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Numero d'incarto:
52.1995.61
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00061
DP 38/95
cm
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 10 gennaio 1995, no. 34, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 23 agosto 1994 con cui il municipio di __________ ha
autorizzato __________ a costruire una strada sulle part. no. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ RF;
viste le risposte:
-
17 febbraio 1995 del Comune di
__________;
-
17 febbraio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
27 febbraio 1995 di __________;
-
28 febbraio 1995 del Dipartimento
del territorio;
preso atto della replica 24 aprile 1995 di __________:
viste le dupliche:
-
11 maggio 1995 di __________;
-
11 maggio 1995 del Comune di
__________;
-
15 maggio 1995 del Dipartimento del
territorio;
-
19 maggio 1995 del Consiglio di
Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 marzo 1993 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una strada
privata a cavallo del confine fra le part. no. __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ RF in località __________ (zona R2A). Il tracciato
dell'opera viaria lunga circa 160 m e larga m 3.50 (salvo una strozzatura di m
2.50) ricalcava grosso modo quello della strada di servizio no. 44 prevista dal
nuovo PR.
Alla domanda si è opposto __________, proprietario della
part. no. __________ RF, confinante con il ciglio a monte della strada.
L'opponente eccepiva la picchettazione (a suo avviso insufficiente), la
pendenza del tratto iniziale (a suo avviso eccessiva), l'edificazione a confine
lungo il suo fondo (anziché a 3 m) e la violazione sui diritti di passo sul
percorso pedonale che collega la sua abitazione alla pubblica via.
B. Il 23 agosto 1994 il
municipio di __________ ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza
richiesta, subordinandola a diverse condizioni, fra cui quella di apportare
alcune modiche correzioni al tracciato della strada e di gravarla con una
servitù di passo a favore del comune per il transito degli automezzi di
servizio.
C. Con giudizio 10 gennaio 1995
il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro
di essa inoltrato dall'opponente.
Disattese le eccezioni di natura procedurale sollevate
dall'insorgente con riferimento al diritto di essere sentito e sancita l'inapplicabilità
della LStr, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera in contestazione non
violasse né le disposizioni di PR concernenti la strada di servizio prevista
dal piano del traffico, né le norme relative alle distanze da confine.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullata assieme alla controversa licenza.
In via preliminare, l'insorgente rimprovera alle precedenti
istanze di aver violato il suo diritto di essere sentito, impedendogli di
compulsare le NAPR, di prendere posizione sulla servitù gravante la strada e di
rendersi esattamente conto dell'opera in base ad un'adeguata picchettazione.
Nel merito ritiene invece che la strada gli imponga oneri di
arretramento costitutivi di espropriazione materiale, non rispetti le distanze
dal confine a valle del suo fondo, sovverta illegittimamente l'assetto della
scalinata __________ e leda il suo diritto di passo sulle part. no. __________,
__________, __________, __________ e __________RFD.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che rinuncia a formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________
ed il rilasciatario della licenza, che contestano partitamente le tesi
dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
F. In sede di replica e di
dupliche, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi,
allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date dagli art. 21 LE, 43
e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove
chieste dall'insorgente (sopralluogo, testi) non appaiono invero atte a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti o circostanze
rilevanti per il giudizio.
- In questa sede, il
ricorrente ha potuto prendere piena conoscenza delle NAPR e della convenzione
di servitù stipulata fra il comune ed i proprietari della strada.
Le eccezioni che solleva in relazione al suo diritto di
essere sentito possono quindi ritenersi sanate.
- Infondate sono le critiche
che il ricorrente rinnova in questa sede con riferimento alla picchettazione
dell'opera avversata.
La picchettazione dell'asse stradale, nelle particolari
circostanze del caso concreto, appare sufficiente. La picchettazione del ciglio
non avrebbe invero permesso al ricorrente di esercitare i suoi diritti di
difesa meglio di quanto non gli permettano di fare i piani costruttivi annessi
alla domanda di costruzione.
Anche da questo profilo, l'impugnativa va quindi disattesa.
- Fondate appaiono invece le
contestazioni di fondo che l'insorgente ripropone confusamente anche davanti a
questo Tribunale in relazione all'intera procedura di rilascio del permesso di
costruzione ed alla legittimità della licenza che ne è scaturita.
4.1. L'art. 19 cpv. 2 LPT obbliga l'ente pubblico ad
urbanizzare tempestivamente le zone edificabili, dotandole delle necessarie
infrastrutture (accessi, allacciamenti).
Tale obbligo non conferisce tuttavia al proprietario un
diritto soggettivo all'urbanizzazione dei suoi fondi (cfr. DFGP, Commento alla
LPT, ad art. 19 N 20 lett. a e 42 seg.). Per porre rimedio ad eventuali ritardi
dell'ente pubblico nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'art. 19
cpv. 3 LPT ha quindi lasciato al diritto cantonale la facoltà "di
prevedere che i proprietari fondiari provvedano da sé all'urbanizzazione dei
fondi". Allo scopo di assicurare una razionale utilizzazione del
territorio, il legislatore federale ha tuttavia disposto che tali interventi
avvengano "secondo i piani approvati dall'ente pubblico".
Il diritto cantonale può prevedere che siano i proprietari ad
assumersi in proprio l'esecuzione degli impianti di urbanizzazione o lasciare
che sia l'ente pubblico a provvedere al necessario a spese dei proprietari
(cfr. DFGP, op. cit., ad art. 19 N 44). In ogni caso gli impianti di
urbanizzazione devono essere realizzati secondo i piani approvati dall'ente
pubblico.
4.2. Il diritto cantonale regola l'urbanizzazione dei fondi
agli art. 77-82 LALPT.
Determinante ai fini del presente giudizio è l'art. 79 LALPT
che affida al comune il compito (non delegabile) di realizzare le opere di
urbanizzazione nell'ordine e in termini fissati dal programma di realizzazione
e secondo le modalità dei progetti generali (art. 78 cpv. 2 LALPT), allestiti
dal municipio (art. 78 cpv. 1 LALPT) ed adottati dalle istanze competenti
secondo le leggi speciali concretamente applicabili (art. 78 cpv. 3 LALPT).
Della facoltà concessa ai cantoni dall'art. 19 cpv. 3 LPT, il
legislatore cantonale ha fatto uso disponendo che i proprietari di fondi
inclusi in una zona edificabile, ma non nel programma immediato di
realizzazione delle opere di urbanizzazione possano chiedere al comune "di
anticipare l'esecuzione dell'urbanizzazione secondo il progetto generale",
(art. 80 LALPT), "anticipando le spese di progettazione, di esecuzione e
di direzione dei lavori, di finanziamento, nonché le indennità di espropriazione
e le spese di procedura" (art. 81 LALPT).
Promotore delle opere di urbanizzazione, anche in questi
casi, rimane il comune. I proprietari dei fondi possono soltanto anticipare le
spese. Non possono provvedere direttamente alla realizzazione delle
infrastrutture previste. "Si è infatti ritenuto importante che anche
nell'eventualità dell'anticipo, l'ente pubblico si occupasse autonomamente di
tutti gli aspetti realizzativi e diventasse, sin dall'inizio, proprietario
delle opere "(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente la LALPT,
del 31 marzo 1987, in RVGC 1990, sess. ord. prim., vol. 2, pag. 819).
4.3. Nel caso in esame, la procedura seguita dal municipio di
__________ e la licenza che ne è scaturita violano manifestamente i principi
appena illustrati.
Abdicando al compito indelegabile di realizzare le opere di
urbanizzazione previste dal piano del traffico, l'autorità comunale ha infatti
rilasciato al resistente il permesso di realizzare una strada che non
corrisponde nemmeno a quella prevista dal PR. Numerose sono infatti le
discrepanze riscontrabili fra l'opera pianificata e quella progettata
(spostamento di 3 m verso l'angolo SW della part. no. __________ RFD;
restringimento del calibro da m 3.50 a m 2.50 davanti alla part. no. __________
RFD, diverso innesto sulla strada esistente in territorio di __________).
Disattendendo manifestamente l'ordinamento procedurale retto
dagli art. 78 seg. LALPT e 32 seg. LStr, il municipio ha addirittura rilasciato
la licenza in contestazione ancor prima di allestire il progetto generale delle
opere viarie previste dal piano del traffico.
Siffatto modo di procedere non può essere condiviso perché
sottrae alle competenti istanze qualsiasi possibilità di pronunciarsi sulla
conformità dell'opera proposta dai privati con quella prevista dal PR in
vigore.
Già per la palese, insanabile violazione delle disposizioni
che disciplinano l'anticipata esecuzione delle opere di urbanizzazione previste
dal PR, il ricorso va quindi accolto, annullando tanto la licenza edilizia,
quanto la decisione governativa che la conferma.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza, tenendo conto che il comune non è comparso
in causa a difesa di suoi interessi patrimoniali.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 19 LPT; 79-81 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 23 agosto 1994 rilasciata dal municipio
di __________ a __________ per la costruzione di una strada in località ai
__________;
1.2. la decisione 10 gennaio 1995, no. 34, del Consiglio di
Stato.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'200.-- (milleduecento) sono a carico del resistente
__________, che rifonderà al ricorrente fr. 1'800.-- (milleottocento) a titolo
di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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