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Numero d'incarto:
52.1996.62
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00062
DP 53/96
leo
Lugano
4 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 marzo 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 28 febbraio 1996 del Consiglio di Stato (n. 864) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 novembre
1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di notificare la
costruzione di un canile sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella primavera del 1995 __________ ha ricostruito un vecchio
canile situato accanto all'autosalone di cui è titolare ad __________ (part. n.
__________ RFD): il manufatto, posto sul confine del fondo, consiste in una
recinzione di rete metallica alta circa 2 m, larga altrettanto e lunga m 4,85,
sovrastata da un tetto in eternit ondulato;
che il 2 novembre 1995 il municipio di __________ ha ingiunto
ad __________ di inoltrare una domanda di costruzione sotto forma di notifica
per l'opera eseguita senza autorizzazione,
che con giudizio 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da
__________, che contestava l'obbligo del permesso per simili manufatti;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera fosse da
configurare come una costruzione accessoria soggetta all'obbligo del permesso e
non potesse beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 3 cpv. 2 lett. f RLE
per costruzioni elementari con una superficie inferiore a 10 mq, destinate al
deposito di attrezzi per la lavorazione dei fondi;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che in sostanza l'insorgente ripropone e sviluppa in questa
sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza per
contestare l'obbligo del permesso;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21, 43
e 46 PAmm;
che la giurisprudenza di questo Tribunale considera l'ordine
di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria alla stregua di un
provvedimento impugnabile (ancorché incoercibile), in quanto indirettamente
accertante l'inesistenza del necessario permesso di costruzione;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm): le prove chieste dall'insorgente non appaiono in
effetti atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio;
che giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT ed 1 LE,
edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
l'autorizzazione dell'autorità (licenza edilizia);
che la licenza è in particolare necessaria per la
costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento
di destinazione) di edifici ed altre opere (art. 1 cpv. 2 LE): in generale sono
soggetti all'obbligo del permesso tutti gli interventi edilizi atti ad influire
sull'ordinamento delle utilizzazioni (Commento alla LPT, ad art. 22 N. 9);
possono essere esentate soltanto costruzioni d'importanza minima, irrilevanti
da questo profilo (Commento alla LPT, ad art. 22 N. 8; Leutenegger, Das
formelle Baurecht des Schweiz, II ed., N. 82-89; 157-168; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren
nach zürch. Recht, N. 177 seg.);
che in quest'ottica l'art. 3 RLE esenta dall'obbligo del
permesso una serie di interventi di piccola entità, irrilevanti dal profilo
pianificatorio e dalla polizia delle costruzioni; non soggiacciono a licenza di
costruzione, fra l'altro, "le costruzioni elementari, aventi una
superficie non superiore a 10 mq, per il deposito di attrezzi per la lavorazione
dei fondi" (art. 3 cpv. 1 lett. f RLE) e "le stalline di legno e stie
per alcuni animali da cortile, i grill e le serre familiari" (art. 3 cpv.
1 lett. m RLE);
che la costruzione di un canile come quello in discussione
non ricade nelle eccezioni succitate; non si tratta né di una
"stallina", né di una "stia per animali da cortile", né può
essere assimilato ad una "costruzione elementare per attrezzi da
giardino";
che per "stalline e stie" occorre in effetti
intendere quei piccoli manufatti, facilmente amovibili, che si ritrovano ancora
nei giardini e negli orti alla periferia degli agglomerati urbani e nei comuni
rurali (gabbiette per polli, conigliere);
che l'eccezione prevista dall'art. 3 cpv. 1 lett. f RLE per
le casupole per attrezzi da giardino non può d'altro canto essere estesa ai
manufatti destinati al ricovero di animali, del tutto dissimili essendo le
ripercussioni ingenerate sull'ambiente circostante dalle diverse modalità di
utilizzazione;
che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato,
va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 1 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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