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Numero d'incarto:
52.1996.2
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00002
DP 2/96
leo
Lugano
4 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 31 dicembre 1995 di
Contro
la
risoluzione 19 dicembre 1995 (n. 6881) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso 26 luglio 1995 dell'insorgente avverso la deliberazione
18 luglio 1995 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i
conti consuntivi del comune riferiti all'anno 1994;
viste le risposte:
-
8 gennaio 1996 del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato;
-
16 gennaio 1996 del municipio di
__________;
-
2 febbraio 1996 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta del 18 luglio
1995 il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del
comune relativi all'anno 1994. Il consigliere comunale __________ ha impugnato
quella deliberazione con ricorso 26 luglio 1995 innanzi al Consiglio di Stato,
al quale ha domandato di annullarla. Il ricorrente ha sostenuto che da parecchi
anni non venivano contabilizzati tutti gli investimenti, i passivi e gli ammortamenti.
Più precisamente il ricorrente si é riferito ad un prestito contratto dal
comune "sotto la copertura" del consorzio per la depurazione delle
acque __________, di fr. 454'600,95.
B. Con risoluzione 19 dicembre
1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha anzitutto appurato
che il consorzio per la depurazione delle acque di __________, __________ e
__________, detto consorzio della __________, ha ottenuto presso un istituto
bancario un prestito fisso di fr. 780'000.--. Quell'importo corrisponde alla
quota di partecipazione dei comuni di __________ e __________ alle spese di
costruzione dell'impianto di depurazione delle acque (IDA) di __________,
presso il quale il consorzio di depurazione delle acque della __________ - suo
proprietario - ha concesso al consorzio della __________ di depurare le acque.
Il comune di __________ ha invece già assunto la sua quota parte del debito.
Sull'importo di fr. 780'000.-- i due citati comuni versano al Consorzio della
__________ gli interessi maturati sulla quota di capitale che li concerne: quotaparte
che per __________ assommava a fr. 454'600,95. Il Consiglio di Stato ha indi
rilevato che lo Statuto del consorzio della __________ non specifica chi debba
assumersi i debiti e che l'art. 28 LCCom autorizza il consorzio a contrarre dei
mutui. Ne ha dedotto la legittimità dell'esposizione del debito verso
l'istituto bancario nei soli conti del consorzio.
C. Con ricorso 31 dicembre 1995
__________ si é aggravato contro il giudicato governativo, riprendendo le
motivazioni e le domande già sottoposte al giudizio dell'istanza inferiore.
Il servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, ed il municipio di
__________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il presidente del
consiglio comunale ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa é
dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla scorta degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il ricorrente riprende in
questa sede le censure che aveva già sottoposto all'esame del Consiglio di
Stato. Il Tribunale amministrativo ritiene quindi di poter a sua volta rinviare
alle circostanziate e pertinenti considerazioni svolte dall'istanza inferiore
per respingere l'impugnativa, dallo stesso condivise. La presentazione del consuntivo
1994 del comune di __________, che non espone la quotaparte del comune relativa
al prestito contratto dal consorzio della __________ a titolo di partecipazione
alla costruzione dell'impianto IDA del consorzio della __________, appare
corretta: più precisamente essa non é lesiva di una qualche norma di legge
(art. 61 PAmm). Quel debito può pertanto lecitamente figurare nei soli conti
del consorzio. Sarebbe del resto risultata legittima anche la soluzione
inversa, prospettata dal ricorrente, secondo cui il debito fosse assunto dai
comuni membri per quanto di loro spettanza e figurasse di conseguenza solo nei
conti di questi ultimi, insieme con l'investimento. Come ha ulteriormente e
rettamente argomentato il Consiglio di Stato, verificandosi la prima ipotesi
nulla vieta al municipio di indicare nel messaggio sui consuntivi - meglio
ancora in calce al bilancio di chiusura (cfr. per impegni analoghi, Manuale di
contabilità per i comuni ticinesi, vol. 1, cap. 2.2., pag. 40) - la quotaparte
comunale del debito consortile. Deve del pari essere tutelata, poiché non
contraria a una qualche norma di legge, la decisione del comune di rimborsare
la propria quotaparte del debito in rate di fr. 100'000.-- annui, la prima
volta durante l'esercizio 1994; quell'importo, come risulta dal consuntivo 1994
(pag. 56), é stato giustamente attivato a bilancio quale prima tappa di
quell'investimento. Contrariamente a quanto crede il ricorrente, l'ammortamento
su quell'investimento potrà tuttavia essere effettuato per la prima volta solo
nell'esercizio 1995, e non già in sede di esercizio 1994 (art. 11 del
regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30
giugno 1987).
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto.
-
La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209 LOC, 18, 28, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio di fr.
500.-- é posta a carico del ricorrente
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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