AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.212
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00212
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 20 settembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 11 settembre 1996 (n. 4649) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 marzo 1996
con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli
ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 25 settembre 1996 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel pomeriggio del 18
febbraio 1996, attorno alle ore 14.00, il ricorrente __________, circolava
nell'abitato di __________ alla guida di una vettura Toyota, immatricolata con
targhe temporanee TI , in quanto inclusa in un gruppo allegorico che
partecipava alle manifestazioni carnevalesche del "".
Giunto in via __________ il __________, nell'abbordare una
curva, ha fatto sbandare leggermente il veicolo, attirando in tal modo
l'attenzione di una pattuglia della Polizia comunale, che ha quindi proceduto
al suo fermo.
Nell'ambito degli accertamenti che sono seguiti, è stato
riscontrato al ricorrente un tasso di alcolemia nel sangue compreso tra un
minimo di 1,00 e un massimo di 1,21 gr. per mille.
B. Fondandosi sulle predette
emergenze, la Sezione della circolazione, con decisione 21 marzo 1996, ha
risolto di revocare a __________ la licenza di condurre a scopo di ammonimento
per il periodo di 21 mesi compreso tra il 18 febbraio 1996 e il 17 novembre
1997.
Nel commisurare la durata del provvedimento, la Sezione della
circolazione ha, tra le altre cose, tenuto conto del fatto che il Ponti è già
stato oggetto di una misura di revoca della licenza di condurre tra il 12
giugno 1994 e l'11 settembre 1994 per guida in stato di ebrietà e perdita di
padronanza del veicolo e che quindi egli è recidivo ai sensi della LCS.
La predetta decisione è stata resa in applicazione degli art.
16 cpv. 3 lett. b), 17 cpv. 1 lett. d) e 31 cpv. 2 LCS, nonché dell'art. 2 cpv.
1 e 2 ONC.
C. Con decreto d'accusa 9
agosto 1996, cresciuto in giudicato, il Procuratore pubblico ha inflitto a
__________ la pena di 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 anni, oltre ad una multa di fr. 600.-- per il reato di circolazione
in stato di ebrietà, avendo egli condotto l'autovettura Toyota targata TI
__________ in stato di ubriachezza alcolemica (min. 1,00 - max. 1,21 gr. per
mille), malgrado fosse già stato condannato per analogo reato nel 1995.
Parallelamente il Procuratore pubblico ha disposto la revoca
del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 giorni di
detenzione, inflitta per il precedente reato.
D. Con ricorso 4 aprile 1996,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una sensibile
riduzione periodo di revoca.
In quella sede il ricorrente ha sostenuto che il
provvedimento pronunciato nei suoi confronti è chiaramente eccessivo e si pone
in contrasto con la giurisprudenza cantonale e federale in materia.
E. Con giudizio 11 settembre
1996, il Consiglio di Stato ha respinto il predetto gravame.
Il Governo cantonale ha ritenuto sostanzialmente
proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato
nei confronti del ricorrente, ritenuto in particolare che quest'ultimo aveva
terminato da poco di espiare un periodo di revoca della licenza per ubriachezza
al volante.
F. Contro il predetto giudizio
governativo, il ricorrente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la riduzione del
periodo di revoca a 12 mesi.
Ribadisce in sostanza che nel caso di specie l'autorità di
prime cure ha pronunciato un provvedimento eccessivamente severo e quindi
lesivo del principio di proporzionalità.
Aggiunge di essere già stato duramente sanzionato in sede penale.
Afferma che in casi ben più gravi di quello in esame, i
tribunali hanno adottato nei confronti dei conducenti delle misure amministrative
assai meno severe di quelle applicate nei suoi confronti.
Ritiene che nella durata minima della revoca di 12 mesi,
prevista dall'art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS, sia già ampiamente considerata la recidività
del conducente e che quindi nel caso concreto, viste le circostanze, non si
giustifica di ulteriormente inasprire la sanzione amministrativa.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale
federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a
scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di
un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti
amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante
di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione
della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der
Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta
norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul
ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone
in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in
re Canonica; STA 21. 10. 1996 in re Terzi).
- Chi è in stato di ebrietà o
di spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre un
veicolo (art. 31 cpv. 2 LCS).
Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il
tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo
tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di
sopportabilità all'alcol.
L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è
considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico
di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di
alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC).
La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata
al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b)
LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro
la sicurezza della circolazione.(R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Vol. III, no. 2360).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC)
L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
Per i conducenti che hanno circolato in stato di ebrietà la
durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un periodo di
due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). La durata del provvedimento deve essere
di almeno un anno se entro cinque anni dal termine di un periodo di revoca per
guida in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in un tale stato
(art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS).
- Controversa in questa sede
è unicamente la durata della revoca.
Richiamati i criteri di commisurazione del provvedimento
sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, in proposito va rilevato quanto segue.
La legislazione federale considera la guida in stato di
ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione, tant'è che
prevede per questo tipo di comportamento l'obbligo di ritirare la licenza di
condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser,
op. cit., Vol. III, no. 2457).
Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della
circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia
presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si
giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il
grado di ubriachezza del trasgressore. Inoltre nei casi di recidiva la prassi
giudiziaria considera che la sanzione amministrativa deve essere tanto più severa,
quanto più è recente nel tempo la precedente infrazione (Schaffhauser, op.
cit., Vol. III, n.ri 2458 e segg.).
- Dagli atti emerge che al
momento del fermo da parte degli agenti di Polizia, il ricorrente circolava in
stato di ebrietà, avendo nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra
1,00 e 1,21 gr. per mille. Questo accertamento è rimasto incontestato da parte
del ricorrente, il quale, sulla base di tali risultanze è stato condannato in
sede penale con decreto d'accusa 9 agosto 1996, cresciuto in giudicato.
Si tratta dunque di un grado di ubriachezza qualificabile
come mediamente grave.
Sempre dagli atti risulta che il ricorrente è recidivo ai
sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS, visto che solo 17 mesi prima dei
fatti qui in discussione aveva concluso un periodo di revoca di 3 mesi, sempre
per guida in stato di ebrietà.
__________ non è dunque persona che gode di buona reputazione
quale conducente di autoveicoli.
Anche la colpa a suo carico non è minima. Ogni conducente di
veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea
inidoneità alla guida. A più forte ragione deve esserne cosciente chi, come il
ricorrente, è già stato colto al volante in stato di ebrietà, subendo sanzioni
di natura penale e amministrativa.
L'insorgente, ancora studente, non può vantare alcuna
necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
Ora, stante quanto precede, si deve ammettere che il provvedimento
pronunciato dalla Sezione della circolazione ed in seguito confermato dal
Consiglio di Stato, appare del tutto adeguato alle circostanze del caso e
rispettoso del principio di proporzionalità quanto alla sua durata.
Il tasso di alcolemia riscontrato nell'insorgente al momento
del fermo e soprattutto i suoi recentissimi precedenti specifici dimostrano una
sua scarsa propensione al ravvedimento e impongono già di per sé di scostarsi
sensibilmente dal minimo legale di 12 mesi previsto per i casi di recidiva, e
ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS, il quale prescrive che la durata della
revoca deve essere ponderata secondo le circostanze.
Si deve inoltre considerare che a favore del ricorrente non
sussiste nessuna attenuante che possa in qualche modo giustificare una sanzione
più mite.
- Come precedentemente accennato,
l'insorgente sostiene che in casi analoghi a quello in esame la prassi dei
tribunali si è dimostrata meno severa. Censura in sostanza una disparità di
trattamento.
Cita a dimostrazione di tale presunta discriminazione nei
suoi confronti le decisioni pubblicate in RDAT 1990, No. 92 e in DTF 115 Ib 152
e segg.
A tale proposito va detto quanto segue.
Nel primo caso sopra citato, l'autorità cantonale ticinese ha
pronunciato un provvedimento di revoca inferiore di tre mesi rispetto a quello
qui in esame, tenendo verosimilmente conto del fatto che in quel caso il
ricorrente era sì recidivo, ma che comunque la precedente misura amministrativa
era scaduta da quasi tre anni e non da soli 17 mesi come per il __________. Le
due fattispecie dunque, benché simili, presentano alcune differenze tali da giustificare
provvedimenti di diversa durata.
Per ciò che invece concerne la fattispecie pubblicata in DTF
115 Ib 152 e segg., occorre rilevare che la decisione di revoca era stata
emanata da un autorità di un altro Cantone, per cui un raffronto con il caso in
oggetto risulta alquanto difficile. Come giustamente è stato rilevato anche
nella decisione governativa impugnata, il Tribunale federale ha esplicitamente
riconosciuto che nella commisurazione dei provvedimenti di revoca le autorità
dei singoli cantoni dispongono pur sempre di un notevole margine di
apprezzamento, al quale l'alta Corte non sostituisce il proprio (STF 23.09.1991
in re __________).
D'altra parte da tempo la giurisprudenza ammette anche in modo
più generale che entro certi limiti una diversa interpretazione e applicazione
del diritto federale da parte di autorità di cantoni diversi non costituisce
ancora di per sé una violazione dell'art. 4 Cost. (DTF 104 III 97 e segg.;104
Ia 158 e rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; A. Haefliger; Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, pagg. 71-72).
- Visto quanto precede si
deve dunque concludere che tenuto conto dell'infrazione, della colpa effettiva,
dei precedenti e dell'assenza di ogni necessità a far uso del veicolo per
motivi professionali, la commisurazione della durata della revoca operata dalle
precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata
della revoca in 21 mesi la Sezione della circolazione non ha di certo violato
il principio di proporzionalità.
Per il che il ricorso va respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. d), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30
cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- (cinquecento) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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