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Numero d'incarto:
52.1996.107
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00107
Lugano
23 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 maggio 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la
decisione 17 aprile 1996, no. 1783, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le risoluzioni 17 e 30
novembre 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di
rettificare l'accesso allo stabile costruito sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
esperita
una visita in luogo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5 luglio 1993 il
municipio di Min__________sio ha rilasciato ai ricorrenti il permesso di
costruire uno stabile di 11 appartamenti su un fondo situato in via __________
(part. n. __________ RFD);
che il 28 dicembre seguente lo stesso municipio ha
autorizzato i ricorrenti a costruire una strada di accesso, larga 3 m,
sfociante ad angolo retto sulla predetta via;
che, conformemente all'art. 66 lett. b NAPR, il progetto approvato
prevedeva di realizzare in corrispondenza dell'intersezione, una piazzuola
larga 5 m e profonda altrettanto, raccordata al campo stradale sul lato S con
un raggio di curvatura di 3 m;
che, scostandosi dal progetto approvato, i ricorrenti hanno
realizzato una piazzuola larga soltanto m 3,20 ad una profondità di 5 m dal
ciglio stradale;
che con decisione 12 aprile 1995, confermata dal Consiglio di
Stato con giudizio del 28 dicembre seguente, il municipio di __________ si è
rifiutato di rilasciare un'autorizzazione in sanatoria per l'opera realizzata
abusivamente;
che con decisione 17 novembre 1995 lo stesso municipio ha ordinato
ai ricorrenti di rettificare l'accesso conformemente ai piani approvati nel
1993;
che con giudizio 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha
confermato l'ordine di ripristino, respingendo l'impugnativa contro di esso
inoltrata dai proprietari dell'opera abusiva;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ordine in
questione rispettasse compiutamente il principio di adeguatezza: ha quindi
escluso la possibilità di sostituirlo con una sanzione pecuniaria;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti
sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che, in sostanza, i ricorrenti ripropongono e sviluppano le
censure sollevate senza successo in prima istanza in relazione all'adeguatezza
del provvedimento di ripristino; postulano quindi che l'ordine censurato venga
sostituito da una sanzione pecuniaria;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il municipio di __________, senza formulare particolari osservazioni;
che dalle risultanze del sopralluogo esperito si dirà per
quanto necessario nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti
sono chiaramente date dagli art. 21 e 45 LE; il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che controverso è unicamente la questione a sapere se
l'ordine di rettifica impartito dall'autorità comunale configuri un provvedimento
inadeguato, ovvero lesivo del principio di proporzionalità e debba di
conseguenza essere sostituito da una sanzione pecuniaria fondata sull'art. 44
LE;
che, giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione
o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti
edilizi ed i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano
minime e senza importanza per l'interesse pubblico;
questa inflessione sottolinea l'esigenza di rispettare il
principio di proporzionalità;
che, a norma dell'art. 44 LE, ove la misura del ripristino
risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la sostituisce con una
sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al
vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore;
che l'adozione di una sanzione pecuniaria in luogo e vece di
un ordine di demolizione o di rettifica presuppone in ogni caso che le
differenze non siano talmente minime ed irrilevanti dal profilo dell'interesse
pubblico da far apparire inadeguato qualsiasi provvedimento di ripristino;
differenze minime e senza importanza per l'interesse pubblico non danno quindi
luogo nemmeno a sanzioni pecuniarie;
che, pur sottolineando l'esiguità dell'abuso commesso per rapporto
all'interesse pubblico tutelato dalle normative disattese, i ricorrenti non
chiedono formalmente che si prescinda da qualsiasi provvedimento di ripristino
in ossequio al principio di proporzionalità: essi si limitano infatti a
chiedere che l'ordine di ripristino venga sostituito da una sanzione
pecuniaria; da un certo profilo, sembrano quindi ammettere che la difformità
non sia talmente irrilevante da non giustificare nemmeno un provvedimento di
ripristino;
che, comunque, anche se i ricorrenti avessero espressamente
sollecitato l'annullamento puro e semplice dell'ordine impugnato siccome lesivo
del principio di adeguatezza, la richiesta avrebbe dovuto essere respinta,
poiché non si è in presenza di una violazione materiale talmente minima e senza
importanza per l'interesse pubblico da far apparire eccessivo qualsiasi ordine
volto a ristabilire una situazione conforme al diritto;
che le prescrizioni dell'art. 66 lett. b NAPR sulle
dimensioni minime delle piazzuole d'accesso tutelano infatti la sicurezza e la
fluidità della circolazione; la piazzuola serve infatti a permettere l'incrocio
di due veicoli in corrispondenza dell'intersezione, evitando inopportuni
arresti sulla strada principale; la norma è quindi sorretta da un significativo
interesse pubblico;
che anche il costruttore abusivo in mala fede può richiamarsi
al principio di proporzionalità per sottrarsi ad un ordine di demolizione o di
rettifica: deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso
accresciuto all'interesse pubblico postulante il ripristino di una situazione
conforme al diritto (DTF 108 I a 218 consid. 4 b; Mäder, Das
Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 661);
che, in concreto, la larghezza della piazzuola realizzata dai
ricorrenti è collegata a via __________ con un raggio di curvatura superiore a
quello prescritto; la sua larghezza decresce tuttavia rapidamente dagli
iniziali m 7.50 a soli m 3.20 ad una profondità di 5 m dall'intersezione con
via __________;
che ritenendo che una simile difformità giustificasse
l'adozione di un provvedimento di rettifica, l'autorità comunale non ha sopravvalutato
né l'importanza dell'interesse pubblico leso, né l'entità dell'abuso commesso;
il difetto è significativo, poichè rende difficoltoso l'incrocio di due veicoli
in corrispondenza dell'intersezione;
che il metro di giudizio applicato dal municipio non appare eccessivamente
severo; tanto meno quando si consideri che i ricorrenti, scostandosi dai piani
approvati, non hanno agito in buona fede;
che di conseguenza l'ordine impugnato sfugge alle censure di
inadeguatezza sollevate dai ricorrenti in relazione all'art. 43 LE;
che resta ancora da verificare se l'ordine di ripristino
debba essere sostituito da una sanzione pecuniaria;
che il sopralluogo ha evidenziato come la rettifica imposta
ai ricorrenti non sia tecnicamente impossibile: l'allargamento presuppone
soltanto un modico innalzamento del terreno sottostante;
che i costi preventivati dai ricorrenti (fr. 18'000.-) non
sono d'altro canto talmente alti da non potersi più collocare in un ragionevole
rapporto con il risultato divisato; anche da questo profilo, gli oneri che i
ricorrenti sono tenuti a sobbarcarsi per correggere il difetto non appaiono
insostenibili per rapporto all'interesse pubblico che il provvedimento
censurato intende tutelare: specie quando si consideri che i ricorrenti non
possono accampare alcuna valida giustificazione per l'abuso commesso;
che, in tali circostanze, il ricorso va senz'altro respinto,
addebitando ai ricorrenti le spese e la tassa di giustizia;
visti
gli art. 21, 43-45 LE; 66 NAPR di Minusio; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 900.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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