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Numero d'incarto:
52.1995.498
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00498
DP 231/95
leo
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
Giudice Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1995 di
ed __________
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 22 agosto 1995 (n. 4342) del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la risoluzione 10
marzo 1994 con cui il Dipartimento del territorio ordina l'allacciamento
della loro proprietà alla rete comunale delle canalizzazioni;
viste le risposte:
-
14 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
27 settembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
27 settembre 1995 del Municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1. febbraio 1980 l'allora
Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora Dipartimento del territorio) ha
rilasciato a __________ ed __________ l'autorizzazione cantonale a costruire
una casa d'abitazione a __________, su un fondo (part. n. __________ RFD)
situato fuori dalla zona edificabile e dal perimetro del PGC. L'intervento consisteva
in pratica nella ricostruzione di un vecchio rustico demolito dagli stessi ricorrenti.
L'autorizzazione era subordinata alla seguente condizione:
"che siano posati una fossa
biologica vol mc 8 provvisoria e un pozzo perdente provvisorio. Allacciamento
alla fognatura comunale come alle dichiarazioni contenute nella lettera degli
istanti alla SEPA del 30 marzo 1979";
lettera in cui gli insorgenti si
impegnavano:
"ad eseguire entro 5 anni
l'allacciamento della loro proprietà alla fognatura comunale, quando entrerà in
funzione l'impianto definitivo".
L'autorizzazione in oggetto non
precisava ulteriormente le modalità esecutive dell'allacciamento.
B. Avendo constatato che i
ricorrenti non avevano dato seguito all'impegno assunto, il 10 marzo 1994 il
Dipartimento del territorio ha ordinato loro di allacciare la costruzione alla
rete comunale delle canalizzazioni che nel frattempo era entrata in funzione.
C. Con giudizio 22 agosto 1995
il Consiglio di Stato ha respinto siccome irricevibile l'impugnativa inoltrata
da __________ ed __________ contro la predetta ingiunzione.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il provvedimento
fosse da configurare alla stregua di una semplice diffida - non impugnabile -
ad eseguire una decisione cresciuta in giudicato. Intervenendo d'ufficio, il
Consiglio di Stato ha nondimeno riformato l'ordine, munendolo del termine per
iniziare i lavori, della diffida dell'esecuzione d'ufficio in caso
d'inosservanza e della comminatoria dell'art. 292 CP.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Rievocata la fattispecie gli
insorgenti negano anzitutto che l'ordine possa essere considerato come una semplice
diffida ad eseguire una decisione cresciuta in giudicato. Nel merito, eccepiscono
invece la prescrizione dell'impegno assunto nel 1979 e contestano l'applicabilità
dell'art. 49 LALIA. Applicabile al loro caso sarebbe l'art. 46 LALIA.
disciplinante l'obbligo di allacciare alla rete delle canalizzazioni le
costruzioni esistenti fuori della zona edificabile; norma, questa, che
considerata la situazione dell'edificio farebbe apparire del tutto inesigibile
l'obbligo in contestazione.
In via principale, i ricorrenti chiedono quindi che la causa
venga rinviata al Consiglio di Stato per l'esame del merito. In via subordinata
postulano invece l'annullamento dell'ordine censurato e l'accertamento
dell'inesistenza dell'obbligo di allacciare la loro costruzione alla rete delle
canalizzazioni.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio e dal municipio di
__________, che contesta partitamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- Prima di entrare
eventualmente nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
1.1. Notoriamente, il ricorso a questo Tribunale è dato
soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo il cosiddetto sistema enumerativo
e non per clausola generale (art. 60 PAmm; Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese, N. 363).
Giusta l'art. 124 LALIA, disciplinante la materia del
contendere:
"...
a) contro
le decisioni comunali è dato ricorso in conformità della LOC;
b) contro
le decisioni dei consorzi di comuni è dato ricorso in conformità della LCCom;
c) contro
le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato;
d contro
le decisioni del Dipartimento prese in applicazione dell'art. 81 cpv. 1 è dato
ricorso in conformità della LE;
e) contro
le decisioni del Servizio tecnico è dato ricorso al Dipartimento".
Questa norma non attribuisce
espressamente alcuna competenza al Tribunale cantonale amministrativo. Dalla
stessa emerge tuttavia indirettamente che il ricorso a questo Tribunale è per
principio dato in tutti i casi in cui la decisione è resa da un'autorità
comunale o consortile.
Tanto la LOC, quanto la LCCom
stabiliscono infatti che le decisioni degli organi comunali e consortili sono
impugnabili davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio può essere dedotto
davanti a questo Tribunale a meno che la legge lo dichiari definitivo.
In assenza di un esplicita
disposizione che preveda la possibilità di adire anche il Tribunale cantonale
amministrativo, contro le decisioni del dipartimento è invece dato ricorso
soltanto davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio è per principio definitivo.
A questa regola fa tuttavia
eccezione l'art. 124 lett. d) LALIA, che, indirettamente, prevede la
possibilità di dedurre davanti a questo Tribunale (in seconda istanza) tutte le
decisioni prese dal Dipartimento in applicazione dell'art. 81 cpv. 1 LALIA, ovvero
nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso di costruzione
comportante anche il rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire
prevista dalla LE 1973.
1.2. In concreto, il ricorso ha
per oggetto una decisione governativa che dichiara irricevibile un'impugnativa
inoltrata contro la risoluzione con cui il Dipartimento del territorio ha
ordinato agli insorgenti di dar seguito alla condizione apposta nell'autorizzazione
cantonale a costruire accordata loro nel 1980 per la riedificazione del rustico
demolito. Si tratta, in altri termini, di un procedimento ricorsuale che
riguarda l'adempimento di una condizione imposta da un'autorizzazione cantonale
rilasciata in base alla LE 1973 ed all'art. 81 cpv. 1 LALIA.
Dal profilo della competenza di
questo Tribunale, il ricorso appare quindi proponibile.
Diversa sarebbe invece la
conclusione qualora la decisione dipartimentale impugnata si fondasse sull'art.
46 LALIA, come assumono i ricorrenti. Gli ordini di allacciamento impartiti dal
Dipartimento del territorio in base a tale norma sono infatti impugnabili
soltanto davanti al Consiglio di Stato (STA 11.9.1995 in re V.).
Non trattandosi tuttavia di un
ordine di risanamento retto da tale disposizione ed apparendo d'altro canto
soddisfatti gli altri presupposti processuali (legittimazione attiva,
tempestività), nei limiti degli aspetti d'ordine sin qui considerati, nulla
osta pertanto ad un esame del merito dell'impugnativa.
- Ammessa la ricevibilità del
ricorso dal profilo della competenza del Tribunale cantonale amministrativo,
della legittimazione attiva dei ricorrenti e della tempestività del gravame,
resta nondimeno da esaminare se la decisione dipartimentale censurata e quella
governativa che la riforma siano per loro natura impugnabili.
2.1. A tal proposito, giova anzitutto rilevare che la
vigilanza sull'adempimento delle condizioni accessorie di una licenza edilizia
rientra di principio nel quadro della sua attuazione. Provvedimenti adottati al
riguardo sono considerati come misure esecutive e non sono di conseguenza
impugnabili. Ciò vale tuttavia soltanto nella misura in cui le condizioni da
adempiere risultino definite in modo chiaro ed univoco e possano essere
soddisfatte senza ulteriori precisazioni. Se ciò non si verifica, occorre preliminarmente
precisarle nell'ambito di un procedimento analogo a quello prescritto per il
rilascio della licenza, nel quale gli interessati abbiano le stesse possibilità
di difendere i loro diritti. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui
sia controverso se una condizione è stata soddisfatta o meno, rispettivamente
se il suo adempimento è ancora esigibile (Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
Erg. Bd. N. 39 B VII pag. 117).
2.2. Nel caso in esame, l'autorizzazione cantonale rilasciata
ai ricorrenti nel 1980 stabiliva in modo chiaro ed inequivocabile che la
costruzione avrebbe dovuto essere allacciata alla rete delle canalizzazioni non
appena questa fosse entrata in funzione. Nella misura in cui è volta a
contestare l'obbligo in quanto tale, l'impugnativa è quindi irricevibile.
La condizione apposta nella licenza edilizia non precisava
tuttavia né il tracciato, né le dimensioni dell'allacciamento che i ricorrenti
avrebbero dovuto realizzare. Sotto questo profilo, essa non è sufficientemente
definita. Non può quindi tradursi in atti volti a darvi concretamente seguito.
Controversa, siccome lasciata a torto irrisolta da parte del
Consiglio di Stato, è pure la questione a sapere se l'obbligo di allacciamento
sia ancora esigibile o si sia nel frattempo prescritto.
Entro questi limiti, l'impugnativa va quindi accolta,
annullando il giudizio governativo impugnato siccome lesivo del diritto di essere
sentito dei ricorrenti. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm, gli atti
vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione che
definisca gli aspetti lasciati indebitamente irrisolti (prescrizione
dell'obbligo, tracciato e dimensioni dell'allacciamento), dando ai ricorrenti
l'opportunità di far valere i loro diritti di difesa.
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la
soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 49 LE 1973; 52 LE 1991; 46, 81, 124 LALIA; 3, 18, 28, 31, 34, 60, 61,
65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 agosto 1995 del
Consiglio di Stato (n. 4342) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato, affinché proceda come al considerando 2.2.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Lo Stato rifonderà ai
ricorrenti fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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