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Numero d'incarto:
52.1996.277
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00277
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 dicembre 1996 di
e __________
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6169) che annulla la
licenza edilizia 17 maggio 1996 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione
monofamiliare sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
23 dicembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
8 gennaio 1997 dell'arch.
__________;
-
10 gennaio 1997 del comune di
__________;
-
30 gennaio 1997 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10 novembre 1995,
__________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ su un
terreno in pendio (part. n. __________ RFD; zona R2.04). Il progetto prevedeva
fra l'altro di realizzare verso valle un terrapieno sorretto da muri di
sostegno alti sino a 6 m (cfr. sez. 2A-2B), lunghi una trentina di metri e
posti ad una distanza variante tra 4 e 5 m dal bosco sottostante.
Alla domanda si è opposto __________, proprietario di fondi limitrofi
(part. n. __________ e __________ RFD), contestando l'intervento dal profilo
delle altezze e delle distanze dei muri di sostegno dal bosco.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale (n.
10587), il 17 maggio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con giudizio 27 novembre
1996 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Dopo aver escluso che la costruzione soggiacesse ai
particolari criteri di misurazione dell'altezza sanciti dall'art. 40 cpv. 2 LE
per le costruzioni a gradoni, il Governo ha ritenuto che l'edificio superasse
comunque l'altezza massima prescritta dalle norme di zona (m 7.50).
Richiamandosi all'art. 41 LE, disciplinante la sistemazione del terreno, il
Consiglio di Stato ha in particolare ritenuto che l'altezza del terrapieno previsto
a valle della costruzione dovesse essere aggiunta a quella dello stabile nella
misura in cui superava il limite di m 1.50 ad una distanza di m 3 dal piede
della facciata.
Abbondanzialmente, il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato
che i muri di sostegno non rispettavano la distanza minima dal bosco prescritta
dall'art. 18a LALFo.
C. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza rilasciata loro dal municipio di __________.
Gli insorgenti si diffondono anzitutto a sottolineare
l'inapplicabilità dei criteri di misurazione dell'altezza delle costruzioni a
gradoni sanciti dall'art. 40 cpv. 2 LE. Contestano poi succintamente e
genericamente che l'opera disattenda le norme sull'altezza: a loro avviso, si
tratterebbe "di una fattispecie particolare che non trova chiaro riscontro
in nessuna norma di cui alla LE".
In conclusione censurano il giudizio governativo anche nella
misura in cui si fonda sulle distanze dal bosco prescritte dall'art. 18a LALFo,
entrato in vigore dopo il rilascio della licenza.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione approda il resistente __________, che
contesta succintamente le tesi dei ricorrenti.
Il municipio di __________ ed il Dipartimento del territorio
si rimettono per contro al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione
attiva dei ricorrenti sono invero pacifiche.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm). Un sopralluogo non è necessario, poiché la configurazione del fondo
dedotto in edificazione emerge chiaramente dalle sezioni allestite dal geometra.
- Altezza della costruzione
2.1. I ricorrenti insistono nel contestare l'applicabilità
dell'art. 40 cpv. 2 LE disciplinante la misurazione dell'altezza delle costruzioni
a gradoni.
Inutilmente, perché nessuno pretende più in questa sede di misurare l'altezza
della controversa costruzione in base ai criteri sanciti dalla predetta
disposizione. L'ha spiegato chiaramente il Consiglio di Stato al considerando 2
del giudizio impugnato, che riproduce testualmente il considerando 4.1. della
sentenza 19 febbraio 1996 in re A. di questo Tribunale.
Sulla questione non mette quindi conto di soffermarsi ulteriormente.
2.2. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici si
misura dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del
cornicione di gronda o del parapetto.
"La sistemazione del terreno", soggiunge l'art. 41
LE, "può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non
superiore a m 1,50 dal terreno naturale. Verso gli edifici, la lunghezza del
terrapieno, misurata dal ciglio dovrà essere di almeno 3 m".
Questa norma regola in sostanza le questioni che pongono nel
caso in cui il livello del terreno naturale viene innalzato. Al pari della
norma precedente, anche l'art. 41 LE stabilisce unicamente il modo di misurare
l'altezza degli edifici. Non fissa limiti all'altezza dei terrapieni. Dispone
soltanto che la maggior quota raggiunta dagli edifici in seguito a sistemazioni
del terreno ottenute mediante formazione di terrapieni non viene presa in
considerazione nell’ambito della determinazione dell’altezza degli stessi,
nella misura in cui l’altezza del terrapieno non supera il limite di m 1,50 dal
terreno naturale ad una distanza di 3 m dal piede dell'edificio (cfr. Scolari,
Commentario della LE, ad art. 13-14 N 8).
2.3. Nel caso in esame, la costruzione avversata supera in almeno
due punti l'altezza massima prescritta dall'art. 53 NAPR di __________ (m
7,50).
2.3.1. Dal confronto della sezione 2A/2B del terreno dei
ricorrenti con le quote riportate dai piani emerge in effetti chiaramente che
il terrapieno, misurato ad una distanza di 3 m dall'angolo formato
dall'intersezione fra la facciata W e la facciata S dell'edificio, si innalza a
circa 4 m dal livello del terreno naturale.
Ne consegue che l'eccedenza di altezza (m 2,50),
riscontrabile per rapporto al limite di m 1,50 sancito dall'art. 41 LE, va aggiunta
all'altezza dello stabile fuori terra (m 7,50).
Raggiungendo così l'altezza di ben 10 m, la costruzione non
può pertanto essere autorizzata.
2.3.2. Parimenti contraria al diritto è l'altezza della
facciata SE, che per rapporto al terreno sistemato nell'angolo S dell'edificio
principale raggiunge i 9 m, superando quindi di circa un metro e mezzo il
limite di m 7,50 fissato dall'art. 53 NAPR (cfr. piani "vista A" e
"vista C").
2.3.3. Conforme al diritto, contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato, è invece l'altezza della facciata SW dello stabile
principale in corrispondenza della sezione 3A-3B. Ad una distanza di 3 m dal
piede di questa facciata, l'altezza del terrapieno è infatti di poco superiore
al metro: nulla va quindi aggiunto all'altezza dello stabile.
A 3 m di distanza dal portico addossato a questa facciata,
l'altezza del terrapieno è invece di m 2,70. L'eccedenza di m 1,20 per rapporto
al limite di m 1,50 fissato dall'art. 41 LE va invero aggiunta a quella di
questo manufatto (ca m 4,70). L'altezza complessiva che ne risulta (m 5,90) non
viola tuttavia l'art. 53 NAPR, poiché non supera il limite di m 7.50.
2.3.4. Anche se l'altezza massima risulta superata soltanto
su due punti, anziché su tre come ritenuto dalla precedente istanza, il
giudizio impugnato va nondimeno confermato, perché il difetto riscontrato non è
comunque emendabile subordinando la licenza a particolari clausole accessorie.
Imponendo un abbassamento dell'intera costruzione, tutto l’assetto ne verrebbe
invero irrimediabilmente sconvolto.
- Muri di sostegno
3.1. L'art. 11 NAPR di __________ ammette soltanto muri di sostegno
di altezza non superiore ad un metro. Deroghe possono essere concesse per
ragioni tecniche o altre particolarità costruttive, segnatamente nel caso di
terreni in pendio.
In concreto, il progetto prevede la realizzazione di un
terrapieno a valle dell'edificio sorretto da imponenti muri di sostegno, alti sino
a 6 m, su un fronte di 35 m e con uno sviluppo complessivo di oltre 60 m.
Stando alla norma precitata, queste opere potrebbero essere
autorizzate soltanto in deroga.
Considerata la particolare configurazione del fondo,
caratterizzato da forti dislivelli, una deroga non appare a priori esclusa.
Un'autorizzazione eccezionale non può tuttavia In nessun caso legittimare un
manufatto come quello in discussione. Anche volendo ravvisare nella fattispecie
le connotazioni del caso eccezionale, nulla può invero giustificare la
concessione di una deroga di tale ampiezza.
3.2. Dato che il ricorso deve comunque essere respinto già
per i motivi illustrati ai precedenti considerandi, non occorre ulteriormente
esaminare le censure sollevate dagli insorgenti con riferimento alle deduzioni
operate dal Consiglio di Stato in merito alla conformità della distanza del
muro di sostegno dal bosco sottostante.
Al riguardo si può ad ogni modo rilevare che la distanza di
10 m dal bosco prescritta dall'art. 18a LALFo, entrato in vigore dopo il
rilascio della licenza, corrisponde a quella fissata dall'art. 20 NAPR, in
vigore da quasi vent'anni. Anche prescindendo dall'art. 18 LALFo - comunque
applicabile per l'interesse pubblico che sottende - la difformità rilevata dal
Consiglio di Stato non potrebbe quindi in nessun caso essere ignorata.
A ciò si aggiunga che anche dal profilo della legislazione
forestale, un'autorizzazione eccezionale, semmai fosse ipotizzabile, non
potrebbe di certo legittimare opere di simili dimensioni ad una distanza dal
bosco inferiore a quella minima prescritta dall'art. 18 LALFo. Non esiste
invero alcun ragionevole motivo che permetta di giustificare il rilascio di
un’autorizzazione in deroga per costruire muri di sostegno alti quasi quanto un
edificio ad una distanza di appena 4-5 m dal bosco.
- Così stando le cose, la
decisione governativa impugnata, sostanzialmente immune da violazioni del
diritto, va senz'altro confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 40, 41 LE; 18 LALFo; 11, 20, 53 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
900.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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