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52.1995.492 ΓÇó Revision denied for lack of revision grounds
52.1995.492Autre juridiction2 oct. 1995Dismissed
The Ticino cantonal administrative court dismissed an application for revision of its judgment of 30 August 1995. The applicant relied on doctrine and cited provisions, but the court held that no statutory revision ground under Art. 48 PAmm was present, including as to the court fee. The application was therefore rejected and the applicant was ordered to pay a court fee of CHF 200.
Art. 48 PAmm; revision of a cantonal administrative judgment requires one of the statutory grounds to be substantiated by the applicant. Mere reference to doctrine or to unrelated provisions does not establish a revision ground. Revision is excluded where no overlooked relevant fact, no contradiction in the operative part, no criminal influence, and no newly discovered decisive fact or evidence is shown. Costs follow the outcome of the revision proceedings (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.492
Data decisione, Autorità: 02.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00492 DP 223/95 leo
Lugano 2 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 9 settembre 1995 di
contro
la sentenza 30 agosto 1995 di questo Tribunale;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con sentenza 30 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la risoluzione 5 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione 29 maggio 1995 del municipio di __________ attestante la proponibilità del referendum proposto dalla __________ contro il regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti;
che, come d'abitudine, __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il succitato giudizio sulla base della "dottrina di Eros Ratti, volume 2 cpv. 2 e 3 + art. 188-190 LOC e 70 cpv. 3 LALIA"; contesta inoltre la tassa di giustizia posta a suo carico;
considerato, in diritto
che la revisione è data:
"a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.";
che negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile alcun motivo di revisione; nemmeno per quel che concerne la tassa di giustizia;
che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 3, 35, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico dell'istante.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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