AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.507
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00507
DP 239/95
leo
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 22 agosto 1995 (n. 4254) del Consiglio di Stato che respinge
parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
17 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ gli ha imposto la
restituzione di indennità per economia domestica percepite indebitamente;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________
lavora dal 1961 alle dipendenze del comune di __________ in qualità di
montatore delle __________.
Nel 1981 ha sposato __________, prendendo a sua carico i due
figli di primo letto della moglie. In considerazione di quest'onere, oltre
all'indennità per economia domestica il municipio gli ha riconosciuto anche
l'indennità per figli.
B. Nel marzo del 1984 il
ricorrente ha comunicato all'ufficio contabilità delle AIL di essersi separato
di fatto dalla moglie e di non avere più obblighi alimentari verso i di lei
figli.
L'assegno per i figli è stato pertanto soppresso. L'indennità per economia
domestica è invece stata mantenuta, poiché il ricorrente continuava ad averne
diritto in quanto coniugato.
Il matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio il
18 novembre 1986. Non avendo notificato al datore di lavoro il sopraggiunto
cambiamento dello stato civile, il ricorrente ha tuttavia continuato a percepire
l'indennità per economia domestica.
C. Il 2 settembre 1994
__________ si è risposato. Venuto a conoscenza del nuovo matrimonio, il
servizio del personale si è accorto di aver indebitamente versato l'indennità
per economia domestica anche dopo il divorzio dalla prima moglie.
Con risoluzione 17 novembre 1994 il municipio di __________
ha quindi chiesto a __________ di restituirgli le indennità versategli tra il
dicembre 1986 e l'agosto 1994.
D. Con decisione 22 agosto 1995
il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato il provvedimento, accogliendo
in parte l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto dati i presupposti per applicare in via di
analogia le disposizioni del diritto civile sull'indebito arricchimento. Ha
tuttavia ritenuto prescritte le pretese del comune risalenti ad oltre cinque
anni dal momento in cui è sorto il credito per ripetizione dell'indebito.
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando la liberazione da ogni
pretesa di risarcimento.
Richiamandosi al termine annuale di prescrizione dell'azione
di risarcimento fissato dall'art. 67 CO, l'insorgente obietta anzitutto che il
municipio era a conoscenza del cambiamento del suo stato civile intervenuto in
seguito al divorzio del 1986. Lo proverebbe il fatto che a partire da quel
momento è cessata l'erogazione degli assegni per i figli di primo letto dell'ex
moglie.
Parallelamente, il ricorrente chiede inoltre che venga
applicato per analogia l'art. 64 ROD norma, che in caso di domanda tardiva di
assegnazione di indennità, limita agli ultimi 6 mesi il diritto agli arretrati.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il
municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta l'art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono invero pacificamente date.
-
Controversa, in primo
luogo, è l'applicabilità del termine annuale di prescrizione dell'azione di
indebito arricchimento fissato dall'art. 67 CO. Termine che decorre dal giorno
in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione.
In un primo tempo, il Tribunale federale ha stabilito che in
assenza di esplicite normative le pretese di restituzione fondate sul diritto
pubblico si prescrivessero nel termine di cinque anni (DTF 98 Ib 359; Imboden
Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 32 B VI e 34 B III a). In
seguito alle critiche mossegli dalla dottrina, il Tribunale federale ha tuttavia
riconsiderato la propria giurisprudenza. La questione relativa all'applicabilità
dei termini di prescrizione, fissati dall'art. 67 CO, è stata comunque lasciata
aperta (DTF 108 Ib 150 seg.; Rhinow Krähenmann, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 34 B III a).
Ai fini del presente giudizio, la questione può rimanere
ulteriormente indecisa, poiché, contrariamente a quanto eccepisce l'insorgente,
l'azione di indebito arricchimento non è tardiva nemmeno nel caso in cui si
voglia applicare per analogia il termine annuale di prescrizione fissato
dall'art. 67 CO.
La soppressione dell'assegno per i figli di primo letto
dell'ex moglie è stata infatti determinata dalla separazione di fatto della
coppia e non dal divorzio pronunciato soltanto due anni più tardi. Da questa
circostanza l'insorgente non può quindi dedurre alcunché in suo favore. In
particolare, non può dedurre che il suo datore di lavoro fosse a conoscenza di
un cambiamento dello stato civile. La separazione di fatto dalla moglie non ha
modificato il diritto all'indennità per economia domestica sino al momento del
divorzio, poiché questa prestazione sociale dipendeva soltanto dallo stato di
coniugato; stato che il ricorrente ha mantenuto sino al novembre 1986.
Da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto.
- Infondate sono d'altro
canto le eccezioni che l'insorgente solleva con riferimento all'art. 64 ROD
Il termine semestrale di perenzione del diritto alle
indennità sociali previsto da tale norma in caso di domanda tardiva da parte
del dipendente avente diritto non può essere applicato nemmeno per analogia,
poiché, come giustamente rileva il resistente, disciplina una fattispecie del
tutto diversa da quella dell'indebito arricchimento.
Anche da questo profilo il ricorso non può pertanto essere accolto.
- Le spese e la tassa di
giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 62, 67 CO; 44, 64 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster