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Numero d'incarto:
52.1995.63
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00063
DP 40/95
cm
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di interpretazione 30 gennaio
1995 della
rappr.
da: avv. __________
in relazione alla sentenza 21 dicembre 1992 con cui
il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso
inoltrato dall'istante contro la decisione 11 agosto 1992 con cui il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla stessa
ricorrente avverso le condizioni poste dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni
e dal municipio di __________ nel permesso rilasciato per la costruzione di
un complesso turistico in località __________;
viste le risposte:
-
15 febbraio 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
17 febbraio 1995 del municipio di
__________;
-
27 marzo 1995 del Consiglio di
Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisioni del 10
ottobre 1991 e del 29 gennaio 1992 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni
ed il municipio di __________ hanno rilasciato alla __________ il permesso di
costruire un complesso turistico in località __________ (part. no. __________
RFD);
che l'autorizzazione
cantonale era subordinata alla condizione che venisse presentato un progetto
speciale per allacciare le costruzioni alla rete delle canalizzazioni prevista
dal Piano di utilizzazione del __________ in via di adozione; la stessa condizione
era ripresa dalla licenza edilizia;
che con sentenza 21
dicembre 1992 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 11 agosto 1992 con cui
il Consiglio di Stato aveva confermato la predetta condizione, respingendo
l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla stessa società;
che con quel giudizio
questo Tribunale ha annullato le predette clausole, riformandole "nel senso
che il permesso di costruzione è subordinato all'approvazione da parte del
Dipartimento del territorio di un impianto autonomo per il trattamento delle
acque conforme alle esigenze illustrate al considerando n. 3";
che con sentenza 14
dicembre 1993 il Tribunale federale ha respinto a sensi dei considerandi il
ricorso di diritto amministrativo inoltrato dal comune di __________ contro il
predetto giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
che con l'istanza 30
gennaio 1995 la __________ ha chiesto a questo Tribunale di indicarle se la
licenza edilizia rilasciatale sub condicione è immediatamente utilizzabile o se
invece deve essere ancora integrata dall'approvazione dell'impianto autonomo
per il trattamento delle acque;
che il Consiglio di Stato ha
rinunciato a presentare osservazioni, mentre il Dipartimento del territorio,
Sezione della pianificazione urbanistica, si è limitato a rilevare di aver
fornito alla __________ tutte le indicazioni necessarie per allestire il progetto
dell'impianto per il trattamento delle acque;
che il municipio di
__________ rileva che da parte sua nulla osta alla messa in atto dei permessi,
mentre la LSPN (già opponente) reputa che la licenza non sia operativa sintanto
che non venga integrata dal permesso per l'impianto di depurazione;
Considerato, in
diritto
che giusta l'art. 40 PAmm,
quando in una decisione si riscontrino dispositivi ambigui, incompleti od
oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l'autorità a
richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica;
che nel caso in esame, il
dispositivo della sentenza 21 dicembre 1992 stabilisce con sufficiente
chiarezza che l'autorizzazione cantonale 10 ottobre 1991 e la licenza edilizia
29 gennaio 1992 sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento del
territorio di un impianto autonomo per il trattamento delle acque di scarico
conforme all'attuale stato della tecnica e rispondente
alle esigenze di protezione della captazione di acqua potabile evidenziate
dagli studi condotti dall'IGC (cfr. STA citata, consid. 3);
che non v'è quindi dubbio
che il permesso in oggetto non è utilizzabile sintanto che non verrà integrato
dall'approvazione mancante;
che, a scanso di equivoci,
va comunque tenuto presente che il termine di validità del permesso non è
quello biennale previsto dall'art. 14 LE 1991, ma quello annuale fissato
dall'art. 47 LE 1973;
che in quest'ordine di
idee va altresì considerato che tale termine inizierà a decorrere dal momento
in cui l'autorità avrà definitivamente approvato l'impianto di depurazione
delle acque di scarico;
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 40 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza è evasa come ai
considerandi.
-
Non si prelevano né spese né
tassa di giustizia.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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