AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.481
Data decisione, Autorità:
26.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00481
DP 210/95
cm
Lugano
26 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1995 di
contro
la
decisione 5 luglio 1995 (no. 3738) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 9 gennaio
1995 rilasciata dal Municipio di __________ per la costruzione di una nuova
ala della Biblioteca __________ di __________ ai mapp. no. __________,
__________ e __________ RFD di quel comune;
viste le risposte:
-
5 settembre 1995 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia, Sezione degli stabili erariali;
-
5 settembre 1995 del Municipio di
__________;
-
5 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
13
settembre 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione
urbanistica;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il Comune di __________ è
proprietario di tre fondi contigui (mapp. no. __________, __________ e
__________ RFD) di complessivi mq 4'670 posti nel centro storico della città, a
ridosso della zona collinare. L'area - delimitata da Via __________ (E),
__________ (S) e Via __________ (E) - ospita un parco ed alcune costruzioni,
segnatamente __________ e __________.
Dal 1978, anno d'entrata in vigore del PR di Locarno, le tre
particelle sono gravate da un vincolo AP/EP. Con l'approvazione del piano
particolareggiato del centro storico (PPCS) questa zona appositamente riservata
ad edifici ed attrezzature pubbliche è venuta a trovarsi nel settore detto di
"risanamento conservativo con possibilità di nuove costruzioni o
aggiunte" (comparto C/tratteggiato a monte dell'asse __________ - Via
__________ - Via __________).
Il 1° luglio 1994 il Dipartimento delle finanze e
dell'economia ha chiesto al Municipio di __________ il permesso di costruire nell'angolo
SE della proprietà una nuova ala a completamento della Biblioteca regionale
(__________) di __________, finora confinata negli spazi di __________.
La nuova struttura, a forma di parallelepipedo (ml 22.37 x
29.68, altezza massima alla facciata W di ml 14.78, volume totale di 14'450 mc,
i.s. dello 0,89), sormontata da un tetto piano dotato al centro di una volta,
si sarebbe articolata su cinque livelli (di cui uno sotterraneo ed uno
seminterrato) destinati ad accogliere alcune infrastrutture del centro
culturale: in particolare, biblioteche e mediateche suddivise per disciplina,
uffici per il personale bibliotecario, magazzini per i fondi librari, nonché
una sala polivalente per conferenze, spettacoli, ecc.
Alla domanda si sono opposte __________ e __________, proprietarie
di due fondi vicini (part. no. __________ e __________ RFD), contestando la
legittimità dell'intervento dal profilo delle NAPPCS e dell'OIF.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale ed esperito invano un tentativo di
conciliazione, in data 9 gennaio 1995 il Municipio di __________ ha rilasciato
la licenza richiesta, respingendo nel contempo le censure sollevate dalle
opponenti.
C. Con giudizio 5 luglio 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo a sua volta
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalle sorelle __________.
Accertata l'inclusione della proprietà in zona AP/EP ed evidenziato
come dall'unica norma specificatamente applicabile a quel genere di zona (art.
29 NAPR) scaturisca manifesta la volontà del legislatore di non prestabilire i
limiti degli interventi ammissibili sui mappali riservati alla costruzione di
edifici pubblici, l'autorità di ricorso di prime cure ha escluso che la licenza
impugnata violasse il diritto edilizio comunale. Autorizzando il controverso
intervento, il Municipio non avrebbe abusato del potere discrezionale
conferitogli dall'art. 29 NAPR nell'ambito della concessione di deroghe ai
rigidi vincoli di protezione contemplati dal piano particolareggiato del centro
storico. Le numerose deroghe accordate dall'esecutivo comunale, indispensabili
per garantire la funzionalità e lo scopo dello stesso centro culturale,
sarebbero giustificate dall'interesse pubblico della costruzione e compatibili
con i valori posti a fondamento del PPCS.
Quanto alle immissioni foniche paventate dalle insorgenti, secondo
il Consiglio di Stato il rispetto dei valori di pianificazione fissati dall'OIF
sarebbe garantito dalle norme SIA 181, le quali impongono un isolamento
acustico adeguato.
Irrilevante, infine, si appaleserebbe il ritardo con il quale
l'autorità comunale ha statuito sull'opposizione presentata dalle ricorrenti:
la violazione di un termine d'ordine come quello previsto dall'art. 10 cpv. 1
LE non sarebbe infatti suscettibile di inficiare la decisione municipale.
D. Avverso il predetto giudizio
governativo le soccombenti insorgono ora innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente alla controversa
licenza.
In sostanza, le ricorrenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente
istanza.
Annotato il ritardo accumulato dal Municipio di __________ nell'evasione
della loro opposizione, contestano innanzi tutto la validità della licenza
edilizia rilasciata in violazione del termine quindicinale di cui all'art. 10
cpv. 1 LE.
Negano poi che i fondi sui quali dovrebbe sorgere il nuovo
edificio siano posti in zona AP/EP, sostenendo che alla fattispecie
tornerebbero applicabili solo le disposizioni relative al settore di
risanamento conservativo del centro storico. La licenza sarebbe quindi da
annullare siccome lesiva di tutte le norme volte alla tutela ed al mantenimento
dell'antico tessuto edilizio; violate sarebbero in particolare le disposizioni
sulle distanze, sull'i.s., sulle altezze massime consentite, sul divieto di
demolizione e sul rispetto - in caso di nuove edificazioni - dei caratteri
tipologici del tessuto adiacente. In breve, a mente delle sorelle __________ le
NAPPCS osterebbero irrimediabilmente alla demolizione delle costruzioni
esistenti ed all'inserimento di un imponente edificio moderno nel nucleo
tradizionale di __________; le svariate deroghe concesse dal Municipio in virtù
dell'art. 61 NAPPCS sarebbero peraltro inammissibili.
Le insorgenti ribadiscono inoltre che la sala polivalente
prevista all'ultimo piano del costruendo edificio potrebbe essere fonte di
importanti immissioni moleste a danno della loro proprietà: ritengono quindi
che le autorità cantonali avrebbero dovuto esigere una valutazione preventiva
del rumore.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e
dell'economia, il Dipartimento del territorio e il Municipio di __________, i
quali postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva delle insorgenti e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43
e 46 LPamm.
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e considerata la
natura delle contestazioni sollevate dalle ricorrenti può essere deciso sulla
base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1
LPamm). Il chiesto sopralluogo non appare infatti idoneo a procurare la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio, anche perché la
situazione dei luoghi è perfettamente nota a questo Tribunale.
- La domanda di costruzione
della nuova ala della Biblioteca __________ di __________ e l'opposizione 30
luglio 1994 inoltrata dalle sorelle __________ è stata decisa dal Municipio ben
oltre i 15 giorni dalla scadenza del termine di opposizione del Dipartimento
previsti dall'art. 10 cpv. 1 LE. In effetti, raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, l'esecutivo comunale ha rilasciato la chiesta licenza
e respinto l'opposizione dei privati in data 9 gennaio 1995.
A dispetto delle critiche avanzate dalle ricorrenti, il
ritardo accumulato dal Municipio nell'evasione della pratica non è tuttavia
suscettibile di invalidare il permesso. Come rettamente sottolineato dal
Consiglio di Stato, il termine di cui all'art. 10 cpv. 1 LE non è di natura
imperativa; trattasi invero di un semplice termine d'ordine la cui eventuale
disattenzione non è suscettibile d'inficiare il procedimento di rilascio del permesso
(Scolari, Commentario della LE, N. 13 ad art. 44). Se il Municipio omette di
pronunciarsi sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni contro di essa
inoltrate entro un lasso di tempo ragionevole, può essere tutt'al più convenuto
innanzi all'autorità di ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 45
LPamm); a dipendenza delle circostanze, può inoltre incorrere in una
responsabilità civile per atto illecito giusta l'art. 5 LResp (cfr. Scolari, La
nuova procedura della licenza di costruzione, RDAT II-1991 p. 419).
- Giusta l'art. 22 cpv. 2
lett. a LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto per
edifici o impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.
Il principio della conformità di zona non si limita a vietare interventi
estranei alle finalità della zona in cui sorgono, ma esige che la destinazione
delle costruzioni si integri convenientemente nella funzione attribuita alla
zona interessata (STA 4.2.1994 in re P. e LLCC, parz. pubbl. nella RDAT II-1994
N. 53; DFGP/UPT, Commento LPT, N. 25 ad art. 22).
Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, i fondi
dedotti in edificazione si trovano in zona AP/EP. La loro inclusione in questa
specifica zona risulta infatti chiaramente sia dall'apposito piano delle
attrezzature e costruzioni di interesse pubblico del PR 1978, sia dal piano
delle zone del PPCS 1985; in quest'ultima rappresentazione grafica la proprietà
comunale, pur figurando cromaticamente inserita nel settore di
"risanamento conservativo con possibilità di nuove costruzioni o
aggiunte", appare delimitata dalla linea nera destinata ad evidenziare il
perimetro delle zone AP/EP.
Stando così le cose e ritenuto come l'opera avversata sia di
per sé conforme alla funzione che il PR e il PPCS assegnano alla zona di
utilizzazione, non v'è dubbio che la licenza ossequi il principio sancito
dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
- 4.1. L'art. 14 LPT impone
ai cantoni di disciplinare l'uso ammissibile del suolo mediante piani di
utilizzazione. L'art. 29 cpv. 1 LALPT, dal canto suo, obbliga i comuni a
stabilire, attraverso apposite norme di attuazione "le regole generali
sull'utilizzazione e l'edificabilità del suolo" (lett. a), rispettivamente
"le regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi per ogni
singola zona, comprese quelle destinate ad edifici ed attrezzature pubbliche"
(lett. b).
Specificando che l'obbligo di fissare le regole particolari
sull'utilizzazione ed i parametri edilizi vale anche per le zone AP/EP, il
legislatore cantonale ha inteso rimuovere i momenti di incertezza che
caratterizzavano le prescrizioni edilizie adottate per queste zone in base
all'art. 16 della LE 1973. In sostanza, si è inteso impedire che norme vaghe ed
indeterminate si traducessero in un'inammissibile delega di competenze
pianificatorie al municipio, rispettivamente in un altrettanto inammissibile
rinvio della definizione dell'assetto pianificatorio alla procedura di rilascio
del permesso di costruzione (DTF 113 Ib 374 cons. 5; STA 27.7.1995 in re O.;
STA 29.4.1993 in re C., pubbl. in RDAT II 93 N. 36).
Secondo l'art. 29 NAPR di __________, nelle zone AP/EP valgono
di regola le norme della zona limitrofa.
Questa disposizione comunale sottesa a regolamentare l'edificabilità
delle zone AP/EP non fissa in realtà alcun parametro edilizio preciso. In
effetti, se da un lato rinvia di principio alle norme edilizie applicabili alle
zone limitrofe, dall'altro attribuisce all'autorità comunale la facoltà di
concedere delle deroghe, riservandole quindi una latitudine di giudizio
relativamente ampia ai fini della determinazione dei limiti degli interventi
ammissibili all'interno delle zone destinate alla costruzione di edifici o
attrezzature pubbliche.
Pur manifestando perplessità, soprattutto in ordine al
principio di legalità dell'amministrazione (DTF 109 Ib 282; Rhinow/Krähen-mann,
Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 59 B II), la giurisprudenza ha
considerato legittime anche disposizioni di PR dal contenuto vago ed
indeterminato, che delegavano in larga misura all'autorità esecutiva il compito
di definire, caso per caso, i parametri edilizi applicabili all'interno delle
zone AP/EP (DTF 18.10.1990 in re V. = RDAT I-1991 N. 48; STA 4.2.94 in re P.;
nonché AGVE 1994 N. 45; BVR 1986, 74 seg). Benché imprecise, queste
disposizioni, adottate prima dall'entrata in vigore dell'art. 29 cpv. 1 lett. b
LALPT, hanno retto alla critica perché al pari dell'art. 29 NAPR di __________
contenevano comunque almeno un generico rinvio alle norme applicabili alle zone
limitrofe od alle disposizioni generali di PR.
Alla luce dei precetti chiaramente sanciti dall'art. 29 cpv.
1 lett. b LALPT ci si deve necessariamente chiedere se questo indirizzo
giurisprudenziale possa essere confermato. Ai fini del presente giudizio la
questione può tuttavia essere lasciata aperta come accaduto in altri casi di
recente esaminati dal Tribunale (STA 27.7.1995 in re O.), poiché anche
ammettendo la legittimità dell'art. 29 NAPR di __________ la licenza in
contestazione dev'essere annullata per le ragioni che saranno qui di seguito
esposte.
4.2. Come ricordato in narrativa, con l'approvazione del
piano particolareggiato del centro storico (PPCS) i fondi AP/EP dedotti in
edificazione sono venuti a trovarsi nel settore detto di "risanamento
conservativo con possibilità di nuove costruzioni o aggiunte",
segnatamente nel comparto C/tratteggiato a monte dell'asse __________ - Via
__________ - Via __________.
Giusta l'art. 5 NAPPCS nel settore di risanamento
conservativo sono di principio ammessi soltanto gli interventi volti a conservare
al massimo i caratteri distributivi interni essenziali, la forma esterna degli
edifici e gli spazi aperti, i materiali e gli elementi costruttivi d'origine.
Nella zona tratteggiata devono essere conservati tutti gli edifici costruiti
prima del 1945; nel comparto a monte dell'asse __________ - Via __________ -
Via __________ sono tuttavia possibili aggiunte o nuove costruzioni a
condizione che l'indice di sfruttamento complessivo non superi lo 0,60 (art.
40), l'altezza sia contenuta a m 10,50 (art. 41), l'impianto planimetrico e
volumetrico tenga conto dei caratteri del tessuto adiacente (art. 42), il tetto
sia di foggia tradizionale (a falde, con pendenze analoghe a quelle delle case
adiacenti e tegole di cotto rosse; art. 43), le facciate garantiscano il
rispetto della tipologia esistente e il corretto inserimento nell'ambiente
tradizionale (art. 44) e le distanze rispettino i parametri imposti dall'art. 7
NAPR (art. 45).
Nel loro complesso queste disposizioni estremamente
restrittive mirano alla protezione del centro storico. Per raggiungere lo scopo
divisato impongono misure conservative del tessuto edilizio tradizionale e,
laddove consentono a titolo eccezionale l'erezione di nuove costruzioni,
prevedono severe restrizioni d'ordine estetico che limitano l'espressione
architettonica improntata sul moderno.
Di principio, la domanda di costruzione in esame avrebbe
dovuto rispettare le prescrizioni sin qui evocate in forza del rinvio, generico
ma chiaro, di cui all'art. 29 NAPR.
In realtà, il suggestivo progetto censurato dalle ricorrenti
disattende quasi tutte le norme del PPCS volte a disciplinare l'insediamento di
nuove costruzioni nel settore C di risanamento conservativo.
Non occorrono infatti particolari disquisizioni per
dimostrare come il prospettato intervento violi perlomeno l'obbligo di conservare
gli edifici costruiti prima del 1945, i parametri riferiti all'i.s., alle
altezze massime ed alle distanze minime dal confine, così come le prescrizioni
concernenti la tipologia, il tetto e le facciate.
Da questo punto di vista la situazione è talmente palese che
nemmeno i resistenti osano propugnare la conformità del progetto con le NAPPCS.
Le autorità interessate, richiamandosi agli art. 29 NAPR e 61 cpv. 2 NAPPCS,
sostengono tuttavia che l'interesse pubblico, la forza del progetto, la
necessità di spazio per contenere la nuova biblioteca e la sala polivalente
sono di un'intensità tale da giustificare la concessione di deroghe. In sostanza,
la materia del contendere si concentra dunque sul quesito a sapere se le
valutazioni operate dal Municipio di __________ per accordare le deroghe e la
licenza richieste non procedano da un esercizio abusivo del potere
discrezionale conferito all'esecutivo comunale dagli art. 29 NAPR e 61 cpv. 2
NAPPCS. Norma, quest'ultima, che accorda al Municipio la possibilità di
concedere deroghe non previste dalle NAPPCS medesime "in casi del tutto
eccezionali e per esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle
caratteristiche storiche ed estetiche di singoli edifici o ambienti".
4.3. Le disposizioni relative alla possibilità di concedere
deroghe mirano ad attenuare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione
delle norme a cui sono riferite, nei casi particolari in cui l'interesse
pubblico - valutato in conformità degli scopi perseguiti dalla norma cui si
intende derogare - non giustifica il sacrificio imposto al richiedente (cfr.
Scolari, Commentario della LE, Introd. N. 32 ss.; Imboden/Rhinow/Krähenmann,
Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, N. 37 B III a e rimandi).
Deroghe possono essere accordate soltanto in casi veramente
eccezionali. La situazione del beneficiario deve insomma apparire del tutto
straordinaria e tale da giustificare un'applicazione della legge meno rigorosa
di quella praticata nei casi normali. Se la situazione concreta non presenta le
connotazioni del caso eccezionale, non v'è motivo per mitigare le conseguenze
derivanti da una rigida applicazione della legge; un'applicazione eccessivamente
liberale della facoltà di deroga costituirebbe infatti un'implicita,
inammissibile revisione della legge (RDAT II-1994 N. 50; STA 8 febbraio 1991 in
re C. di G.).
Le opere pubbliche non beneficiano di alcun privilegio
speciale (Imboden/Rhinow, op. cit., N. 37 B II).
Nell'evenienza concreta, il divario che intercorre tra il
progetto ed i restrittivi parametri edificatori fissati dalle NAPPCS per il
settore di risanamento conservativo nel quale verrebbe ad inserirsi è enorme.
La discrepanza salta all'occhio non tanto a dipendenza del mancato ossequio
dell'i.s. e delle altezze massime (peraltro conformi alle nuove NAPPCS
approvate dal Consiglio di Stato in data 16 gennaio 1996), quanto piuttosto per
la demolizione delle opere esistenti e per la foggia modernissima della
prevista struttura, che si pone in netto contrasto con il carattere ed i valori
tradizionali del tessuto edilizio circostante tutelati dal PPCS.
Vero è che la realizzazione del centro culturale risponde ad
un interesse pubblico rilevante. Vero è pure che una costruzione di questo
genere esige volumetrie e scelte strutturali ben precise. Vero è infine che di
per sé il progetto risulta particolarmente qualificato. Queste considerazioni
non bastano tuttavia a giustificare le molteplici deroghe concesse dal
Municipio per evadere positivamente una domanda di costruzione che disattende sistematicamente
parametri edificatori adottati con l'obbiettivo di proteggere il centro storico
da interventi atipici per rapporto alle caratteristiche della zona. Tanto meno
quando si consideri che in assenza di esigenze architettoniche irrinunciabili
la funzionalità della nuova biblioteca avrebbe potuto essere ugualmente
assicurata mediante un progetto maggiormente ossequioso dei criteri di estetica
tradizionale imposti dalle NAPPCS.
L'istituto della deroga è volto unicamente ad attenuare in
casi eccezionali le conseguenze derivanti da una stretta applicazione della
legge. Non può essere utilizzato come nel caso di specie quale vero e proprio
strumento pianificatorio in seno alla procedura di rilascio di un permesso di
costruzione, né tanto meno si può abusarne vanificando una determinata
pianificazione territoriale solo perché chi postula la licenza edilizia è un ente
pubblico e non un privato. Sotto questo profilo, nell'interesse della collettività
alla realizzazione di un'opera destinata a soddisfare taluni suoi bisogni non
si possono riconoscere ipso facto gli estremi del caso eccezionale suscettibili
di giustificare la concessione di deroghe. Decisivo si avvera per contro l'interesse
pubblico all'ossequio di una ben precisa impostazione pianificatoria. D'altronde,
un conto è rilasciare alcune deroghe per autorizzare l'erezione di un fabbricato
in gran parte conforme ai parametri edilizi del settore nel quale va ad
inserirsi, un conto è invece venir meno pressoché integralmente alla disciplina
edilizia vigente nella zona per consentire un'edificazione del tutto estranea all'ambiente
che dovrebbe accoglierla.
In conclusione, a fronte dell'esplicito richiamo alle norme
della zona limitrofa contenuto nell'art. 29 NAPR, il Municipio di __________ -
pur disponendo del margine discrezionale conferitogli dalla possibilità di
concedere deroghe - non poteva ignorare le prescrizioni del PPCS volte a
regolamentare l'insediamento di nuove costruzione nel settore di risanamento
senza perturbare in modo significativo l'assetto pianificatorio del centro
storico. Posto che nella fattispecie non sono ravvisabili gli estremi del caso
eccezionale ed il divario tra il progetto e le NAPPCS non è oggettivamente
contenuto entro limiti ragionevoli e sostenibili, rilasciando il controverso
permesso il Municipio ha abusato del potere d'apprezzamento riconosciutogli
dagli art. 29 NAPR e 61 cpv. 2 NAPPCS.
In quanto volta a contestare la conformità del progetto con
il diritto edilizio comunale l'impugnativa va quindi accolta, annullando la
licenza impugnata e la decisione governativa che la conferma siccome procedenti
da un abuso del potere d'apprezzamento che gli art. 29 NAPR e 61 cpv. 2 NAPPCS
riservano all'autorità decidente. Rimane ovviamente impregiudicato il diritto
del Comune di adottare una variante di PR che rispettando il precetto di cui
all'art. 29 cpv. 1 LALPT gli consenta per finire di rilasciare nuovamente il
permesso in esame.
- Secondo la strategia a due
tempi posta alla base dell'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il
rumore e le vibrazioni sono da contenere innanzi tutto con misure di
limitazione delle emissioni applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1
LPAmb). Tali provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere
previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni
fondate direttamente sulla legge (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della
prevenzione questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite
massimo consentito dal progresso tecnico, delle condizioni di esercizio e dalle
possibilità economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente
(art. 11 cpv. 2 LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o
probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente,
divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite
(secondo grado; art. 11 cpv. 3 LPAmb). Per la valutazione prognostica di tali
effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure
alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni,
fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla
scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso
disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 (per gli inquinamenti
atmosferici) e 15 LPAmb (per il rumore e le vibrazioni). Qualora tali valori
mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le autorità
d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta dei citati
principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr. RDAT I-1994 N. 67
e rinvii).
Per quanto attiene specificatamente alla protezione contro il
rumore e le vibrazioni, l'art. 25 cpv. 1 LPAmb stabilisce inoltre che la
costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da
essi prodotti non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze:
valori quest'ultimi inferiori ai valori limite delle immissioni (art. 23
LPAmb), parimenti da stabilire dal Consiglio federale (STA 27.4.1995 in re P.).
L'utilizzazione della sala polivalente prevista all'ultimo
piano del centro culturale è suscettibile di provocare del rumore percettibile
all'esterno. La sua costruzione ricade pertanto nel campo di applicazione della
legislazione sulla protezione ambientale, al pari di qualsiasi rumore prodotto
dalla semplice residenza (DTF 118 Ib 594, consid. 2d, e rinvii). E' quindi a
giusto titolo che il Dipartimento del territorio ha subordinato il rilascio
della licenza al rispetto dei limiti di immissione sanciti dalla LPAmb e dall'OIF,
imponendo peraltro la realizzazione di un isolamento acustico della costruzione
conforme alla norme SIA 181, come indicato agli art. 32 e 33 OIF. Quest'ultimo
provvedimento si configura alla stregua di una prescrizione di costruzione ai
sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. c LPAmb volta a limitare al massimo, dal punto
di vista tecnico, dell'esercizio e della sopportabilità economica, le emissioni
foniche del nuovo impianto fisso (cfr. art. 11 cpv. 2 LPAmb e art. 7 cpv. 1
OIF). Posto che per un impianto fisso come quello in oggetto le immissioni
foniche devono essere valutate dall'autorità in base all'art. 15 LPAmb, tenendo
altresì conto degli art. 19 e 23 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF; DTF 118 Ib 596,
consid. 3c; URP 1995, pag. 33 seg., consid. 3c; STA 27.4.1995 in re P.),
ulteriori limitazioni non appaiono in casu necessarie. In effetti,
l'utilizzazione della sala polivalente per lo svolgimento di attività prevalentemente
tranquille (quali conferenze e manifestazioni culturali), diurne (al massimo
serali, in nessun caso notturne) e sporadiche (verosimilmente una manciata al
mese), non obbliga né legittima l'autorità ad imporre un'ulteriore limitazione
preventiva delle emissioni, segnatamente sotto forma di prescrizioni di
esercizio ai sensi dell'art. 12 lett. c LPAmb. A maggior ragione non vi è
motivo di inasprire siffatte limitazioni: non sussiste infatti al presente
nessun concreto indizio atto a far concludere che l'utilizzazione della sala
arrecherà una considerevole molestia giusta l'art. 15 LPAmb a chi risiede nei
suoi paraggi.
Infondate si avverano pertanto le censure sollevate dalle
insorgenti nei confronti delle valutazioni operate dall'autorità cantonale in
applicazione della LPAmb e dell'OIF.
- La tassa di giustizia segue
la soccombenza del Comune di __________ (art. 28 LPamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14, 22 LPT; 11 ss. LPAmb; 7 ss. OIF; 10, 21 LE; 29 LALPT; 7, 29 NAPR
di __________; 3 ss. NAPPCS di __________; 18, 28, 43, 45 e 46 LPamm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 9 gennaio 1995
rilasciata dal Municipio di __________ per la costruzione della nuova ala della
Biblioteca cantonale;
1.2. la decisione 5 luglio 1995 (no.
3738) del Consiglio di Stato.
-
La tassa di giudizio di fr.
1'000.- (mille) è posta a carico del Comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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