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52.1995.549 ΓÇó No appeal against government’s failure to answer a petition
52.1995.549Autre juridiction10 nov. 1995Inadmissible
The applicant sought an order requiring the Council of State to respond to two petitions concerning religious communities. The Administrative Court held that, even if denial or delay of justice can generally be complained of, it lacked jurisdiction because the law does not provide an appeal against the government’s failure to act on a petition. The right of petition entitles the petitioner only to have the petition considered within a reasonable time, not to obtain a formal decision. The complaint was declared inadmissible and costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 45, 48, 60 PAmm; right of petition under Art. 57 CF and Art. 7 Cantonal Constitution; denial or delay of justice complaint. A complaint for denial or delay of justice presupposes that the reviewing court would otherwise be competent to hear the merits of the underlying dispute. Where the law contains an enumerative clause limiting appeals to expressly provided cases, the absence of a statutory remedy against the authority’s handling of a petition excludes review. The right of petition guarantees only receipt and consideration within a reasonable time; it does not confer a right to a substantive, formal decision by the authority addressed.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.549
Data decisione, Autorità: 10.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00549 DP 284/95 leo
Lugano 10 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 novembre 1995 di
per ritardata giustizia
contro
il Consiglio di Stato per non aver evaso le sue petizioni 25 maggio 1994 e 31 maggio 1995;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ ha presentato due petizioni al Consiglio di Stato, in data 25 maggio 1994 e 31 maggio 1995, sul problema delle "Comunità religiose", da lui ritenuto grave e preoccupante tanto quanto quello della droga;
che con il presente ricorso per denegata giustizia il ricorrente chiede venga fatto ordine all'esecutivo cantonale di rispondere alle sue petizioni, finora rimaste inevase;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 45 PAmm l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia;
che in sostanza occorre che l'autorità (in casu il Tribunale cantonale amministrativo) sia competente a giudicare il merito della controversia affinché possa essere investita della conoscenza di un reclamo per denegata giustizia;
che giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato solamente nei casi previsti dalla legge contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (clausola enumerativa);
che il Tribunale cantonale amministrativo può d'altro canto respingere immediatamente o dopo richiamo degli atti i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati (art. 48 PAmm);
che nel nostro ordinamento costituzionale il diritto di petizione é garantito dall'art. 57 della Costituzione federale rispettivamente dall'art. 7 della Costituzione cantonale;
che, per principio, la petizione é un atto che può essere presentato presso qualsiasi autorità (cfr. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II pag. 953);
che, mentre le petizioni indirizzate al legislativo cantonale sono disciplinate dalla legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984, quelle che, come nel caso di specie, sono presentate all'autorità governativa non sottostanno ad alcuna regolamentazione specifica;
che non vi é di conseguenza alcuna norma di legge che consenta di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo una decisione del Consiglio di Stato consecutiva all'inoltro di una petizione;
che d'altro canto nemmeno poteva essere altrimenti siccome
il diritto di petizione non conferisce alcun diritto all'ottenimento di una prestazione positiva e quindi all'emanazione di una decisione d'ordine o di merito: l'autorità a cui la petizione viene indirizzata ha per contro il solo dovere di prenderne conoscenza entro ragionevole termine (cfr. parere Guido Corti CdS pubblicato in RDAT II-1991, pag. 343 e riferimenti ivi citati);
che in siffatte evenienze il ricorso inoltrato da __________ va dichiarato improponibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 57 Cost. federale; 7 Cost. Cantonale; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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