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Numero d'incarto:
52.1995.556
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00556
52.95.00557
DP 291-292/95
cm
Lugano
27 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 22 novembre 1995 di
contro
la
decisione 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato che respinge le impugnative
presentate dagli insorgenti avverso le risoluzioni 24 luglio 1995 con cui il
municipio di __________ ha stabilito che il loro domicilio è __________;
viste le risposte:
-
29 novembre 1995 del municipio di
__________,
-
30 novembre 1995 del municipio di
__________,
-
4 dicembre 1995 del Consiglio di
Stato,
-
11 dicembre 1995 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________,
nato nel 1960, è cresciuto a __________, dove figura tuttora domiciliato presso
i suoi genitori.
Terminata la formazione professionale, ha trovato lavoro
presso __________ di __________. Per ridurre le trasferte, nel 1984 ha preso in
locazione un appartamento di 3 locali e mezzo a __________, in via __________,
nel quale risiede durante i giorni feriali.
Attualmente lavora come elettricista presso la __________ di
__________.
La ricorrente , nata nel 1957, è invece cresciuta a
__________ (), dove figura tuttora domiciliata presso la madre.
Anche lei, terminata la formazione professionale, ha trovato
lavoro fuori valle presso la ditta __________ di __________. Per comodità,
durante la settimana lavorativa alloggia nell'appartamento locato dal ricorrente
__________.
Attualmente lavora come impiegata d'ufficio presso la ditta
__________ di __________.
Pur convivendo sin da allora nell'appartamento in questione,
i ricorrenti affermano di risalire regolarmente in valle presso le abitazioni
delle rispettive famiglie, dove trascorrerebbero ogni momento libero da impegni
lavorativi.
Considerando prevalenti gli assidui rapporti che i ricorrenti
intrattenevano con i rispettivi genitori, con decisione 6 agosto 1986 il
Consiglio di Stato ha stabilito che il loro domicilio rimaneva immutato a
__________, rispettivamente a __________. Il rapporto di convivenza è stato
ritenuto insufficiente a fondare un domicilio a __________ Considerato il
perdurare della situazione, nel 1991 il municipio di __________ ha intrapreso
nuovi passi per trasferire nel comune il domicilio dei ricorrenti. Vista la
ferma opposizione degli interessati e dei rispettivi comuni di domicilio ha
tuttavia desistito dai suoi intenti. Alla fine di quell'anno, la polizia
comunale di __________ ha comunque accertato che tra il 6 ottobre 1991 e l'11
gennaio 1992 i ricorrenti erano rimasti nell'appartamento di via __________
durante sette giorni di fine settimana. Ha inoltre stabilito che l'elettricità
consumata da quell'appartamento negli anni 1990-1992 corrispondeva ad una presenza
di due giorni per settimana.
B. Senza procedere ad ulteriori
verifiche, con distinte decisioni del 24 luglio 1995, il municipio di
__________ ha stabilito che i ricorrenti dovevano ormai essere considerati
domiciliati nel comune.
Secondo l'esecutivo comunale, il rapporto di convivenza instaurato
dai ricorrenti undici anni orsono sarebbe preponderante rispetto ai legami
affettivi che gli stessi intratterrebbero con le rispettive famiglie.
C. Con decisione 8 novembre
1995 il Consiglio di Stato ha confermato le predette determinazioni,
respingendo i ricorsi contro di esse interposti dagli insorgenti.
Illustrati i principi che reggono la materia del contendere,
il Governo ha ritenuto che vi fossero sufficienti elementi per confermare il
trasferimento del domicilio dei ricorrenti a __________ ai sensi dell'art. 23
CCS (6 LOC).
D. Contro il predetto giudizio
governativo __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
A sostegno delle rispettive impugnative i ricorrenti
ribadiscono di risiedere a __________ soltanto durante i giorni di lavoro per
motivi di mera comodità. Il centro dei loro interessi personali, allegano, si
situerebbe tuttora a __________, rispettivamente a __________.
E. All'accoglimento dei gravami
si oppongono il municipio di __________ e il Consiglio di Stato.
I municipi di __________ e di __________ condividono invece
le impugnative con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva
dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono incontestabilmente
date.
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.
Date le circostanze, possono essere decisi con un unico
giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). Non è invero compito specifico di questo tribunale quello di porre
rimedio ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dalle precedenti
istanze.
- Giusta l'art. 6 LOC, è
domiciliato in un comune che vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi
durevolmente.
La nozione di domicilio comunale è sostanzialmente identica a
quella stabilita dal legislatore federale all'art. 23 cpv. 1 CCS per il
domicilio civile.
La costituzione del domicilio ai sensi delle succitate
disposizioni presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative. Una di
natura oggettiva, percepibile esteriormente, ossia la residenza effettiva in un
luogo scelto come centro delle relazioni personali. L'altra di natura
soggettiva, rilevabile attraverso la prima, ossia l'intenzione di stabilirsi
durevolmente in quel luogo. (DTF 97 II 3 seg.; Bucher, Berner Kommentar, ad
art. 23 N. 21 seg.).
La residenza sussiste quando vi è soggiorno di una certa
durata, non necessariamente continuo, in un luogo con il quale vengono
instaurati rapporti privilegiati (Deschenaux/Tercier, Personnes physiques et
tutelle, 2 ed., N. 372-374).
Quanto all'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza,
essa non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva è,
invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori ed oggettive,
riconoscibile per i terzi (Deschenaux/Tercier, op. cit., N. 375-376a).
Per chi trascorre il proprio tempo in più luoghi si considera
generalmente che il domicilio sia dove l'interessato ha le relazioni più
strette ed intense, ossia, di regola, nel luogo in cui risiede con la famiglia.
I vincoli familiari sono considerati più intensi di quelli sociali e personali.
In linea di massima prevalgono quindi sulle relazioni economiche o
professionali; DTF 77 I 118; Deschenaux/Tercier, op. cit. , N. 377a).
Quando una persona abita in un luogo e lavora in un altro, il
domicilio è di regola costituito nel luogo in cui essa ritorna per trascorrere
il proprio tempo libero in seno alla famiglia. Ciò vale anche nel caso in cui
la persona soggiorna nel luogo di lavoro durante la settimana (DTF 88 III 138;
Bucher, op. cit., ad art 23 CC N. 48). Di regola, la residenza di lavoro non
costituisce domicilio.
- Nel caso in esame, il
ricorrente __________ ha preso in locazione un appartamento di 3 e mezzo locali
a __________, nel quale convive ormai da undici anni con la ricorrente
__________.
Il soggiorno a , stando ai ricorrenti, sarebbe
limitato ai giorni feriali. In effetti, essi rientrerebbero regolarmente, ogni
fine settimana, a __________ ed a __________ () presso i rispettivi
genitori, con i quali trascorrerebbero tutto il loro tempo libero. Sono questi
i luoghi con i quali intratterrebbero le relazioni personali più intense.
Perdurando la convivenza da oltre un decennio, le precedenti
istanze hanno ritenuto che i ricorrenti avessero costituito il loro domicilio a
__________.
Le informazioni risultanti dagli atti non permettono di
confermare questa deduzione. E' vero che i ricorrenti soggiornano a __________
durante la settimana e che vivono sotto lo stesso tetto da oltre un decennio.
Queste circostanze, da sole, non bastano tuttavia ai fini della costituzione
del domicilio a sensi dell'art. 6 LOC, qualora i ricorrenti, il fine settimana,
rientrino effettivamente a __________ ed a __________ nelle famiglie da cui
provengono. Ipotesi, questa, che permetterebbe eventualmente ancora di
considerarli alla stregua di dimoranti settimanali, ancorché conviventi.
Su questo punto mancano però informazioni precise. Poco o
nulla è in effetti dato di sapere sulle abitudini dei ricorrenti. In
particolare, non è nemmeno dato di sapere se i ricorrenti entrambi in possesso
di un veicolo a motore scendano al piano soltanto il lunedì mattina per
risalire in valle il venerdì sera dopo il lavoro o se invece il soggiorno nei
comuni di provenienza si limiti ad una breve presenza tra il sabato e la
domenica. Gli accertamenti esperiti nel 1991 sembrerebbero confermare questa
seconda ipotesi. Il consumo di elettricità depone invece a favore di una
presenza molto più limitata. Nulla è dato di sapere circa l'uso del telefono di
__________, intestato unicamente al ricorrente __________: elemento di
giudizio, questo, che potrebbe fornire utili ragguagli circa la presenza dei
ricorrenti nell'abitazione di __________.
Scarse sono pure le notizie che emergono dall'incarto circa
le condizioni in cui i ricorrenti risiederebbero a __________ e __________. In
particolare, non si sa se i ricorrenti dispongano presso le abitazioni dei rispettivi
genitori di locali a loro riservati, nei quali tengono almeno parte dei loro
effetti personali, o se invece dispongano soltanto di un letto per pernottare.
A tal proposito, va rilevato che l'affermazione del municipio di __________
stante la quale i ricorrenti, in quei comuni, non disporrebbero di
un'abitazione propria, non corrisponde compiutamente alla realtà. La ricorrente
__________ risulta infatti proprietaria, in quanto coerede, dell'abitazione di
__________. E' qui d'altronde che ha il suo recapito telefonico.
- Ferme queste premesse, la
decisione governativa impugnata, fondata su accertamenti di fatto carenti ed
incompleti non può quindi essere confermata.
Conformemente all'art. 65 PAmm, i ricorsi vanno pertanto accolti,
annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore
affinché, completata l'istruttoria, renda una nuova decisione parimenti
impugnabile.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6, 208 LOC; 23 CCS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono accolti.
§ Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli
atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione, previa completazione
dell'istruttoria.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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