli indici vanno per principio applicati senza abbuoni.
Su questo punto, va quindi confermata la decisione del
Consiglio di Stato di autorizzare la trasformazione in oggetto alla condizione
che la SUL dell'appartamento venga limitata a 42 mq, mediante formazione di un
vano destinato a deposito di biciclette, accessibile dall'esterno e meglio come
al piano prodotto dal ricorrente in questa sede.
- Ordine di rettifica
3.1. A norma dell'art. 43 LE il municipio ordina la
demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i
piani regolatori ed i regolamenti edilizi. L'ordine di rettifica presuppone
l'esistenza di una violazione materiale della legge, non sanabile mediante
rilascio di un permesso a posteriori.
L'accertamento dell'esistenza di una violazione materiale va
di principio esperito nell'ambito di una procedura di rilascio della licenza in
sanatoria (RDAT 1994 II N. 43). Da questa formalità si può prescindere quando
la violazione è evidente ed indiscutibile o è già stata altrimenti accertata (Mäder,
Das Baubewilligungs-verfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 644).
3.2. Con decisione 3 maggio 1995 il municipio di __________
ha in concreto assegnato al ricorrente un termine di circa due mesi per
conformare l'opera ai piani approvati. Con quest'ingiunzione l'autorità
comunale sollecitava in sostanza la chiusura delle porte-finestra aperte
abusivamente sul giardino, la realizzazione del terrapieno previsto davanti al
piano inferiore e la posa del tetto sull'ala SE dello stabile.
Il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
ritenendo che costituisse una semplice diffida inappellabile ad eseguire un
ordine cresciuto in giudicato. Il ricorrente contesta questa deduzione,
obiettando che il municipio non gli avrebbe mai impartito prima di allora un
vero e proprio ordine di rettifica. Rimprovera inoltre all'autorità comunale di
non aver accertato la violazione nell'ambito di una procedura di rilascio del
permesso in sanatoria.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente sono in parte fondate.
Prima del 3 maggio 1995, il municipio di __________ non aveva
in effetti mai impartito un vero e proprio ordine di ripristino per le opere in
contestazione. Le decisioni del 20 gennaio e del 9 febbraio 1994, richiamate
dall'autorità comunale per suffragare la tesi opposta, non presentano invero le
connotazioni di un ordine di ripristino fondato sull'art. 43 LE. In questi
provvedimenti, redatti nella forma dell'invito ("il municipio vi prega di
rettificare"), privi dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso e
notificati semplicemente all'architetto progettista, sono invero ravvisabili unicamente
gli estremi di una sollecitazione ad adeguare la costruzione ai piani approvati.
Gli ordini di demolizione o di rettifica vanno per contro formulati in termini
perentori ed imperativi, vanno impartiti al proprietario e vanno muniti
dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, rispettivamente della
comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato in caso di inottemperanza.
Nemmeno il giudizio 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato, richiamato
dal municipio di __________ a sostegno delle proprie tesi, supplisce al difetto
succitato. Questo giudizio si limitava infatti ad accogliere parzialmente
l'impugnativa proposta dall'insorgente contro l'ordine di sospensione dei
lavori impartitogli dall'autorità comunale in data 13 dicembre 1994. Aveva
quindi per oggetto un provvedimento cautelare e non un ordine di ripristino
fondato sull'art. 43 LE. Nè l'esistenza di un simile ordine può essere dedotta
dai considerandi di tale giudizio o dal dispositivo con cui il Consiglio di
Stato ha rinviato gli atti al municipio affinché assegnasse al ricorrente un
nuovo termine per rettificare le opere eseguite in contrasto con il permesso
ricevuto. Anche se nei considerandi del giudizio governativo le sollecitatorie
del 20 gennaio e del 9 febbraio 1994 di cui è detto sopra sono state
configurate alla stregua di ordini di ripristino cresciuti in giudicato
formale, l'oggetto dell'impugnativa rimaneva circoscritto all'ordine di
sospensione dei lavori, ovvero ad un provvedimento cautelare insuscettibile per
sua natura di crescere in forza di giudicato materiale.
Nemmeno la mancata impugnazione del dispositivo con cui gli
atti venivano rinviati al municipio affinché assegnasse al ricorrente un nuovo
termine per adeguare la costruzione ai piani approvati impedisce a quest'ultimo
di eccepire l'inesistenza di un ordine di ripristino. Anche ammettendo che i
motivi del rinvio vincolassero il municipio, la forza di giudicato acquisita
dal dispositivo di rinvio non è di certo atta a precludere al ricorrente la possibilità
di impugnare l'ordine di ripristino adottato dall'autorità comunale in ossequio
al suddetto giudizio governativo.
Nella misura in cui postula implicitamente l'annullamento
della decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato, il ricorso inoltrato
da __________ a questo tribunale va quindi accolto.
Nella misura in cui sollecita anche l'annullamento
dell'ordine di rettifica 3 maggio 1995 impartito dal municipio di __________ all'insorgente,
l'impugnativa può invece essere accolta soltanto parzialmente.
Dopo aver rinunciato a più riprese a portare avanti le
varianti inoltrate per ottenere il permesso di scavare tre trincee nel terrapieno
previsto davanti al piano inferiore e dopo aver rinunciato anche ad impugnare
la decisione 31 agosto 1994 del municipio di __________ che fissava i limiti
delle aperture praticabili nella falda del tetto, il ricorrente è malvenuto a
rimproverare al municipio di aver omesso di accertare preliminarmente i limiti
della violazione materiale del diritto che giustifica l'ordine di rettifica in
esame.
Le eccezioni sono comunque diventate prive di oggetto, poiché
le varianti in sanatoria inoltrate per la sistemazione del terreno, per la completazione
del tetto dell'ala E della costruzione e per la trasformazione dell'autorimessa
sono state nel frattempo esaminate e decise, legittimando in tal modo il
controverso provvedimento di ripristino nella misura in cui colpisce opere
abusive insuscettibili di conseguire un permesso in sanatoria. Entro questi
limiti, l'ordine imputato va quindi confermato.
- Permesso di abitabilità
4.1. A norma dell'art. 49 cpv. 2 LE, "prima dell'occupazione
del nuovo edificio e della concessione dell'eventuale permesso di abitabilità,
dev'essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione col
progetto approvato: il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto,
materiali, colori, posteggi, ecc."
La norma si limita ad imporre al costruttore l'obbligo di
chiedere una verifica della conformità dell'opera realizzata. Contrariamente a
quanto sembra lasciar intendere il marginale, non disciplina il permesso di
abitabilità. La concessione del permesso di abitabilità in quanto tale è
sommariamente regolata dagli art. 38 LSan e 14 RISA (RDAT 1994 I N. 32).
4.2. In concreto, il ricorrente ha chiesto al municipio di
__________ di rilasciargli il permesso di abitabilità per tre appartamenti.
Il 21 settembre 1995 il municipio ha comunicato all'istante
che la decisione sull'istanza veniva tenuta in sospeso perché il piano di
ripartizione della PPP non concordava con i piani approvati.
Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato,
che con giudizio 8 novembre1995 ha respinto il ricorso contro di esso
inoltratogli da __________ Manifestamente a torto, perché nulla giustificava
una decisione di rinvio della verifica richiesta dall'insorgente. Tantomeno i
motivi invocati dall'autorità comunale.
In effetti, la discordanza rilevata dal municipio non
dispensava l'autorità comunale dall'obbligo di decidere con sollecitudine sull'istanza
inoltratale, verificando se la costruzione fosse conforme o meno al progetto
approvato e potesse, di conseguenza, essere utilizzata per gli scopi per i
quali è stata realizzata. Se la discordanza in oggetto potesse semmai
legittimare una decisione negativa è questione che può rimanere irrisolta.
In quanto volto ad ottenere l'annullamento della decisione 21
settembre 1995 del municipio di __________ e del giudizio governativo che la
conferma, il ricorso va quindi accolto.
- Ritardata giustizia
5.1. L'autorità è tenuta a decidere tutte le domande ed i
ricorsi che le vengono inoltrati. Il rifiuto di dar seguito ad una domanda o di
decidere entro termini ragionevoli costituisce diniego di giustizia formale.
Particolare attenzione, dal profilo della speditezza, va riservata alle domande
di variante di licenza edilizia inoltrate dopo l'inizio dei lavori. Non di
rado, in questi casi, i ritardi sono in effetti spesso fonte di inconvenienti
di gran lunga superiori a quelli indotti dai ritardi che si verificano prima
dell'apertura del cantiere, poiché bloccano la continuazione dei lavori.
5.2. Nell'economia della vertenza in esame, le varianti 13
marzo e 23 maggio 1995 inoltrate dal ricorrente per la completazione della
falda del tetto, per la sistemazione del terreno a valle della costruzione e
per la trasformazione dell'autorimessa rivestivano particolare importanza già
per le conseguenze che sarebbero derivate dal loro esito in ordine alla
legittimità delle rettifiche ordinate dal municipio.
Ora, l'autorità comunale non ha trattato queste domande con
la dovuta celerità.
Dopo averne ritardato la pubblicazione, inducendo il
ricorrente ad inoltrare un primo reclamo per ritardata giustizia al Consiglio
di Stato, il municipio ha in effetti ulteriormente tardato a rendere le
decisioni che gli incombevano. In particolare, non ha rispettato il termine di
quindici giorni dalla scadenza del termine di opposizione assegnato al
dipartimento (art. 10 cpv. 1 LE).
L'autorità comunale giustifica il ritardo asserendo fra
l'altro di aver atteso, su richiesta dello stesso ricorrente, la decisione 17
luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR. La
giustificazione, del tutto plausibile, scusa tuttavia soltanto il ritardo
accumulato nell'evasione della variante del 23 maggio 1995 relativa alla
trasformazione dell'autorimessa. Essa spiega inoltre soltanto il ritardo accumulato
prima di tale data. Non è più atta a scusare l'ulteriore ritardo frapposto dal
municipio tra la fine di luglio ed il 19 ottobre, quanto le domande sono state
respinte. Altri due mesi e mezzo per evadere due semplici varianti vertenti su
aspetti che erano da tempo perfettamente noti al municipio sono decisamente
troppi.
A torto giustifica il Consiglio di Stato il ritardo
accumulato dal municipio con la complessità delle domande e con i travagli procedurali
verificatisi nell'ambito dell'edificazione in oggetto. Le problematiche che
ponevano erano le stesse che a più riprese erano già state sottoposte al
giudizio del municipio. Il compito dell'autorità comunale era quindi ancor più
agevole.
Anche questo ricorso va quindi accolto, annullando il
giudizio governativo impugnato e riconoscendo che il reclamo per ritardata
giustizia era fondato.
- Multa
6.1. Giusta l'art. 46 LE, le contravvenzioni alla stessa
legge, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio
con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione
sottoposta a procedura ordinaria, con l'ammonimento o con la multa sino a fr.
500.- se è stata omessa una notifica e con la multa sino a fr. 10'000.- negli
altri casi.
Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o è
recidivo il municipio non è vincolato da questi massimi.
La multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione
e, se del caso, alla colpa del trasgressore.
La procedura di contravvenzione, retta dagli art. 145 seg.
LOC, è avviata mediante notifica di un rapporto di contravvenzione al presunto
autore dell'infrazione. Tale notifica configura una formalità essenziale, volta
a garantire al prevenuto adeguate possibilità di difesa partecipando
all'accertamento dei fatti in contraddittorio e prendendo posizione sugli
addebiti. Il rapporto di contravvenzione deve quindi indicare i fatti, il
luogo, la data ed il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di
legge o di regolamento violate (art. 147 LOC). Come rettamente rileva il
Consiglio di Stato riallacciandosi alla giurisprudenza di questo tribunale,
esso costituisce la base per un'eventuale successiva adozione di sanzioni a
carico del prevenuto in contravvenzione.
L'esigenza di precisione nell'indicazione dei fatti
penalmente rilevanti e delle norme violate non deve comunque tradursi in un
formalismo eccessivo. Lo scopo di queste prescrizioni procedurali rimane in
effetti soltanto quello di garantire al trasgressore adeguate possibilità di
difesa (RDAT 1990 N. 8; Scolari, Diritto amministrativo N. 277).
6.2. In concreto, il municipio di __________ ha aperto un
procedimento contravvenzionale a carico del ricorrente, notificandogli un
rapporto, datato 3 maggio 1995, nel quale gli veniva addebitato di aver
eseguito abusivamente le opere edilizie menzionate nelle decisioni 28 marzo
1995 del Consiglio di Stato e 3 maggio 1995 dello stesso municipio.
Queste indicazioni rispondono in modo adeguato alle esigenze
formali poste dall'art. 147 LOC. Dalle stesse il ricorrente poteva in effetti
dedurre chiaramente che il municipio intendeva procedere penalmente nei suoi
confronti per la falda del tetto e per la terrazza realizzate a livello del
piano superiore, rispettivamente per la sistemazione del terreno antistante il
piano inferiore e per le aperture abusive praticate a questo livello nella
facciata a valle della costruzione: opere, che erano state realizzate in palese
contrasto con i piani approvati. Il rapporto di contravvenzione, integrato
dalle decisioni succitate, espressamente richiamate, definiva quindi con
sufficiente precisione i limiti del procedimento avviato.
Infondate sono pertanto le censure di natura formale che
l'insorgente solleva nei confronti del rapporto di contravvenzione.
Contrariamente a quanto assume, non poteva ignorare quali
fossero le opere edilizie che l'autorità comunale considerava abusive. Nè
poteva ignorare che il municipio considerava violate sia le norme relative
all'obbligo di chiedere preventivamente il permesso per ogni modifica dei piani
approvati, sia le norme disciplinanti l'altezza delle costruzioni e la
sistemazione del terreno.
Il rapporto di contravvenzione non l'ha quindi menomato nell'esercizio
dei suoi diritti di difesa. Lo comprovano del resto le pertinenti contestazioni
sollevate dal ricorrente già davanti alla precedente istanza.
Parimenti infondate sono le censure che il ricorrente solleva
con riferimento al merito della multa inflittagli. Anche ammettendo che le
modifiche apportate abusivamente alla costruzione soggiacessero alla procedura
di notifica giusta l'art. 16 cpv. 2 LE, non tornerebbe comunque applicabile
l'art. 46 cpv. 1 secondo comma LE, che limita la multa a fr. 500.- nei casi in
cui è stata omessa una notifica. Anche prescindendo dall'importanza oggettiva
delle trasformazioni apportate abusivamente - tutt'altro che trascurabile dal
profilo delle ripercussioni ingenerate sull'altezza dell'edificio - non si può
in effetti ignorare che il ricorrente è recidivo ed ha agito intenzionalmente,
con ostinata determinazione, ben sapendo di violare il diritto edilizio
materialmente applicabile. Nelle circostanze concrete, il ricorrente non poteva
in particolare pensare che il municipio sarebbe stato disposto a rinvenire
sulle decisioni prese in precedenza in merito alla formazione del terrapieno ed
alla realizzazione della falda del tetto. E' d'altro canto evidente che la
multa di 2'500.- fr. inflitta al ricorrente dallo stesso municipio con
decisione 20 marzo 1991 per abusi commessi nell'ambito dell'edificazione in
oggetto non è servita a dissuaderlo dall'infrangere nuovamente la legge.
Valutate tutte le circostanze, la multa di fr. 5'000.--
risulta pertanto contenuta nei limiti dell'art. 46 LE ed adeguatamente commisurata
alla gravità oggettiva dell'infrazione ed alla colpa effettiva del
trasgressore.
Per cui il ricorso va respinto.
- La tassa di giustizia va
addebitata al ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto
che il comune dev'essere mandato esente, poiché non è comparso in lite a
difendere suoi specifici interessi economici.
Le ripetibili di entrambe le istanze sono invece compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 16, 21, 40-46 LE; 3, 18, 28, 31, 52, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- 1.1. Il ricorso sub a è
parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.1. la
decisione 19 settembre 1995, no. 5158, del Consiglio di Stato è annullata e
riformata nel senso che:
1.1.2. l'ordine
di ripristino 3 maggio 1995 impartito dal municipio di __________ la ricorrente
è confermato nella misura in cui concerne opere edilizie non approvate dalle
licenze edilizie che verranno rilasciate in conformità del dispositivo no.
1.5.2.
1.2. Il ricorso sub b è
accolto.
§. Di conseguenza:
1.2.1. sono
annullate:
-
la decisione
8 novembre 1995, no. 5916, del Consiglio di Stato.
-
la decisione
21 settembre 1995 del municipio di __________, che differisce il rilascio del
permesso di abitabilità per gli appartamenti in PPP finiti.
1.2.2. Gli atti
sono rinviati al municipio di __________ affinché statuisca senza ulteriori
ritardi sulla domanda di rilascio del permesso di abitabilità.
1.3. Il ricorso sub c è
accolto come al considerando 5.2.
§. Di conseguenza, i dispositivi 1§ e 2
della decisione 15 novembre 1995, no. 6141, del Consiglio di Stato sono annullati.
1.4. Il ricorso sub. d
è respinto.
1.5. Il ricorso sub e è
parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.5.1. sono
annullate:
-
la decisione
3 aprile 1996, no. 1608, del Consiglio di Stato,
-
la decisione
19 ottobre 1995 del municipio di __________,
1.5.2. gli atti
sono rinviati al municipio di __________, affinché rilasci all'insorgente una
licenza edilizia in variante per:
-
l'apertura di
una trincea come al considerando 2.1.2. nel terrapieno che questi è obbligato a
realizzare davanti ai locali comuni del piano inferiore,
-
l'apertura di
un lucernario come al considerando 2.2.2. nel tetto che questi è obbligato a realizzare
sull'ala E della costruzione,
-
la
trasformazione dell'autorimessa al piano superiore in appartamento nei limiti
indicati al considerando 2.3.
-
La tassa di giustizia è a
carico dell'insorgente nella misura di fr. 1'000.--.
-
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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