AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.3
Data decisione, Autorità:
26.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00003
DP 3/96
Cm
Lugano
27 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 dicembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 29 novembre 1995, no. 6448, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 30 luglio 1995 con cui il municipio di __________ ha rinnovato il
permesso di costruire due case d'abitazione monofamiliari sulla part. no.
__________ RF;
viste le risposte:
-
8 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
15 gennaio 1996 del municipio di
__________;
-
29 febbraio 1996 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisioni del 30 ottobre
1989 e del 22 gennaio 1990 il Dipartimento del territorio ed il municipio di
__________ hanno rilasciato a __________ e __________ il permesso di costruire
due case d'abitazione monofamiliari in località "__________" (part.
no. __________ RFD; zona PPR2B) ad una distanza variante tra 4 e 5 m dal limite
del bosco che ricopre la parte alta del fondo.
Il permesso è stato
successivamente rinnovato di anno in anno. Il 30 maggio 1995 le rilasciatarie
hanno chiesto al municipio di rinnovarlo ulteriormente.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
obiettando che gli edifici disattendevano la distanza minima dall'area forestale
(10 m, con possibilità di concedere deroghe sino a 6 m), prescritta dall'art.
18a della legge forestale cantonale (LCFo), entrata in vigore il 15 marzo 1995
B. Nonostante l'opposizione
dell'autorità cantonale, il 30 luglio 1995 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, reputando che le costruzioni potessero continuare a beneficiare
della deroga alle distanze dal bosco prescritte dall'art. 9 cifra 5 NAPR (8 m
con facoltà di deroga), che era stata concessa in precedenza.
C. Con giudizio 29 novembre
1995 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il
ricorso contro di esso inoltrato dal Dipartimento del territorio.
In sostanza il Governo ha ritenuto che la licenza edilizia
violasse l'art. 18 a LCFo; disposizione di diritto cantonale prevalente sulla
corrispondente norma di PR.
D. Contro il predetto giudizio
governativo le soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza edilizia accordata loro dal municipio di __________.
Le ricorrenti negano all'art. 18a LCFo la qualità di norma
direttamente applicabile. A loro avviso, l'art. 9 cifra 5 NAPR di __________
continuerebbe ad essere applicabile sintanto che non verrà adattato al diritto
cantonale.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il Dipartimento del territorio (SPU) ne postula invece
l'accoglimento, rilevando che l'art. 18 a LCFo non è stato approvato dall'autorità
federale.
Il municipio di __________ conferma invece le osservazioni presentate
in prima istanza.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva delle ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono invero
pacifiche.
Non essendovi contestazione sui fatti, il giudizio può essere
reso senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- L'art. 17 cpv. 2 LFo impone
ai Cantoni di prescrivere "per costruzioni ed impianti un'adeguata
distanza minima della foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e
sull'altezza prevedibile dei suoi alberi". La validità delle
disposizioni cantonali d'esecuzione relative all'art. 17 cpv. 2 LFo è
subordinata "all'approvazione della Confederazione" (art. 52 LFo).
In adempimento del mandato conferitogli e in conformità della
delega prevista dall'art. 29 cpv. 1 LALPT, il Cantone Ticino ha disposto che la
distanza delle costruzioni dal bosco venga stabilita dalle NAPR, "ritenuta
una distanza minima di 10 m, con facoltà di deroga sino a 6 m in casi
eccezionali" (art. 18 a LCFo). Con questa norma, il legislatore
cantonale ha in pratica delegato ai comuni soltanto la facoltà di stabilire
distanze dal bosco superiori a quella minima prescritta in modo generale (10
m).
Confidando nella validità dell'art. 18 a LCFo, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale delle leggi, ed ignorando che la norma non era stata
approvata dall'autorità federale, il Tribunale cantonale amministrativo ha
quindi ritenuto che le distanze minime ivi prescritte tornassero applicabili
sintanto che i comuni non avessero adattato i loro PR al nuovo diritto (STA
19.12.1995 in re A.). Mancando l'approvazione dell'art. 18a LCFo da parte
dell'autorità federale (condizione di validità della norma), queste deduzioni
non possono tuttavia essere confermate.
In difetto di valide disposizioni di diritto cantonale,
attuative del mandato conferito ai Cantoni dall'art. 17 cpv. 2 LFo, risulta unicamente
applicabile l'art. 9 cifra 5 NAPR di __________, che prescrive una distanza
minima di 8 m dall'area forestale, riservando al municipio la facoltà di
concedere deroghe, "in casi eccezionali, qualora dovessero essere
ostacolate in modo rilevate le possibilità edificatorie".
- Nel caso concreto, il
municipio di __________ ha ritenuto che la particolare configurazione del fondo
giustificasse la concessione di una deroga. Benché opinabile, la decisione
adottata nel 1990 e da allora puntualmente confermata di anno in anno con
l'avallo dell'autorità cantonale, non appare manifestamente insostenibile.
Il ricorso può quindi essere accolto, annullando il giudizio
governativo impugnato (siccome fondato su un presupposto erroneo) e
ripristinando la licenza edilizia rilasciata in rinnovo dal municipio di
__________ alle ricorrenti.
- Dato l'esito si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a
carico dello Stato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 17 LFo; 18a LCFo; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 29 novembre 1995 del
Consiglio di Stato (n. 6448) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 30 luglio 1995
del municipio di __________ è confermata.
-
Lo Stato rifonderà fr.
1'000.-- alle ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster