AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.89
Data decisione, Autorità:
23.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00089
DP 54/95
cm
Lugano
23 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 febbraio
1995 del
Comune di __________
rappr. dal __________
contro
la risoluzione 24 gennaio 1995, no. 497, del Consiglio di
Stato che ha accolto il ricorso 4 luglio 1994 di __________ avverso la decisione
su reclamo 21 giugno 1994 del municipio di __________ in materia di
imposizione della tassa d'uso della fognatura per l'anno 1994 relativa ad
un'abitazione al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ é proprietario di due abitazioni appena
costruite ai sub A) e B) del mapp. __________ del comune di __________, stimate
fr. 170'000.-- ciascuna.
B. a) Ad una data non precisata della primavera del 1994
il municipio di __________ ha emesso a carico di __________ a la tassa d'uso
della fognatura per l'anno 1994, calcolata in applicazione dell'art. 26 cpv. 3
del regolamento delle canalizzazioni (RC) e della relativa Ordinanza di
applicazione, ossia nella misura del 0,4 % del valore ufficiale di stima
dell'elemento allacciato alla canalizzazione. La tassa assommava pertanto a fr.
680.-- per la prima abitazione (fattura n. 445/94) ed a fr. 681.-- per la seconda
abitazione (fattura n. 446/94).
b) Il 30 maggio 1994 __________ ha presentato reclamo avverso
la predetta imposizione. Premesso che le due abitazioni presentavano un unico
allacciamento alla canalizzazione comunale, egli ha rilevato che, trattandosi
di nuove costruzioni, la loro stima era superiore a quella degli altri stabili
allacciati nel comune. Egli ha quindi sollecitato una riduzione
dell'imposizione a fr. 680.-- per entrambe le abitazioni. E questo fintanto che
il comune non avesse introdotto il calcolo della tassa sulla base del consumo
effettivo di acqua potabile. Con scritto 16 giugno 1994 __________ ha inoltre
invocato l'applicabilità in suo favore dell'art. 11 cpv. 3 del decreto esecutivo
concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3
febbraio 1977 (in seguito: DE 1977), giusta il quale quando vi é una manifesta
divergenza tra la tassa calcolata secondo i criteri definiti al cpv. 2 della
stessa disposizione e l'uso degli impianti la tassa deve essere
proporzionalmente aumentata o diminuita.
c) Con decisione 21 giugno 1994 il municipio di __________ ha
respinto il reclamo, confermando nel contempo la bontà dei criteri di imposizione
sanciti all'art. 26 RC.
C. a) __________ ha impugnato quella decisione con ricorso
4 luglio 1994 al Consiglio di Stato, domandando una riduzione della tassa d'uso
della fognatura concernente la seconda abitazione. E questo in applicazione
dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977.
b) Con risoluzione 24 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso. Affermata la legittimità di principio dell'imposizione della tassa
d'uso delle canalizzazioni sulla scorta del valore della stima ufficiale, esso
ha considerato che la circostanza secondo cui le abitazioni del ricorrente
fossero stimate in misura maggiore degli altri immobili ubicati nel comune non
bastava per rendere applicabile - sotto l'aspetto del principio
dell'uguaglianza - l'art. 11 cpv. 3 DE 1977, dal momento che le stime di tutti
i fondi devono essere periodicamente aggiornate.
D. a) __________ é insorto avverso la predetta risoluzione
con ricorso 7 settembre 1994 davanti a questo Tribunale, ribadendo ed ampliando
i motivi già avanzati nella precedente sede ricorsuale. Egli ha ricordato
inoltre come sua moglie pagava una tassa annua d'uso delle canalizzazioni di
soli fr. 240.-- in quanto proprietaria di una casa d'abitazione al mapp.
__________, stimata fr. 60'000.--, sebbene quello stabile disponeva di due appartamenti
(complessivamente due cucine e due bagni con WC). Per una sola abitazione al
mapp. __________, ciascuna composta da un solo appartamento (una cucina e due
bagni con WC), egli era invece chiamato a sopportare un'imposizione di fr.
680.--, ossia di quasi tre volte superiore.
b) Con sentenza 23 novembre 1994 questo Giudice ha accolto il
ricorso di __________. Premesso che l'impugnativa poteva concernere solo la
tassa d'uso concernente la seconda abitazione, oggetto della fattura n. 446/94,
di fr. 681.-- (concretamente l'abitazione al sub. B) del mapp. __________, il
Tribunale ha considerato quanto segue:
"
...
- 2.1. Il
proprietario di un fondo allacciato agli impianti di evacuazione e depurazione
delle acque deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110
cpv. 1 LALIA). La tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell' uso
degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura
integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la
manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA). In principio quindi, nel nostro
Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di
acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore
di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento
delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi
(art. 11 cpv. 2 DE 1977). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la
tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti
la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DE
1977).
2.2. Il
RC di __________ ricalca il quadro impositivo fissato a livello cantonale. Esso
prevede infatti che la tassa d'uso, da prelevare conformemente all'art. 110 LALIA
(art. 26 cpv. 1 RC), consiste in un importo variabile tra il 0,3% ed il 0,6%
del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto un
minimo di fr. 50.-- (art. 26 cpv. 3 RC). La tassa d'uso é fissata annualmente
tramite ordinanza municipale in funzione dei risultati d'esercizio previsti
(art. 26 cpv. 2 RC). Giusta infine l'art. 26 cpv. 6 RC, quando vi sia una
manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 3 della stessa
disposizione e l'intensità d'uso degli impianti, il municipio deve aumentare o
diminuire proporzionalmente la tassa.
2.3. Il
ricorrente eccepisce la sussistenza, a suo beneficio, dei requisiti di applicazione
dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977, ripreso all'art. 26 cpv. 6 RC. E questo per il
motivo che lo stabile al sub. B) del mapp. __________, di recente costruzione
ed oggetto di stima in sede di F.N. II. sem. 1992, é stimato in misura nettamente
superiore agli altri stabili allacciati alla rete delle canalizzazioni, la cui
ultima stima a seguito di revisione generale é entrata in vigore il 1 gennaio
1979. Concretamente quindi il ricorrente solleva una violazione del principio
della proporzionalità, che nella terminologia comunemente invalsa in materia di
tasse prende il nome di equivalenza (DTF 111 Ia 326 cons. 7 = RDAT 1986 N. 38
pag. 67): giusta detto principio l'importo di una tassa non deve eccedere il
valore oggettivo della prestazione di cui costituisce il corrispettivo (Grisel,
Traité de droit administratif suisse, pag. 612). Va inoltre da sé che una eventuale
disattenzione del principio della proporzionalità costituisce nel contempo, nel
caso di specie, una lesione del principio di uguaglianza.
2.4.
Nell'ambito della determinazione delle tasse dottrina e giurisprudenza
riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici,
dedotti dall'esperienza (Grisel, ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwal-tungsrechtsprechung, Nr. 110 B V). Il ricorso a detti
criteri, di cui fa uso anche l'art. 26 cpv. 3 RC, costituisce in effetti un'irrinunciabile
necessità, soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle
tasse. Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato
ossequiato basta quindi che la tassa - calcolata secondo criteri schematici -
appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio
dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (Grisel,
ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann, ibidem). Detta considerazione, che permette
di tenere debitamente conto di singole situazioni eccezionali, è recepita in
modo chiaro agli art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC. Il valore di stima di
un immobile é infine riconosciuto quale valida base di calcolo per la
determinazione della tassa d'uso delle canalizzazioni, per lo meno quando i
fondi allacciati non dispongono - com'é il caso a __________ - di contatori
dell'acqua potabile (cfr. in particolare Stuedeli, Rapport sur les
contributions des proprietaires fonciers et les taxes relatives aux équipements
techniques, Mémoire N. 18 edito dall'ASPAN, pag. 75, lett. B), c); inoltre RDAT
1984 N. 43 consid. G, Grisel, op. cit., pag. 612 seg. e relativi riferimenti;
Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 445 e relativi riferimenti).
- 3.1. Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che la situazione in cui il ricorrente dichiara
di trovarsi non presenta in verità le caratteristiche di eccezionalità
legittimanti l'applicazione a suo favore della deroga istituita agli art. 11
cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC. Esso ha segnatamente considerato che, trascorso
il periodo di validità decennale (nella pratica però ben più lungo), tutti gli
stabili sono oggetto di una revisione generale e contemporanea delle stime. In
sostanza, il Governo ha ritenuto che una maggior stima del fabbricato al mapp.
__________ sub. B) rispetto agli altri e dovuta al fatto che il primo é stato
stimato nel 1992 e i secondi oltre 15 anni prima possa legittimare, a titolo
transitorio (e cioè fino alla prossima revisione generale delle stime), un
maggior aggravio in materia di tassa d'uso delle canalizzazioni del ricorrente
rispetto agli altri proprietari. Questa tesi può tuttavia essere seguita e
tutelata solo nella misura in cui il maggior aggravio a carico del ricorrente
rispetto agli altri proprietari non appaia manifesto. Varcato quel limite
scatta infatti per l'autorità l'obbligo di ridurre la tassa d'uso in
applicazione proprio degli art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC. E questo allo
scopo di ragguagliare la tassa d'uso delle canalizzazioni all'intensità d'uso
degli impianti, come vuole l'art. 110 cpv. 2 LALIA (cfr. RDAT 1984 N. 43 cit.,
consid. G in fine). Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di accertare
quella circostanza decisiva. Esso non ha segnatamente stabilito a quanto
assommino la tasse d'uso delle canalizzazioni percepite dal comune di
__________ presso i proprietari di stabili che gravano gli impianti di evacuazione
e depurazione delle acque con un'intensità paragonabile all'abitazione del
ricorrente al sub. B) del mapp. __________. Ora, la mancanza di quegli
accertamenti appare tanto più inspiegabile se si tien conto delle prove offerte
dal ricorrente, secondo cui a parità circa di intensità d'uso degli impianti
sua moglie paga, in quanto proprietaria del mapp. __________, una tassa annua
d'uso delle canalizzazioni di fr. 240.--, pari quindi ad un terzo circa di
quanto egli sia chiamato a versare in quanto proprietario dell'abitazione al
mapp. __________ sub. B): e questo semplicemente perché lo stabile della moglie
(riattato precedentemente alla revisione generale delle stime in vigore dal 1
gennaio 1979) é stimato fr. 60'000.--, la casa al mapp. __________ sub. B) invece
fr. 170'000.--.
3.2.
Omettendo di accertare i fatti rilevanti, il Governo non ha chiaramente potuto
procedere, di conseguenza, ad una debita verifica circa la ricorrenza degli
estremi di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC: esso si é infatti
precluso la possibilità di eseguire un confronto tra la tassa d'uso dovuta dal
ricorrente e quelle pagate dagli altri proprietari, così da potersi determinare
circa la sussistenza di una sproporzione manifesta tra quei tributi implicante
un obbligo di riduzione della tassa reclamata dal comune di __________ da
__________ in ossequio alle predette disposizioni ed in omaggio ai principi
della proporzionalità e dell'uguaglianza. Il giudizio impugnato deve dunque essere
annullato e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato medesimo affinché emetta
una nuova decisione previo accertamento della fattispecie (art. 65 cpv. 2
PAmm).
..."
E. Con decisione 24 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha
indi accolto il ricorso 4 luglio 1994 di __________ con la seguente motivazione
(cfr. consid. 7):
"7. Ritornando
alla fattispecie in esame, come rilevato in precedenza, a __________ vige il
sistema della determinazione della tassa d'uso fognatura fondato sul valore di
stima dell'immobile allacciato (art. 26 Regolamento).
Il
Tribunale cantonale amministrativo nella sua sentenza DP 254/94 del 23 novembre
1994 ha sottolineato che il sistema delle stime, con conseguente rischio di
maggiore aggravio della tassa d'uso per un utente rispetto ad altri proprietari
poiché il suo immobile è stato realizzato e stimato di recente, è ammissibile
nella misura in cui il maggiore aggravio non appaia manifesto.
Oltre
questo limite infatti scatta per l'autorità l'obbligo di ridurre la tassa d'uso
in applicazione degli art. 11 cpv. 3 DELALIA e 26 cpv. 6 Regolamento.
Ciò
deve essere fatto per conformare la tassa all'uso fatto degli impianti, così
come stabilito dall'art. 110 cpv. 2 LALIA (RDAT 1984 no. 43).
Nel
caso di __________, questa situazione di manifesto maggiore aggravio per il
signor __________ è data, in particolare se si prende in considerazione la
prova apportata dallo stesso ricorrente relativa alla tassa pagata (fr. 240.--)
per l'abitazione di proprietà della moglie (mapp. no. __________), la cui stima
risale si al 1979, ma che presenta una situazione di uso degli impianti di evacuazione
e depurazione delle acque pressoché identica a quella dell'abitazione di cui al
mapp. no. __________ sub. B (numero di cucine e bagni con WC).
Da
quanto esposto consegue che l'impugnata imposizione deve essere annullata,
fermo restando la possibilità per il municipio di __________ di emettere una
nuova tassa per l'immobile di cui al mapp. no. __________ sub. B, dopo avere
verificato a quanto assommino le tasse d'uso fognatura percepite presso i
proprietari di stabili che utilizzano in maniera analoga gli impianti di evacuazione
e depurazione delle acque rispetto all'immobile del ricorrente."
Il Consiglio di Stato ha di conseguenza annullato la
decisione su reclamo 21 giugno 1994 del municipio di __________ nella misura in
cui fissava la tassa d'uso della fognatura per l'anno 1994 relativa
all'abitazione al sub. B del mapp. __________.
F. Con ricorso 10 febbraio 1995 il comune di __________ é
insorto avverso la predetta decisione governativa innanzi al Tribunale
amministrativo, al quale ha domandato di annullarla. Esso mette in primo luogo
in rilievo che il Consiglio di Stato, "pur non portando nuovi elementi
rispetto a quelli conosciuti", ha ora deciso a favore delle tesi di
__________. Il comune mette inoltre in evidenza, citando tre esempi, che nel
comune vi sono parecchi altri proprietari di abitazioni che pagano una tassa
d'uso nell'ordine di quella pretesa verso il resistente. Infine che giusta
l'art. 11 cpv. 3 DE 1977 la tassa deve essere diminuita solo quando sussista
una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 2 della stessa
disposizione e l'intensità d'uso degli impianti: non invece tra la tassa
calcolata secondo il metodo suddetto e il valore di stima. Il comune chiede
pure, in via subordinata, che venga stabilito un metodo di calcolo a valere per
tutti i casi simili a quello qui litigioso.
Tanto __________ quanto il Consiglio di Stato hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1
LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LOC). La legittimazione del
comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è di conseguenza
ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base della
documentazione agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Come risulta dall'esposizione dei fatti, il
Consiglio di Stato non ha minimamente ossequiato le istruzioni vincolanti che
il Tribunale aveva disposto nella sentenza 23 novembre 1994. Il Governo non ha
infatti stabilito a quanto assommano le tasse d'uso delle canalizzazioni
percepite dal comune di __________ presso i proprietari di stabili che gravano
gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque con un'intensità
paragonabile all'abitazione del ricorrente. In assenza di quell'accertamento il
Governo non ha quindi potuto procedere alla debita verifica circa la ricorrenza
degli estremi di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC.
2.2. Per giustificare l'esito del giudizio impugnato - questa
volta completamente opposto a quello della risoluzione 24 agosto 1994 - il
Consiglio di Stato si é invero appoggiato alla sola prova offerta dal
ricorrente, secondo cui a parità circa di intensità d'uso degli impianti sua
moglie paga, in quanto proprietaria del mapp. __________, una tassa annua d'uso
delle canalizzazioni di fr. 240.--, ossia un terzo circa di quanto egli sia
chiamato a versare in quanto proprietario del mapp. __________ sub. B). Quel ragionamento
appare tuttavia inspiegabile. In effetti se, ai fini del giudizio, il Tribunale
avesse considerato decisiva quella offerta di prova - che é comunque servita al
Tribunale per invalidare il giudizio governativo 24 settembre 1994 - esso lo
avrebbe detto già nella sentenza 23 novembre 1994, senza rinviare gli atti al
Governo per ulteriori accertamenti.
- 3.1. Sulla scorta di quanto precede il Tribunale é
costretto ad annullare anche la risoluzione governativa 24 gennaio 1995 ed a
retrocedere gli atti al Consiglio di Stato affinché ossequi infine la sentenza
di rinvio 23 novembre 1994, emettendo un nuovo giudizio previo accertamento
della fattispecie. Il Consiglio di Stato dovrà pertanto: 1) effettuare una
campagna di accertamento del valore di stima al 1 gennaio 1979 delle abitazioni
con caratteristiche analoghe a quelle del ricorrente; 2) eseguire un confronto
tra la tassa d'uso pagata dai proprietari di dette abitazioni e quella pagata
dal ricorrente, così da potersi determinare circa l'eventuale sussistenza di
una sproporzione manifesta tra quei tributi implicante un obbligo di riduzione
della tassa dovuta da __________ a in applicazione degli art. 11 cpv. 3 DE 1977
e 26 cpv. 6 RC ed in omaggio ai principi della proporzionalità e
dell'uguaglianza; 3) nel caso in cui effettivamente sussistesse una manifesta
sproporzione, stabilire in quale misura la tassa dovuta da __________ debba
essere ridotta (ad esempio di 1/3, ½ ecc.:) affinché di citati principi di
rango costituzionale siano rispettati: é invece escluso l'annullamento
della tassazione impugnata ed il rinvio degli atti al municipio di __________
per una nuova decisione.
3.2. Sia infine rammentato all'intenzione del solo Consiglio
di Stato che la disattenzione delle istruzioni di cui alle sentenze di rinvio,
che purtroppo il Tribunale ha dovuto riscontrare in talune recenti risoluzioni
governative concernenti oggetti analoghi, potrà comportare solo l'annullamento
di queste ultime. Tenga inoltre presente il Governo che, dopo un'istruttoria,
alle parti deve sempre essere concesso il diritto di esprimersi sulle
risultanze della stessa (art. 52 PAmm).
- Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art.
28 PAmm).
Per questi
motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC; 110
LALIA; 11 DE 1977; 18, 28, 46 PAmm, nonché il RC di __________
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. La risoluzione 24 gennaio 1995 (n. 497) del Consiglio di
Stato è annullata;
§§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché
emetta un nuovo giudizio previo accertamento della fattispecie
-
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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