AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.97
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00097
DP 58/95
cm
Lugano
27 luglio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 14
febbraio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 gennaio 1995, no. 507, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione
10 marzo 1994 con cui il Municipio di __________ le ha negato la licenza
edilizia per l'ampliamento e il cambiamento di destinazione del canvetto
situato al mapp. n. __________ RFD __________, fuori dalla zona edificabile.
viste le risposte:
-
22
febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
-
1 marzo
1995 del Municipio di __________
-
2 marzo
1995 del Dipartimento del Territorio.
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________ è proprietaria di un canvetto in disuso,
situato in località __________ (part. __________ RFD), fuori della zona
edificabile, al centro di una vasta area boschiva. Lo stabile, abbandonato da
almeno un ventennio, si presenta in pessimo stato di conservazione: il tetto è
sfondato ed i muri sono in parte pericolanti.
B. Il 26 novembre 1992 la __________ ha chiesto al
municipio di __________ il permesso di riattare il vecchio canvetto, ampliandolo
parzialmente e traformandolo in casa d'abitazione. Alla domanda si è opposto il
Dipartimento del territorio, reputando insoddisfatte le condizioni poste dagli
art. 24 LPT e 75 LALPT per il rilascio del permesso necessario.
Fondandosi su tale preavviso il municipio di __________ ha respinto
la domanda con decisione del 24 gennaio 1994.
C. Con giudizio 24 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso
interposta dalla __________.
Il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto del
Dipartimento del territorio, escludendo nel contempo che il permesso potesse
essere rilasciato in forza di una convenzione stipulata nel 1978 fra la
ricorrente ed il municipio di __________, con cui veniva autorizzata la
riattazione del canvetto.
D. La soccombente impugna ora la predetta risoluzione
governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio della licenza.
Essa sostiene che in realtà non vi é nessun cambiamento di destinazione,
dato che il canvetto in questione non é mai stato un ritrovo pubblico vero e
proprio. Ribadisce che l'intervento non osta ai disposti di cui all'art. 24
LPT, dato che l'edificio si trova incluso nella lista elaborata dal comune dei
rustici "meritevoli di conservazione". Lamenta inoltre una lesione
del diritto di essere sentiti, per il fatto che le autorità cantonali si sono
rifiutate di esperire un sopralluogo in contraddittorio.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio
di Stato e il Dipartimento del Territorio; quest'ultimo osserva che l'intervento
progettato esula dal concetto di trasformazione ammissibile dell'art. 75 LALPT,
visto che stravolge la tipologia e i contenuti architettonici della costruzione
originaria.
Da parte sua il municipio di __________, segnala che lo
stabile attuale rischia il crollo per la sua totale incuria; propone pertanto
di concedere alla ricorrente la facoltà di procedere ad una ristrutturazione.
F. Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà
semmai nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
- La competenza del Tribunale cantonale amministrativo,
la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa
sono pacificamente date (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili,
possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o
il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista
per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige
un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono
interessi preponderanti (lett. b).
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione,
la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto
compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art.
24 cpv. 2 LPT).
Fondandosi su quest'ultima norma, il legislatore cantonale ha
ammesso la possibilità di rilasciare in via eccezionale permessi per la
trasformazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione in cui sono ubicati, qualora l'intervento risulti
indispensabile per la continuazione dell'uso attuale e compatibile con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata sugli art. 24 cpv. 2
LPT e 75 LALPT, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo,
sia dal profilo quantitativo. Deve insomma essere tale da non alterare in modo
significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle
facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT é infatti soltanto quello di
permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori dalla zona
edificabile.
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24
cpv. 1 LPT (cfr. Commento alla LPT, ad. art. 24 n. 29; Aemisegger, Leitfaden
zum RPG pag. 95; DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
- Nell'evenienza concreta è di meridiana evidenza che il
controverso intervento non può essere autorizzato né ai sensi dell'art. 24 cpv.
1 LPT, né a quelli dell'art. 75 LALPT.
3.1. Per quanto attiene al requisito dell'ubicazione
vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT), nulla giustifica in effetti il rilascio
di un permesso per trasformare in abitazione un antico canvetto/grotto situato
fuori dalla zona edificabile nel bel mezzo di un bosco. La destinazione che
verrebbe assegnata all'opera non esige affatto simile ubicazione (DTF 102 Ib
79; 99 Ia 338; Rep. 1982 313).
Irrilevante è la circostanza che l'edificio in passato possa
esser stato utilizzato per alloggiarvi persone che erano in qualche modo legate
al vicino sanatorio.
Insoddisfatto è pure il requisito posto dall'art. 24 cpv. 1
lett. b LPT: non v'è invero chi non veda come l'interesse alla tutela del bosco
prevalga sul contrastante interesse della ricorrente a recuperare il vecchio
canvetto.
3.2. L'autorizzazione va comunque negata anche nella misura
in cui si voglia assimilare l'intervento ad una semplice trasformazione
parziale dello stabile preesistente. Contrariamente a quanto esige l'art. 75
LALPT la ristrutturazione non appare invero indispensabile per assicurare la
continuazione dell'utilizzazione attuale, rispettivamente dell'uso precedente.
3.3 L'autorizzazione andrebbe infine negata quand'anche si volesse
intendere il progettato intervento come una ricostruzione di un edificio andato
distrutto. L'art. 76 LALPT precisa infatti che la ricostruzione é possibile
solo mantenendo volume e destinazione precedenti la demolizione, circostanza,
questa, che nella fattispecie non si avvera dato che il progetto implica un
ampliamento dell'edificio e un radicale cambiamento della sua precedente
destinazione.
- In definitiva, la prevista trasformazione non può
essere autorizzata per alcun motivo.
Anche la convenzione sottoscritta nel 1978 tra la __________
(alla quale é in seguito succeduta la __________) e il comune di __________,
che prevedeva l'obbligo per la prima di mantenere lo stabile __________, non
può modificare tale conclusione.
A parte il fatto che l'insorgente ha manifestamente disatteso
quest'obbligo, lasciando decadere la costruzione per incuria, non si può certo
pretendere che lo stesso abiliti la __________ a trasformare il canvetto, in
una casa di abitazione. In realtà, il termine manutenzione deve essere compreso
nel suo esatto significato, vale a dire quello di mantenimento della sostanza
edilizia così com'é (o meglio com'era), senza aggiunte o modifiche di ordine
qualitativo e/o quantitativo.
Il fatto che i precedenti e attuali proprietari dello stabile
lo abbiano lasciato decadere senza effettuare, per decenni, nessuna opera di
manutenzione, non può certo ora obbligare le autorità a rilasciare loro delle
autorizzazioni in contrasto con le normative applicabili per l'edificazione
fuori zona edificabile.
Né infine può giovare alla ricorrente la sorprendente
previsione di includere l'edificio nell'inventario dei rustici meritevoli di conservazione:
l'inventario in questione deve infatti ancora essere approvato dall'autorità
competente prima di poter esplicare l'effetto desiderato.
Per il che, il ricorso deve essere respinto.
- Spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi
motivi,
visti gli art. 22, 24, 36 LPT; 71,
72, 75, 76 LALPT; 21 e 52 LE 1991; 3, 18, 28, 60, 61 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Tassa di giustizia e spese di fr. 1'000.-- (mille) sono
a carico della ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster