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Numero d'incarto:
52.1995.548
Data decisione, Autorità:
18.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00548
DP 283/95
cm
Lugano
18 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 2 novembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei
permessi e dei passaporti, che nega l'autorizzazione ad esporre un'insegna
pubblicitaria (cassone luminoso) in piazza __________ a __________;
vista la risposta 20 novembre 1995 del
Dipartimento;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 16 ottobre
1995 il Dipartimento delle istituzioni ha parzialmente accolto l'istanza della
__________, richiedente il permesso di esporre in piazza __________ a
__________ (sullo stabile di cui alla part. no. __________ RFD) tre insegne luminose.
Il Dipartimento ha acconsentito all'esposizione:
. di un cassone luminoso bifacciale di
dimensioni 90 x 90, con il testo "__________ (logo)" da collocare
sotto il portico, da-vanti allo stabile in cui ha sede l'esercizio pubblico;
. di un cassone luminoso bifacciale di
dimensioni 60 x 60, con il testo "__________ (logo)" da collocare
sotto la terrazza.
E'stata invece negata l'esposizione di un terzo cassone
luminoso con la scritta "__________ (logo) __________ " avente le seguenti
dimensioni: cassonetto m. 3,85 x 0.80 x 0.80, scritta m. 0,45, che sarebbe
stato collocato sulla ringhiera del balcone sito al primo piano, proprio sopra
le arcate.
Tale diniego é stato fondato sia sull'incompatibilità del
prospettato intervento con la legislazione sulle insegne, sia sui preavvisi
sfavorevoli che il Municipio di __________ e la Commissione per la protezione
delle bellezze naturali e del paesaggio hanno espresso, l'uno in applicazione
delle norme comunali e l'altra per motivi estetici.
B. Contro la premessa
risoluzione dipartimentale l'istante insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando l'accoglimento integrale del permesso richiesto.
Evidenziando che la decisione é carente di motivazioni,
lamenta che la stessa viola sia la libertà di farsi pubblicità garantita dalla
libertà d'industria e commercio, sia il principio della parità di trattamento:
in piazza __________ sarebbero infatti attualmente esposte insegne di
dimensioni notevolmente maggiori rispetto a quella in discussione.
Evidenzia che l'opinione del Dipartimento, secondo cui
l'effetto sortito dalla postulata pubblicità sarebbe stravagante, é arbitraria.
C. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento delle istituzioni che postula la conferma della
risoluzione censurata con argomentazioni di cui si dirà, ove necessario, nei
considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, é
ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), considerato che la situazione dei
luoghi, oltre ad essere nota a questo Tribunale, emerge pure con sufficiente
chiarezza dalla documentazione annessa all'istanza e al ricorso.
-
La censura secondo cui la
decisione dipartimentale sarebbe insufficientemente motivata é infondata.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata
per iscritto. Scopo primo dell'obbligo della motivazione é quello di permettere
al suo destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della stessa e
se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione
superiore (RDAT 1988 N. 45, pag. 133; Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, n. 166; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, N. 437).
Ora, contrariamente a quanto assunto dall'insorgente, la decisione
in oggetto risulta pertinentemente motivata. Illustra infatti chiaramente i
motivi che sono alla base del diniego: ossia l'incompatibilità del prospettato
intervento con la legislazione sulle insegne, nonché i preavvisi sfavorevoli
che il Municipio di __________ e la Commissione per la protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio hanno espresso, l'uno in applicazione delle
norme comunali e l'altro per motivi di estetica.
Avuto riguardo alle circostanze del caso, questa motivazione
é più che sufficiente. Dall'atto ricorsuale non risulta d'altronde che
l'insorgente sia stata limitata nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia
potuto comprendere le motivazioni alla base della decisione di diniego.
- 3.1. L'art. 4 LIns, secondo
cui le insegne devono essere tali da non arrecare turbamento o danno alle
bellezze naturali, al paesaggio e al decoro degli edifici, conferisce
all'autorità cantonale un margine discrezionale relativamente ampio nella valutazione
degli aspetti estetici delle insegne.
L'esercizio di questo potere di apprezzamento può essere censurato
da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli
estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
Vi é abuso di potere quando l'apprezzamento ha luogo in dispregio
ai principi generali del diritto in quanto riferiti alla sicurezza giuridica,
all'equità, alla parità di trattamento ed all'adeguatezza (cfr. Scolari,
Commentario della LE, Introd. n. 66 e riferimenti);
In materia di estetica, l'autorità deve esercitare il potere
di apprezzamento conferitole dalla legge applicando un metro di valutazione
oggettivo, sorretto dall'opinione di una collettività assai vasta esprimente un
giudizio generale.
Il criterio di giudizio in materia estetica non é quindi dato
dal modo di pensare e di sentire di singole persone dotate di particolare
sensibilità artistica (cfr. STA 11 novembre 1988 in re F. e P; Scolari, op.
cit. ad art. 45 N 8).
In quest'ordine di idee, l'art. 8 cpv. 1 RLIns dispone che le
insegne devono rispettare il carattere degli edifici a cui sono applicate,
lasciando in evidenza gli elementi strutturali ed architettonici (cornici,
marciapiedi, balconi, ringhiere).
3.2. Nel caso concreto la controversa insegna é costituita da
un cassone luminoso con la scritta "__________ (logo) __________ "
avente le seguenti dimensioni: cassonetto m. 3,85 x 0.80 x 0.80, scritta m.
0,45. Verrebbe collocata sulla ringhiera del balcone al primo piano, proprio
sopra le arcate, in modo tale da coprire interamente il balcone stesso (cfr.
fotomontaggio prodotto dalla ricorrente).
Ora, é evidente che l'affissione di questa insegna non può
essere consentita in quanto espressamente vietata dalla legge.
L'art. 8 cpv. 1 RLIns dispone infatti che le insegne devono lasciare
in evidenza gli elementi strutturali ed architettonici degli edifici a cui sono
applicate, tra questi i balconi.
- La decisione
dipartimentale, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, non viola la
libertà di commercio e di industria sancita dall'art. 31 Cost.
Premesso che il diritto di farsi pubblicità gode della
protezione di questa libertà, va ricordato che i diritti costituzionali possono
subire delle restrizioni nella misura in cui ciò é previsto da una chiara base
legale, é giustificato dall'interesse pubblico e rispetta il principio della
proporzionalità (Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, N. 154 segg. ad art. 31). Presupposti che, nell'evenienza
concreta, sono chiaramente realizzati.
- A torto la ricorrente
lamenta una disparità di trattamento, asserendo che sulla piazza sono tutt'ora
presenti insegne pubblicitarie che coprono elementi architettonici dei
palazzi, in particolare i balconi.
Le singole autorizzazioni accordate in passato per esporre su
balconi di edifici affacciati su __________ insegne che ne occultano gli
elementi strutturali e architettonici non giustifica un'ulteriore eccezione al
principio di legalità.
Principio, questo, che in concreto prevale su quello della
parità di trattamento.
- Immune da violazioni del
diritto la decisione dipartimentale impugnata va quindi confermata.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 17 LIns; 8 RLIns; 31 CF; 3, 18, 26, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio e le
spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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