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Numero d'incarto:
52.1995.553
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00553
DP 288/95
leo
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 novembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 25 ottobre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5732) che annulla la
decisione 26 luglio 1995 del municipio di __________ e gli ingiunge di
ordinare l'inoltro di una domanda di costruzione per la formazione di un
accesso stradale alla casa d'abitazione dei ricorrenti (part. n. __________
RF);
viste le risposte:
-
21 novembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
30 novembre 1995 del municipio di
__________;
-
4 dicembre 1995 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31 agosto 1994 il
municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti __________ e __________ il
permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località
__________ su un fondo (part. n. __________ RFD) sprovvisto di accesso veicolare.
La questione relativa all'accesso non è stata affrontata.
B. Il 30 marzo 1995 l'arch.
__________, agente per conto dei ricorrenti, ha notificato al municipio
__________ l'intenzione di iniziare i lavori e di costruire una strada di cantiere
per accedere alla part. n. __________ RFD passando attraverso le part. n.
__________, __________, __________,
- RFD. L'autorità comunale non ha sollevato obiezioni.
C. Il 30 giugno 1995 il
municipio di __________ ha ordinato la sospensione dei lavori di costruzione
della strada, ingiungendo ai proprietari dei fondi interessati di inoltrare una
domanda di costruzione.
Appurato che non si trattava di un'opera definitiva, il 7
luglio 1995 il municipio ha "riformato" l'ordine "nel senso che,
senza formalità alcuna, può essere realizzata una strada di servizio per il
cantiere __________, infrastruttura che si dovrà eliminare al termine della
costruzione della casa". La risoluzione precisava che in caso di mantenimento
dell'opera occorreva inoltrare una domanda di costruzione.
D. Il 17 luglio 1995 __________
ed __________ proprietari di un fondo toccato dalla strada di cantiere, hanno
segnalato al municipio che la strada di cantiere stava assumendo le
connotazioni di un'opera definitiva, comportante la formazione di una massicciata
sporgente dal livello del terreno naturale.
Analoga segnalazione è stata inoltrata da __________ ed
__________ il 24 seguente.
E. Con scritti del 26 luglio
1995 il municipio ha comunicato ai vicini reclamanti di ritenere che le
questioni sollevate fossero di competenza del giudice civile.
F. Con giudizio 25 ottobre 1995
il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione, accogliendo i
ricorsi contro di essa inoltrati dai vicini __________ e __________ ed
ingiungendo al comune di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione per la
formazione dell'accesso stradale alla part. n. __________ RFD.
Configurata la risoluzione 26 luglio 1995 come una decisione
amministrativa, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'accesso in
contestazione fosse da considerare come un'opera di carattere duraturo, in
quanto tale soggetta a permesso di costruzione.
G. Contro il predetto giudizio
i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Gli insorgenti rilevano anzitutto di essere al beneficio di
una licenza edilizia per la costruzione della loro casa e di un permesso per la
realizzazione di una strada di cantiere: autorizzazioni che non possono essere
rimesse in discussione. Il manufatto realizzato sarebbe di natura temporanea,
limitata alle esigenze del cantiere. Ingiustificata sarebbe quindi la richiesta
di inoltrare una formale domanda di costruzione.
H. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato senza
formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini qui resistenti,
contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività del gravame sono pacificamente date dagli art. 21 LE, 43 e 46
PAmm. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni poste a giudizio, può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La
documentazione fotografica allegata rende superfluo l'esperimento di una visita
in luogo.
- 2.1. Riallacciandosi
all'art. 22 cpv. 1 LPT, l'art. 1 cpv. 2 LE assoggetta all'obbligo del permesso
la costruzione, la ricostruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il
cambiamento di destinazione), la demolizione di edifici ed altre opere, nonché
la modificazione importante della configurazione del suolo.
L'art. 1 cpv. 3 LE esime tuttavia da tale obbligo i progetti
di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi (lett. a), i lavori di
manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (lett. b)
nonché i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità
cantonale (lett. c).
In quest'ordine di idee, l'art. 4 lett. c) RLE dispone che la
licenza edilizia è fra l'altro necessaria per la formazione di strade private
ed accessi stradali. Non è invece necessaria per le costruzioni provvisorie,
"ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la
cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito di
materiali ed attrezzi" (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE).
2.2. In concreto, i ricorrenti hanno notificato al municipio
l'intenzione di costruire una strada d'accesso al cantiere della loro casa
d'abitazione. Non erano tenuti a farlo. Né il municipio era tenuto a rilasciare
loro un'autorizzazione per questo intervento. Conformemente all'art. 3 cpv. 1
lett. i RLE, la strada di cantiere poteva essere realizzata senza alcuna
formalità.
Corrette, da questo profilo, sono le deduzioni operate
dall'autorità comunale nella risoluzione 7 luglio 1995 con cui ha revocato
l'ordine di sospensione dei lavori impartito sette giorni prima.
L'esenzione dall'obbligo del permesso di costruzione è
tuttavia giustificata soltanto nella misura in cui l'opera in contestazione è
legata alle esigenze del cantiere. Terminati i lavori di costruzione, l'accesso
provvisorio dovrà quindi essere soppresso, rimuovendo lo stato di ghiaia che è
stato posato e ripristinando il manto erboso.
La mancanza di altri accessi veicolari al fondo dei
ricorrenti ed i lavori di sottofondazione eseguiti inducono invero a ritenere
che la strada di cantiere verrà consolidata e trasformata in un'opera
definitiva. Sintanto che il cantiere dei ricorrenti è aperto, il semplice
sospetto non basta tuttavia a delegittimare l'opera ed a rendere necessario
l'inoltro di una domanda di costruzione. L'avvio di una procedura di rilascio
del permesso potrà essere imposto soltanto al termine dei lavori di
costruzione, qualora la strada di cantiere non venisse indilatamente
smantellata, ripristinando la status quo ante.
Così stando le cose, non può essere confermata la decisione
con cui il Consiglio di Stato impone al municipio di __________ di esigere già
sin d'ora l'inoltro di una domanda di costruzione.
- Né il giudizio governativo
in esame può essere confermato laddove annulla la decisione 26 luglio 1995 con
cui il municipio di __________ rinvia al giudice civile i vicini qui
resistenti.
Le contestazioni sollevate da questi ultimi soprattutto in
relazione all'altezza eccessiva del sottofondo ghiaioso posato sulla strada di
cantiere sfuggono infatti al giudizio dell'autorità amministrativa. In assenza
di norme disciplinanti questo genere di manufatti ben poteva quindi il
municipio limitarsi ad accertare la propria incompetenza a dar seguito alla richiesta
d'intervento avanzata dai resistenti.
Anche da questo profilo il ricorso va quindi accolto,
annullando la decisione governativa censurata.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 3, 21 LE; 4 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 25 ottobre 1995 del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la
decisione 26 luglio 1995 del municipio di __________ è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico dei resistenti __________ in solido in ragione di fr. 400.--
e dei resistenti __________ in solido per il resto.
-
Le ripetibili di fr.
1'200.-- sono a carico dei resistenti __________ in solido in ragione di fr.
600.-- e dei resistenti __________ in solido per il resto.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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