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Numero d'incarto:
52.1996.271
Data decisione, Autorità:
15.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00271
Lugano
15 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 dicembre 1996 di
contro
la
decisione 27 novembre 1996, no. 6174, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 29
luglio 1996 del municipio di __________ in tema di erogazione dell'aiuto
complementare comunale AVS/AI;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con messaggio 12 gennaio
1996 il municipio di __________ ha proposto al consiglio comunale di
"revocare il decreto legislativo concernente l'aiuto complementare AVS/AI
del 23 novembre 1973 con effetto a partire dal 1. gennaio 1996".
Preavvisata favorevolmente dalla commissione delle petizioni,
la proposta è stata adottata all'unanimità dal legislativo comunale nella
seduta del 5 febbraio 1996.
Contro questa risoluzione si è aggravata davanti al Consiglio
di Stato __________, cittadina attiva di __________, contestando l'effetto
retroattivo e sollecitando l'erogazione del sussidio sino all'approvazione del
provvedimento abrogativo da parte dell'autorità cantonale.
B. Con giudizio 26 marzo 1996
il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa "a' sensi dei considerandi".
In sostanza, il Governo ha ritenuto inammissibile il
conferimento dell'effetto sospensivo. Ha quindi stabilito che l'aiuto complementare
comunale doveva essere ulteriormente erogato sino alla crescita in giudicato
della decisione di abrogazione del "decreto legislativo" citato;
aggiungendo: "non invece fino alla ratifica da parte dell'autorità
cantonale, in quanto tale ratifica non ha formalmente luogo".
C. Con giudizio 29 maggio 1996
questo Tribunale ha respinto siccome irricevibile un ricorso inoltrato da
__________ contro la predetta risoluzione governativa.
In sostanza, il Tribunale cantonale amministrativo ha
ricordato che il controllo giurisdizionale astratto di leggi e regolamenti comunali
non rientra nel novero delle sue competenze giurisdizionali.
D. Il 13 giugno 1996 __________
ha chiesto al municipio di __________ di versarle il contributo in questione
sino al momento in cui l'autorità cantonale non avesse approvato la risoluzione
di abrogazione del regolamento in oggetto.
Con decisione 29 luglio 1996 il municipio di __________ ha respinto
la richiesta, rilevando che la ratifica dell'abrogazione del regolamento non
avrebbe avuto luogo.
E. Con giudizio 27 novembre
1996 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da
__________ contro la predetta risoluzione municipale, riconoscendo
all'insorgente il diritto all'aiuto complementare sino al 26 marzo 1996, data
della risoluzione con cui lo stesso Governo aveva cassato la disposizione che
conferiva effetto retroattivo all'abrogazione del regolamento in esame.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha affermato che la
precedente decisione del 26 marzo 1996 doveva essere considerata alla stregua
di una decisione di ratifica dell'abrogazione del regolamento comunale sull'aiuto
complementare AVS/AI.
F. Contro il predetto giudizio
governativo __________ si aggrava nuovamente davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il riconoscimento dell'aiuto
negatole dal municipio.
L'insorgente contesta che la decisione 26 marzo 1996 del Consiglio
di Stato possa essere considerata quale ratifica dell'abrogazione del
regolamento in questione.
G. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________ che non formulano osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm.
-
I regolamenti comunali sono
adottati, modificati o abrogati dal legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett.
a LOC).
Trascorsi i termini di pubblicazione, di ricorso e di
referendum (art. 187 LOC), i regolamenti comunali sono sottoposti al Consiglio
di Stato per l'approvazione (art. 188 cpv. 1 LOC). Ciò vale tanto per
l'adozione, quanto per la modifica o l'abrogazione (art. 188 cpv. 2 LOC).
Competente ad evadere i ricorsi è il Consiglio di Stato.
L'approvazione è invece delegata alla Sezione Enti Locali (SEL), che per
principio si pronuncia dopo l'evasione di eventuali ricorsi da parte del
Consiglio di Stato (cfr. Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
del Consiglio di Stato del 24.8.94 e relativo allegato; BU 1995 pag. 381).
Con l'approvazione da parte della SEL i regolamenti comunali
diventano esecutivi (art. 190 cpv. 1 LOC). La ratifica dell'autorità cantonale ha
quindi valore costitutivo (GAT, n. 234). Per il principio del parallelismo
delle forme, i regolamenti cessano quindi di esplicare effetti soltanto dopo
che la SEL ha approvato la decisione di abrogazione.
- In concreto, l'autorità
cantonale non ha mai approvato la deliberazione 5 febbraio 1996 con cui il
consiglio comunale di __________ ha abrogato il regolamento comunale sull'aiuto
complementare AVS/AI. Il municipio di __________ non ha del resto mai
sollecitato l'approvazione di quel provvedimento.
In mancanza di una formale decisione di ratifica
dell'abrogazione da parte dell'autorità competente (SEL), il regolamento è
quindi da considerare come tuttora in vigore.
Con decisione 26 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha invero
"evaso a' sensi dei considerandi" il ricorso inoltrato da __________
contro la deliberazione di abrogazione resa dal legislativo comunale. Tale
decisione, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nel giudizio
qui in esame, non può tuttavia tener luogo di un provvedimento di approvazione.
Nei considerandi di quella decisione il Governo si è in effetti limitato a
cassare la clausola che conferiva effetto retroattivo all'abrogazione del
regolamento. Non ha formalmente approvato l'abrogazione in quanto tale. Anzi ha
affermato che "la ratifica" dell'abrogazione "non ha formalmente
luogo". Non si capisce se ciò sia dovuto al fatto che il municipio non
l'aveva mai nemmeno chiesta o al fatto che l'approvazione dei regolamenti
comunali è delegata alla SEL o all'erronea convinzione che l'abrogazione dei
regolamenti comunali non soggiaccia ad approvazione da parte dell'autorità
cantonale. Certo è che nessun considerando di quella decisione governativa
permette di ravvisarvi un'implicita "approvazione dell'abrogazione del
regolamento comunale in oggetto", come pretende ora il Consiglio di Stato
nel giudizio qui in esame.
-
Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata e
riformando quella del municipio di __________ nel senso di riconoscere
all'insorgente il diritto all'aiuto completare AVS/AI sintanto che la SEL,
analogamente sollecitata dall'autorità comunale, non avrà ratificato la
decisione 5 febbraio 1996 con cui il consiglio comunale ha abrogato il
regolamento su cui si fondano tali prestazioni.
-
Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 187, 188, 190, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 novembre 1996 del
Consiglio di Stato, no. 6174, è annullata.
1.2. la decisione 29 luglio 1996 del
municipio di __________ è riformata nel senso che il comune verserà ad
__________ l'aiuto complementare AVS/AI sintanto che la SEL non avrà approvato
la decisione 5 febbraio 1996 del consiglio comunale che abroga il "decreto
legislativo" sull'aiuto complementare AVS/AI.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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