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Numero d'incarto:
52.1996.206
Data decisione, Autorità:
11.02.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00206
Lugano
11 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 settembre 1996 di
Contro
la
decisione 4 settembre 1996 (no 4500) con cui il Consiglio di Stato ha
parzialmente accolto il ricorso interposto dal ricorrente avverso la decisione
30 ottobre 1992 del municipio di __________ in materia di tasse per
l'occupazione del demanio pubblico;
viste le risposte:
-
3 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato,
-
8 ottobre 1996 dell'Ufficio catasto
e proprietà dello Stato,
-
9 ottobre 1996 del comune di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 ottobre 1992 il
municipio di __________ ha comunicato a __________ che la tassa dovuta in base
all'Ordinanza municipale 13.11.73 per l'occupazione provvisoria d'area pubblica
per l'ormeggio del suo natante all'attracco no 47 in __________ era stata fissata
in fr. 144.--.
B. Contro la predetta decisione
municipale __________ ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato,
ravvisando un'inammissibile discriminazione nel fatto che l' Ordinanza
municipale in parola differenziasse le tasse dovute per l'ormeggio dei natanti
unicamente in base alla loro categoria, senza tener conto della superficie di
demanio pubblico effettivamente occupata.
L'insorgente ha altresì chiesto che gli venissero restituiti
gli importi ingiustamente riscossi.
C. Con giudizio 4 settembre
1996 il Governo ha accolto l'impugnativa ai sensi dei considerandi annullando
la tassa relativa all'anno 1992 poichè fondata su una base legale insufficiente.
Ha per contro respinto la domanda volta alla restituzione delle tasse
corrisposte negli anni precedenti il 1992, adducendo che i contributi versati
sulla base di decisioni cresciute in giudicato possono essere restituiti solo
nella misura in cui sono dati i presupposti della revisione.
D. Contro il succitato giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che si pronunci sulla legittimità della disparità di
trattamento posta in essere dall'Ordinanza municipale 17.11.73 e ripresa dal nuovo
Regolamento per l'attracco di natanti a Lago e Riva del 21 dicembre 1993.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare alcuna osservazione.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
osservando che il vigente regolamento del 21 dicembre 1993 ha acquisito forza
di cosa giudicata, poichè non è stato impugnato.
Considerato, in
diritto
- Prima di eventualmente
entrare nel merito dell'impugnativa occorre esaminare se sia ricevibile dal
profilo delle competenze giurisdizionali di questo Tribunale.
1.1. Giusta l'art. 208 LOC "contro le decisioni degli
organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non
disponga altrimenti.
Deducibili davanti a questo Tribunale sono per principio
soltanto le decisioni degli organi comunali, ossia i provvedimenti adottati
dall'autorità in casi concreti ed individuali, medianti i quali vengono
costituiti, modificati o soppressi diritti od obblighi dei cittadini
amministrati (cfr. art. 5 PA per analogia; Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto
amministrativo, vol. I. N. 200).
Il controllo giurisdizionale astratto di leggi,
regolamenti e ordinanze comunali non rientra invece nel novero delle competenze
attribuite al Tribunale cantonale amministrativo (STA 29 maggio 1996 in re __________;
STA 30 settembre 1991 in re __________; STA 8 febbraio 1991 in re __________).
1.2. In concreto, il ricorrente sollecita il Tribunale
cantonale amministrativo a pronunciarsi sull'asserita disparità di trattamento
che sarebbe stata posta in essere dall'Ordinanza municipale del 17 novembre
1973 (ora abrogata) e ripresa dal vigente Regolamento per l'attracco di natanti
a Lago e Riva del 21 dicembre 1993.
La richiesta è tuttavia irricevibile poichè è volta a
promuovere unicamente un controllo astratto dei predetti atti normativi comunali.
Il ricorso va quindi respinto siccome inammissibile.
La legittimità delle norme succitate verrà semmai esaminata
nell'ambito delle impugnative che il ricorrente afferma di aver inoltrato
contro le tasse notificategli negli anni 1994 e 1995.
- Tasse e spese seguono la
soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 207, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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