AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.121
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00120
52.96.00121
Lugano
15 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a)
7 maggio 1996 del
b)
9 maggio 1996 del
contro
la
risoluzione 17 aprile 1996 (n. 1906) con cui il Consiglio di Stato ha
confermato il principio della realizzazione di una serie di costruzioni
pubbliche di protezione civile nel cantinato del futuro edificio scolastico
di __________ ed ha indicato la ripartizione dei relativi costi;
viste le risposte:
12 luglio 1996 del Dipartimento delle
istituzioni al ricorso del Comune di __________;
12 luglio 1996 del Dipartimento delle
istituzioni al ricorso del Comune di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Richiamandosi alle
legislazioni federale e cantonale sulla protezione civile e sull'edilizia di protezione
civile, con risoluzione 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il
principio della realizzazione di un rifugio pubblico, di una direzione d'isolato,
di un posto comando, di un impianto di apprestamento e di un posto sanitario
nel cantinato dell'edificando edificio scolastico di __________, per un
investimento approssimativo di fr. 2'500'000.--. La risoluzione indicava che la
partecipazione della Confederazione sarebbe assommata a fr. 260'000.-- e quella
del Cantone a fr. 100'000.--. L'importo residuo dei costi del posto comando,
dell'impianto di apprestamento e del posto sanitario, pari a fr. 287'237.--
(importo rettificato in sede di risposta al ricorso del comune di __________ in
fr. 1'853'405.--) sarebbe inoltre stato ripartito tra i comuni componenti la
regione di protezione civile di __________ e __________ a norme di legge e
della convenzione stipulata tra i comuni medesimi, facendo capo ai contributi
sostitutivi incassati per un importo approssimativo di fr. 1'839'132.-- ed
appositi crediti da stanziarsi per fr. 14'273.--. La risoluzione rinviava
quindi ad una tabella allestita dall'ufficio cantonale della protezione civile
(UPCi), annessa alla risoluzione medesima, la quale stabiliva nel dettaglio la
partecipazione di ciascun comune componente la regione di protezione civile di
__________ e __________. Per quanto concerneva il comune di __________ la
tabella specificava la partecipazione di quel comune in fr. 204'709.--, da
finanziare integralmente attingendo ai contributi sostitutivi incassati, pari a
fr. 321'053.--. Per __________ invece la partecipazione saliva a fr.
443'300.--, parimenti da finanziare facendo capo ai contributi sostitutivi incassati
dal comune, assommanti a fr. 1'067'866.--. La risoluzione governativa
autorizzava il comune di __________ a dar seguito alla procedura attraverso
l'allestimento dell'avamprogetto dell'opera ed incaricava il dipartimento delle
istituzioni di elaborare la richiesta di concessione dei sussidi cantonali una
volta presentati i progetti esecutivi ed i preventivi definitivi. Essa specificava
infine di sostituire la risoluzione 3463, del 20 aprile 1994, la quale
contemplava lo stesso oggetto, ma che prevedeva una maggiore partecipazione
della Confederazione e del Cantone - e dunque minori oneri per i comuni
formanti la regione - e che non accennava (per lo meno a livello di
dispositivo) all'impiego dei contributi sostituivi incassati dai comuni quale
fonte di finanziamento delle opere. La risoluzione in parola non indicava i
mezzi di ricorso esperibili contro la stessa.
B. a) Con ricorsi di data 7
rispettivamente 9 maggio 1996 i comuni di __________ e __________ sono insorti
davanti al Consiglio di Stato avverso la detta risoluzione, chiedendone il suo
annullamento. Gli insorgenti hanno sostenuto che nella loro giurisdizione non
erano ancora stati realizzati tutti i rifugi pubblici prescritti, per cui
l'utilizzazione dei contributi sostitutivi incassati dai privati per la
realizzazione di altre misure di protezione civile violava gli art. 2 cpv. 3
della legge federale sull'edilizia di protezione civile del 4 ottobre 1963
(LEPCi), 7 della relativa ordinanza (OEPCi) e 5 della legge di applicazione
alla legge federale sull'edilizia di protezione civile e relativa ordinanza del
7 novembre 1988 (LALEPCi). Tanto più che, come risultava dalla tabella
allestita dall'UPCi ed annessa alla risoluzione impugnata, per far eseguire i rifugi
pubblici necessari sul loro territorio i ricorrenti avrebbero dovuto spendere
un importo ben superiore a quello dei contributi incassati.
b) Fondandosi sugli art. 4 PAmm e 13 LALEPCi in data 22 maggio
1996 il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha trasmesso per competenza
a questo Tribunale i gravami.
c) Con osservazioni 12 luglio 1996 il Dipartimento delle
istituzioni, divisione degli affari militari e della protezione civile, ha sollecitato
la reiezione dei gravami. Delle stesse si dirà, per quanto necessario, nel
seguito. Il Consiglio di Stato non ha invece formulato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Prima di entrare nel
merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza (art. 3 PAmm). L'art. 55 cpv. 3 PAmm stabilisce che le decisioni del
Consiglio di Stato sono definitive se la legge non prevede il ricorso al Tribunale
amministrativo od al Gran Consiglio. Del pari, giusta l'art. 60 cpv. 1 PAmm il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato solo nei casi previsti
dalla legge.
1.2. Dall'art. 43 PAmm si desume inoltre che il ricorso é
dato solo contro le decisioni (cfr. sul concetto, da ultimo, RDAT II-1995 N. 69
consid. 1.1.): gli altri atti amministrativi non sono pertanto impugnabili.
- 2.1. Giusta l'art. 14 cpv.
2 LEPCi le decisioni di carattere non pecuniario delle autorità cantonali
possono essere impugnate presso il dipartimento federale di giustizia e
polizia, il quale decide definitivamente. Per l'art. 15 LEPCi invece sulle
pretese pecuniarie del Cantone o del comune o contro di essi fondate sulla
legge stessa decide l'autorità competente secondo la legislazione cantonale
(cpv. 1), contro la cui decisione é dato ricorso presso la commissione federale
di ricorso in materia di protezione civile (cpv. 3 1.a frase). Il giudizio di
quest'ultima può essere a sua volta impugnato con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (cpv. 3 2.a frase). La possibilità di
ricorrere innanzi alla commissione federale di ricorso in materia di protezione
civile contro le decisioni dell'autorità cantonale concernenti pretese pecuniarie
é stata introdotta nel contesto del potenziamento delle istanze giudiziarie amministrative
inferiori attuato tramite la modifica 4 ottobre 1991 della legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (RU 1992, 288): per quanto concerne lo specifico aspetto
dell'edilizia di protezione civile, la modifica é entrata in vigore il 1
gennaio 1995 (RU 1994, 2667).
2.2. A livello cantonale l'art. 12 LALEPCi dispone che contro
le decisioni di natura non pecuniaria delle autorità comunali e del
dipartimento é dato ricorso al Consiglio di Stato (cpv. 1 e 2), contro la cui
decisione é proponibile ricorso al dipartimento federale di giustizia e polizia
(cpv. 3). L'art. 13 LALEPCi stabilisce invece che sulle pretese pecuniarie
verso il comune e contro le decisioni del dipartimento circa le pretese
pecuniarie verso il Cantone é dato ricorso al Consiglio di Stato (cpv. 1 e 2),
contro la cui decisione é dato ricorso a questo Tribunale (cpv. 3).
- 3.1. I comuni ricorrenti
hanno indirizzato le loro impugnative al Consiglio di Stato, affermando la sua
competenza a decidere giusta gli art. 15 cpv. 1 LEPCi e 13 cpv. 1 LALEPCi,
poiché é in discussione una pretesa pecuniaria nei loro confronti. Il servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato ha trasmesso d'ufficio i gravami a questo
Tribunale, fondandosi sugli art. 4 PAmm e 13 LALEPCi.
3.2. I ricorrenti non contestano il principio circa la
realizzazione delle opere di protezione civile contemplate dalla risoluzione governativa
impugnata. Essi non mettono inoltre in discussione il loro finanziamento
tramite le partecipazioni di Confederazione, Cantone e comuni della regione
__________ __________ e __________. A quest'ultimo riguardo essi non criticano
nemmeno la percentuale di ripartizione stabilita nella tabella annessa alla
risoluzione impugnata: lo facessero - sia detto per completezza - l'esito delle
impugnative non muterebbe. I ricorrenti censurano la decisione governativa
nella misura in cui stabilisce che la loro partecipazione, alla stessa stregua
di quella degli altri comuni, ha luogo attingendo dai contributi sostitutivi
che essi hanno incassato dai proprietari di immobili: contributi che i ricorrenti,
interpretando gli art. 2 cpv. 3 LEPCi, 7 cpv. 4 OEPCi e 5 cpv. 3 LALEPCi,
sostengono invece debbano essere riservati in primo luogo per la realizzazione
completa dei rifugi pubblici nel comune.
3.3. Come hanno rettamente sostenuto i ricorrenti, la
risoluzione impugnata riguarda delle pretese pecuniarie verso i comuni; valesse
del resto il contrario non sarebbe nemmeno ipotizzabile la competenza di questo
Tribunale (art. 14 LEPCi, 12 LALEPCi). Pure correttamente ha agito il Servizio
dei ricorsi del Governo, trasmettendo d'ufficio i gravami a questo Tribunale:
poiché questi contestavano una risoluzione del Consiglio di Stato, questo non
poteva senz'altro considerarsi competente a decidere i medesimi. Dal momento
che, come detto, la risoluzione interessa delle pretese pecuniarie verso
svariati comuni, la sola autorità di ricorso che poteva entrare in linea di
conto giusta l'art. 13 cpv. 3 LALEPCi era dunque il Tribunale cantonale amministrativo.
Quest'ultima disposizione precisa tuttavia che l'impugnativa a questa Corte é
data solo quando il Consiglio di Stato ha agito quale autorità di ricorso e non
in veste di autorità di decisione. Donde l'incompetenza del Tribunale ad
evadere i gravami.
-
Conforta la soluzione
anzidetta la circostanza, messa in evidenza dal dipartimento nelle osservazioni
al ricorso ma già sostenuta dagli stessi insorgenti, secondo cui la risoluzione
governativa impugnata costituisce in realtà una decisione di concetto e di
massima in merito alle realizzazioni di protezione civile contemplate dalla
stessa, attuativa della procedura di esame per il sussidiamento cantonale
instaurata a partire dal 1992, "che prevede una prima decisione da
parte del Consiglio di Stato in fase molto anticipata (prima dell'inizio della
vera e propria progettazione)" (cfr. alla comunicazione del
dipartimento delle istituzioni del 17 novembre 1992 ai municipi ed agli
Esecutivi regionali della protezione civile, doc. 3 annesso alla risposta del
dipartimento). La determinazione del sussidio cantonale é difatti di competenza
del Governo (art. 2 e 10 LALEPCi). Tramite la risoluzione impugnata il Governo
non ha quindi inteso regolamentare in maniera vincolante e definitiva la
partecipazione dei comuni facenti parte della regione di protezione civile di
__________ e __________ per le costruzioni di protezione civile che verranno
realizzate a Tegna - come é stato spiegato al considerando che precede non é del
resto nemmeno competente a decidere su questo oggetto in prima istanza, ma solo
quale autorità di ricorso - bensì semplicemente prospettare loro, nel quadro di
una previsione in merito alle partecipazioni di Confederazione, Cantone e
comuni interessati, quella modalità di finanziamento in modo che ciascun comune
possa tenerne conto sia nell'ambito della pianificazione delle costruzioni di
protezione civile sul proprio territorio sia, più in generale, in quello
dell'assunzione di futuri impegni economici. Concretamente quindi su questo
punto la risoluzione governativa impugnata non ha indole coercitiva, in altre
parole non pregiudica il diritto dei comuni interessati di far capo ai
contributi sostitutivi di cui dispongono per la costruzione dei rifugi pubblici
sul loro territorio nell'attesa di essere chiamati a partecipare ai costi delle
opere di interesse regionale che si intende realizzare in futuro a __________.
Essa non costituisce, di conseguenza, nemmeno una decisione ai sensi dell'art.
43 PAmm (e 5 PA) e non é pertanto impugnabile.
-
Da quanto sopra discende
che i gravami devono essere dichiarati irricevibili. La tassa di giudizio deve
essere messa a carico dei comuni ricorrenti, intervenuti nella lite a tutela di
interessi economici propri, in ragione di metà ciascuno (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 13, 14 LEPCi, 7 OEPCi, 2, 10, 12, 13, LALEPCi, 1, 3, 4, 28, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono irricevibili.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster