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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.31
Data decisione, Autorità:
26.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00031
DP 22/96
leo
Lugano
26 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 gennaio 1996 di
contro
la
decisione 10 gennaio 1996 (no. 48) con la quale il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 19 settembre 1994
del Dipartimento del territorio che pronuncia la radiazione della sua ditta
dall'albo delle imprese di costruzione;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 2
febbraio 1994 il Dipartimento del territorio ha inflitto a __________, titolare
dell'omonima ditta, una multa di fr. 2'000.- per non aver presentato entro il
termine di legge (primo trimestre dell'anno), prorogato al 30 aprile 1993, la
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG,
degli altri oneri sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro, dei
contributi INSAI e delle trattenute d'imposta alla fonte, relativi
all'esercizio 1992, come d'obbligo per ogni ditta iscritta all'albo delle
imprese di costruzione (art. 3 RLEPIC);
che la ditta in rassegna
era già stata oggetto di un ammonimento e di un'analoga procedura
contravvenzionale, sfociata in una multa di fr. 1'000.- , per non aver presentato
la documentazione concernente il pagamento dei contributi di legge relativi all'anno
1991;
che con risoluzione 19
settembre 1994 l'autorità dipartimentale, preso atto che anche per l'anno 1993
la ditta __________ non era stata in grado di presentare in modo completo la
documentazione richiesta, ha pronunciato la radiazione della stessa dall'albo
delle imprese in applicazione dell'art. 10 lett. c) LEPIC;
che tale risoluzione,
confermata dal Consiglio di Stato, é stata annullata dal Tribunale cantonale
amministrativo in data 28 agosto 1995, in quanto la radiazione non era stata
preceduta dall'invio di una comminatoria e non essendo stato accertato l'ammontare
dei contributi arretrati;
che pertanto lo scrivente Tribunale ha rinviato gli atti
all'esecutivo cantonale per una nuova decisione;
che con scritto 31 ottobre 1995 il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato ha invitato il ricorrente a trasmettere, entro il termine di
20 giorni, i conteggi definitivi aggiornati a fine 1994 comprovanti l'avvenuto
pagamento dei contributi di cui all'art. 3 RLEIPC, con la comminatoria della
radiazione della ditta dall'albo delle imprese in caso di mancato ossequio del
termine;
che con decisione 10
gennaio 1996 il Consiglio di Stato, ritenuto come dalla documentazione
inoltrata emergessero i seguenti crediti:
-
Assicurazione
malattia collettiva __________ fr. 1'218,60 per il 1994;
-
Commissione
paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile fr. 125,90 per il 1994,
-
Contributi
paritetici fr. 12'539,45 per il 1992, fr. 32'915,95 per il 1993, fr. 34'180,70
per il 1994,
-
fr. 51'990,65 per il 1994,
mentre da un'indagine presso l'Ufficio delle imposte alla
fonte risultasse uno scoperto di fr. 18''788,90 per il 1994,
statuendo nuovamente sul gravame 4 ottobre 1994 di
__________, ha confermato la risoluzione 19 settembre 1994 del Dipartimento del
territorio di radiare la ditta dall'albo delle imprese;
che contro la premessa
risoluzione __________ ha interposto ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, evidenziando le gravose ripercussioni economiche che una
siffatta misura trarrebbe seco per la sua impresa ed asserendo:
-
di aver
estinto il debito con la Commissione paritetica canto-nale dell'edilizia e del
genio civile,
-
di aver
versato un acconto di fr. 20'000.- a parziale copertura del debito presso la
__________;
-
di aver
acceso un'ipoteca immobiliare per saldare parte dei contributi AVS scoperti;
che all'accoglimento del
ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio,
senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 13 cpv. 2 LEPIC;
che l'art. 4 LEPIC elenca
una serie di obblighi cui devono sottostare le ditte iscritte all'albo delle
imprese: fra questi figura il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG alle istituzioni
sociali previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché i contributi INSAI
e le trattenute d'imposta alla fonte (art. 4 lett. e, f LEPIC);
che il mancato rispetto di
detti obblighi comporta, a dipendenza della gravità dell'infrazione, l'adozione
di misure disciplinari quali l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- e la
radiazione dall'albo (art. 4 in fine LEPIC);
che tali misure vengono
pronunciate dal Dipartimento su preavviso della Commissione (art. 10 LEPIC);
che nella gerarchia dei
provvedimenti disciplinari previsti dalla LEPIC la radiazione dall'albo
configura la misura più grave: l'impresa colpita infatti non é più abilitata ad
eseguire lavori di costruzione (art. 8 cpv. 1 LEPIC e contrario), fatta
eccezione per i lavori di modesta importanza o particolarmente semplici (art. 8
cpv. 2 LEPIC);
che considerate le gravose
conseguenze risultanti dall'adozione di tale misura, la stessa deve essere
preceduta dall'invio di una comminatoria,
che dalla documentazione
prodotta dall'insorgente e dall'indagine eseguita dal Servizio dei ricorsi del
consiglio di Stato emerge che il ricorrente ha disatteso in modo grave
l'obbligo di cui sopra, omettendo di versare contributi per un totale di fr.
106'304,75 per il 1994, fr. 32'915,95 per il 1993 e fr. 12'539,45 per il 1992;
che sebbene egli sostenga
di aver coperto nella misura di fr. 20'125,90 il debito relativo al 1994,
questa circostanza non diminuisce la gravità dell'infrazione;
che l'insorgente é recidivo in quanto in passato é stato
oggetto di un ammonimento e di due procedure contravvenzionali per infrazioni all'art.
4 LEPIC;
che in tali circostanze,
sussistendo un rapporto adeguato, coerente ed equamente commisurato tra la
sanzione irrogata e la gravità dell'infrazione commessa, la misura della
radiazione regge alle critiche del ricorrente;
che pertanto la decisione
dipartimentale, immune da violazioni di diritto, deve essere confermata e il
ricorso respinto.
visti
gli art. 4, 8, 10, 13 LEPIC; 3 RLEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio e le
spese di fr. 300.- (trecento) sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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