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Numero d'incarto:
52.1996.145
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00145
DP 136/96
leo
Lugano
27 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 giugno 1996 di
contro
la
decisione 11 giugno 1996 del Consiglio di Stato (n. 2888) che annulla la
licenza edilizia 22 gennaio 1996 rilasciata dal municipio di Minusio al
comune per la riattazione del ristorante __________ (part. n. __________ RFD)
e per la formazione di 10 nuovi posteggi (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
3 luglio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
7 luglio 1996 di __________
-
8 luglio 1996 dell'arch. __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il comune di __________ è
proprietario di uno stabile situato in località __________ in prossimità del
nucleo del paese (part. n. __________ RFD).
L'edificio, costruito all'inizio del secolo, era adibito ad
esercizio pubblico (ristorante __________). E' stato acquistato dal comune nel
1964 nell'intento di insediarvi un centro per persone anziane e bisognose. La
destinazione originaria è stata abbandonata nel 1978. La patente d'esercizio
pubblico è stata annullata nel 1980 per cessazione dell'attività.
Il fondo è stato incluso nel PR in una zona AP/EP con la
specifica "superfici varie disponibili". Dopo la chiusura
dell'esercizio, la costruzione è stata utilizzata per alcuni anni come sede provvisoria
per le scuole, come sede di società e come magazzino/deposito. Da tempo è in
disuso.
B. Nel 1990 il municipio ha
chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 580'000.-- per
ristrutturare lo stabile. Il relativo messaggio è stato tuttavia rinviato all'esecutivo
comunale con l'invito a ristudiare le possibili utilizzazioni dell'immobile.
Con messaggio del 7 settembre 1990 il municipio ha proposto
al consiglio comunale di indire un pubblico concorso per locare la proprietà a
terzi, disposti a ripristinarne la funzione originaria, a trasformarla in un
centro sociale e di reintegrazione per persone handicappate o ad utilizzarla
come centro culturale/ricreativo.
Il legislativo comunale ha accolto la richiesta, ma ha
invitato il municipio, una volta esperita la procedura di concorso, a precisare
l'utilizzazione prevista. Fra le varie proposte di utilizzazione inoltrate dai
concorrenti (centro culturale, scuola privata, esercizio pubblico, centro
sociale/foyer per invalidi) il consiglio comunale, analogamente sollecitato dal
municipio a determinarsi al riguardo, ha optato per il ripristino della
destinazione originaria (ris. CC 10.4.1995).
C. Il 2 ottobre 1995
l'esercente __________, vincitore del concorso indetto dal municipio, ha chiesto
per il tramite dell'arch. __________ il permesso di ristrutturare lo stabile in
discussione, ripristinandone la destinazione originaria. La domanda prevedeva
di riattare in un primo tempo soltanto il pianterreno e di realizzare 10 posti
auto sul fondo contermine (part. n. __________ RFD) pure incluso nella zona
AP/EP.
Alla domanda si sono opposti innumerosi vicini, qui
resistenti, contestando l'intervento soprattutto dal profilo della conformità
di zona. In sostanza, gli opponenti ritenevano inammissibile riattivare un
esercizio pubblico situato su un fondo riservato ad opere d'interesse pubblico.
D. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 22 gennaio 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
E. Con giudizio 11 giugno 1996
il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento accogliendo il
ricorso contro di esso inoltrato dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto fondate le censure
sollevate da questi ultimi in relazione al principio della conformità di zona
sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
F. Contro il predetto giudizio
governativo, il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo il ripristino della licenza rilasciata per la
ristrutturazione dello stabile.
In sostanza, l'insorgente pone l'accento sulla chiara volontà
espressa dal legislativo comunale di ripristinare la destinazione originaria
dell'edificio. Destinazione alla quale il comune non avrebbe mai rinunciato,
rinnovando di anno in anno la garanzia di massima ottenuta nel 1987 per il
rilascio di una nuova patente d'esercizio pubblico.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, ribadendo
le contestazioni sollevate con successo in prima istanza.
Il beneficiario della licenza si limita invece a dichiarare
di condividere l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente,
proprietario dello stabile, e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente
date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 22 cpv.
2 lett. a) LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, il permesso di
costruzione può essere rilasciato soltanto per interventi edilizi conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione. Il principio della conformità
di zona sancito dalle norme succitate non si limita a vietare interventi estranei
alle finalità della zona, ma esige che la destinazione delle costruzioni si
integri convenientemente nella funzione attribuita alla zona di ubicazione
(giurisprudenza costante).
2.2. Nel caso in esame, i fondi dedotti in edificazione sono
inclusi in una zona assoggettata a vincoli per attrezzature ed edifici pubblici
(AP/EP). Il relativo piano delle attrezzature e degli edifici pubblici li
assegna alla categoria delle "superfici varie disponibili" senza
precisare ulteriormente la loro destinazione. E' comunque chiaro ed
incontestato che questi fondi sono riservati per la realizzazione di opere
d'interesse pubblico, ovvero di beni amministrativi, destinati al
soddisfacimento delle esigenze primarie della collettività. Nemmeno
l'insorgente contesta che l'edificabilità di questi fondi sia retta dall'art.
42 NAPR, disciplinante gli interventi edilizi ammissibili sulle superfici
riservate alla costruzione di edifici od attrezzature d'interesse pubblico,
quali edifici amministrativi, scuole, case per anziani, posteggi e via dicendo.
2.3. Sino al 1978, lo stabile in discussione era utilizzato
come esercizio pubblico. Dopo di allora è stato utilizzato per scopi vari di
natura precaria (sede scolastica, sede di società, magazzino). Negli ultimi
dieci anni è caduto progressivamente in disuso.
Anche ammettendo che abbia mantenuto la sua destinazione originaria,
malgrado l'annullamento della patente d'esercizio pubblico, è comunque certo
che questa destinazione non è conforme alla funzione assegnata a questi fondi
dal PR entrato in vigore nel 1984.
Il fatto che si tratti di un esercizio pubblico appartenente
all'ente pubblico non permette ancora di annoverarlo nella categoria dei beni
d'interesse pubblico. Si tratta sempre ancora di un bene patrimoniale del
comune, ovvero di un bene privo di uno scopo pubblico diretto (cfr. art. 178
LOC).
In quanto tale, la sua destinazione non è conforme alla
funzione (AP/EP) assegnata alla zona di utilizzazione. Incontestabilmente, si
tratta quindi di un edificio esistente in contrasto con la destinazione di
zona.
2.4. All'interno delle zone edificabili, le eccezioni al
principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT sono
disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT).
In quest'ottica, l'art. 70 LALPT dispone che edifici o
impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona
di utilizzazione possono essere conservati. Possono essere autorizzati solo
lavori di manutenzione indispensabili.
Per motivi d'interesse pubblico, il PR può comunque prevedere
misure più restrittive.
A tal proposito, l'art. 23 NAPR di __________ prevede che
"per le costruzioni esistenti nelle zone edificabili in contrasto con le
norme di zona, sono autorizzate le opere di manutenzione e di miglioria, i
riattamenti e le trasformazioni a condizione che vengano rispettate le
volumetrie e la destinazione venga adeguata a quella prevista dalle norme di
zona".
2.5. Il controverso intervento edilizio prevede in concreto
lavori che vanno ben oltre la semplice manutenzione. Non si tratta in effetti
di assicurare la semplice conservazione dell'immobile, ma di ripristinare
un'attività abbandonata da quasi un ventennio e di riattare uno stabile assai
deperito a causa del prolungato disuso. Si tratta inoltre di costruire dieci
posteggi riservati non alla collettività, ma alle necessità specifiche
dell'esercizio pubblico.
Comportando il ripristino ed il consolidamento di una
destinazione non conforme alla funzione prevista dalla zona di utilizzazione,
si deve necessariamente escludere che siano date le premesse degli art. 70
LALPT e 23 NAPR per rilasciare la licenza.
Poco importa che il ripristino della primitiva destinazione
sia stato voluto dal legislativo comunale. L'avallo dato dal consiglio comunale
all'operazione non permette di scostarsi dai vincoli di PR. Non permette, in
particolare, di concedere al comune facilitazioni che non verrebbero mai
accordate ad un privato. Tutt'al più può costituire una premessa per avviare
una procedura di variante del PR volta ad escludere i fondi del comune dalla
zona AP/EP, per integrarli nella zona limitrofa.
- Ferme queste premesse, la
decisione del Consiglio di Stato, immune da violazioni del diritto, va quindi
confermata.
La tassa di giustizia va posta a carico del comune
soccombente, che è insorto a difesa dei suoi interessi patrimoniali.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 23 LPT; 70 LALPT; 21 LE; 23, 42 NAPR di Minusio; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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