AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.468
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00468
DP 198/95
cm
Lugano
4 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 agosto 1995 di
e __________
rappr.
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 5 luglio 1995 (no. 3733) con cui il Consiglio di Stato ha evaso
nel senso del considerando 4 i ricorsi 24 dicembre 1994 di __________ e
__________ avverso la licenza edilizia rilasciata il 20 dicembre 1994 dal
municipio di __________ ai ricorrenti per l'esecuzione di opere di
sistemazione esterna e manufatti d'entrata al mapp. __________ di __________,
10 e 26 aprile 1995 di __________ a __________ e della __________
rispettivamente avverso la licenza edilizia rilasciata il 27 marzo 1995 dal
municipio di __________ sempre a favore dei ricorrenti per la costruzione di
un muro al mapp. __________ di __________
viste le risposte:
-
23 agosto 1995 del Consiglio di
Stato;
-
28 agosto 1995 del municipio di
__________;
-
31 agosto 1995 del municipio di
__________;
-
5 settembre 1995 di __________ e
__________;
-
13 settembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
2 ottobre 1995 della __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti sono
proprietari del mapp. __________ di __________ e dell'adiacente mapp.
__________ di __________, fondi entrambi inseriti nella zona edificabile dai PR
dei menzionati comuni. L'11 novembre 1991 essi hanno inoltrato al municipio di
__________ una domanda di costruzione per edificare un'abitazione al mapp.
__________ di __________. Il DPC ha rilasciato l'autorizzazione cantonale a costruire
il 30 gennaio 1992, il municipio di __________ la licenza edilizia l'11 febbraio
successivo. Per quanto riguardava le sistemazioni esterne, solo oggetto che
interessa la presente lite, i progetti presentati indicavano in particolare
l'erezione di un muro di cinta alto ml 1,50 lungo il lato nord/est del mapp.
__________ di __________, a confine con il sovrastante mapp. __________, pure
di __________ e di proprietà dei resistenti __________: manufatto che, pochi
metri dopo avere costeggiato anche il mapp. __________, rientrava sulla
proprietà __________ per definire, a monte, l'accesso alla proprietà stessa,
aumentando nel contempo di altezza fino a raggiungere un massimo di ml 2,40
circa. I progetti informavano inoltre che l'accesso della proprietà __________
sarebbe parimenti stato delimitato, a valle, da un ulteriore muro rientrante
verso la proprietà, del quale i piani indicavano tuttavia solo lo sviluppo in
pianta: non era pertanto in alcun modo desumibile dagli stessi l'altezza di
quel manufatto. Dai piani presentati si deduceva invece chiaramente che quel
muro interessava, nella parte terminale e per una lunghezza di oltre 5 ml, il
mapp. __________ di __________.
B. a) Le
summenzionate carenze dei progetti, che sono emerse in sede di esecuzione,
hanno indotto il municipio di __________ - sollecitato oltretutto ripetutamente
dai resistenti __________ - a richiedere ai ricorrenti la presentazione di una
notifica volta all'approvazione dei manufatti d'entrata, oramai terminati, sia
sul comune di __________ che di __________. I progetti annessi alle notifiche
presentate il 16 settembre 1994 e 10 gennaio 1995 ai municipi di __________ e
__________ rispettivamente indicavano che il muro delimitante a monte l'entrata
alla proprietà __________, ubicato interamente sul territorio di __________ e
di ml 3,10 di lunghezza, si dipartiva dal confine nord/est circa 2 ml dopo
quanto indicavano i progetti originari; questo rientrava pertanto con una
leggera maggior inclinazione verso l'interno della proprietà dei ricorrenti
onde raggiungere i pilastri del cancello. La sua altezza variava tra un minimo
di ml 1,70, sul confine con il mapp. __________, ed un massimo di ml 1,95, a
valle, a contatto con il pilastro del cancello (quest'ultimo - anche se la cosa
non interessa la contestazione - di ml 2,40 di altezza, sovrastato da una
pensilina): e questo in modo tale che la sommità del muro mantenesse la stessa
quota. Per quanto riguardava invece il muro delimitante a valle l'accesso alla
proprietà dei ricorrenti, dai progetti si desumeva che esso aveva una lunghezza
di circa 25 ml, di cui circa 5,5 ml sul territorio di __________, e che la sua
altezza progrediva da un minimo di ml 0,3 ad un massimo di ml 3 sul confine
esterno, ossia all'imbocco dell'accesso, della proprietà. La quota della sommità
di questo secondo muro coincideva con quella del muro delimitante l'accesso a
monte del fondo __________.
b) __________ e __________ si sono opposti al rilascio dei
permessi di costruzione sia per i manufatti eseguiti sul territorio di
__________ che per quelli realizzati a __________, principalmente a motivo
della loro altezza. La __________, proprietaria del mapp. __________ di
__________, confinante con il mapp. __________ di quel comune, ed inoltre
proprietaria dei mapp. __________, __________ e __________ di __________, il
primo confinante con il mapp. __________ di __________ e gli altri due ubicati
a nemmeno 10 ml dallo stesso fondo (separati oltretutto, rispetto ai fondi
__________, dalle anzidette proprietà della __________ medesima) si è invece
opposta al solo rilascio del permesso di costruzione concernente il muro di
delimitazione a valle della proprietà __________ ed unicamente per quanto
interessava la parte ubicata sul territorio di __________.
c) Il 20 dicembre 1994 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza edilizia ai ricorrenti, respingendo l'opposizione dei
coniugi __________. Questo ha considerato - per quanto può ancora interessare a
questo stadio della lite - che i muri delimitanti l'accesso eretti sul
territorio di __________ ossequiavano la distanza di ml 3 dai confini
(prescritti per le costruzioni), tranne che l'estremità di quello a monte, il
quale era tuttavia conforme alla normativa sulle costruzioni accessorie. Il
municipio di __________ ha a sua volta rilasciato la licenza edilizia il 27 marzo
1995.
C. a) __________ e __________
hanno impugnato innanzi al Consiglio di Stato le licenze edilizie anzidette con
ricorsi 24 dicembre 1994 e 10 aprile 1995. Del pari la __________ si è
aggravata davanti alla stessa autorità avverso la licenza edilizia rilasciata
dal municipio di __________ con gravame 26 aprile 1995.
b) Il Governo ha evaso i ricorsi con un unico giudizio di
data 5 luglio 1995, accogliendoli parzialmente. Per quanto riguarda il muro
delimitante a monte l'accesso alla __________ esso ha considerato che
disattendesse l'art. 15 NAPR di __________, giusta il quale le opere di cinta,
comprese le siepi, non devono superare i ml 2, a condizione che le opere piene
non sorpassino i ml 1. Il Consiglio di Stato ha pertanto limitato la licenza
edilizia, per la parte di muro situata ad una distanza inferiore ai ml 3 dal
confine (tale quella a partire dalla quale può essere eretto un edificio
principale in zona R2; art. 22 NAPR), portale escluso, a ml 1 di altezza. Il
Consiglio di Stato ha pure limitato la licenza edilizia rilasciata dal
municipio di __________, riferita al muro delimitante a valle l'accesso alla
proprietà __________ (e del terrapieno da questo parzialmente sostenuto),
escludendo dal beneficio del permesso la parte (terminale) situata ad una distanza
inferiore ai ml 3 rispetto al fondo mapp. __________ di __________, nella
misura in cui eccedeva i ml 1,50 di altezza.
D. __________ e __________
hanno impugnato il giudicato governativo 5 luglio 1995 con ricorso 8 agosto
1995 a questo Tribunale, al quale hanno domandato in via principale di
annullarlo e di confermare le licenze edilizie 20 dicembre 1994 e 27 marzo
1995, in via subordinata di retrocedere gli atti al Consiglio di Stato per un
nuovo giudizio previo esperimento di un sopralluogo.
Il ricorso è tuttavia stato ritirato con lettera 10 maggio
1996 del patrocinatore dei ricorrenti per la parte della contestazione concernente
la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ il 27 marzo 1995: le
modifiche in senso riduttivo apportate alla stessa dal Governo, di cui si è
detto sub C. b), assumono pertanto carattere definitivo e non devono più essere
verificate da parte del Tribunale. Il ricorso, su questo punto, deve dunque
essere semplicemente stralciato dai ruoli per motivo di desistenza.
Per quanto concerne invece la restante contestazione,
riferita alla riduzione dell'altezza, a ml 1, del muro di cinta delimitante a
monte l'accesso alla proprietà __________, i ricorrenti rimproverano al Consiglio
di Stato di non avere effettuato il sopralluogo, richiesto dalle parti, di aver
ignorato che le modifiche decise in sede realizzativa riguardavano
semplicemente un leggero cambiamento di angolazione del muro, ma non la sua
altezza, di aver ignorato che l'art. 15 cpv. 2 NAPR di __________ permette al
municipio di derogare alle altezze sui muri di cinta.
Il municipio di __________ ed i signori __________ hanno ribadito
le loro motivazioni e conclusioni. Il dipartimento del territorio ha comunicato
al Tribunale di non formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art 21 cpv. 1 LE). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame è dunque ricevibile
in ordine.
-
I ricorrenti rimproverano
anzitutto al Consiglio di Stato di non aver esperito il sopralluogo richiesto
dalle parti. Giusta l'art. 18 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa accerta
d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova delle parti. Nella
fattispecie il Consiglio di Stato ha rinunciato ad esperire il sopralluogo
poiché i luoghi gli erano già noti, avendo costituito l'oggetto di una
precedente controversia innanzi allo stesso. Inoltre perché la __________ aveva
annesso al suo ricorso una ricca e precisa documentazione fotografica. Quella
conclusione appare corretta e viene tutelata da parte del Tribunale. Invano,
oltretutto, i ricorrenti contestano la conoscenza dei luoghi da parte
dell'autorità inferiore: probabilmente il loro patrocinatore non è al corrente
che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato aveva esperito un
sopralluogo il 23 novembre 1994 nella causa che opponeva i coniugi __________
ai qui resistenti __________ in merito al diniego della licenza edilizia in
sanatoria per la costruzione di un blocco di accessori al mapp. __________, tra
l'altro a confine con il mapp. __________, che ha costituito l'oggetto della
risoluzione 20 dicembre 1994, confermata da questo Tribunale con sentenza 12
giugno 1995.
A motivo della molto pertinente documentazione fotografica prodotta
dalla __________ e del fatto che, a questo stadio della lite, rimane da
verificare solo un oggetto di contestazione minore, ovvero la fondatezza del
sorpasso dell'altezza ammissibile riscontrato dal Consiglio di Stato per il
muro delimitante a monte l'accesso alla proprietà __________, variante tra i ml
0,7 e i ml 0,95 su di una lunghezza di circa 3,1 ml, anche il Tribunale si dispensa
dall'esperire un sopralluogo.
-
I ricorrenti eccepiscono in
secondo luogo che il muro in esame si scosta dai progetti originari, approvati
nel 1992, solo per una leggera modifica del tracciato. Donde l'impossibilità di
rimettere in discussione la sua altezza. Questa tesi non può tuttavia essere
seguita. In primo luogo perché le altezze del muro indicate nella notifica 16
settembre 1994 (varianti tra un minimo di ml 1,70 ed un massimo di ml 1,95)
divergono da quelle desumibili (in modo poco preciso e non senza una certa
fatica) in sede di domanda di costruzione 11 novembre 1991 (minimo ml
1,50/massimo ml 2,40). Ma soprattutto perché la modifica del tracciato e della
lunghezza del manufatto, senz'altro rilevanti, lo rendono dal profilo
sostanziale un'opera nuova, diversa da quella (oltretutto carentemente
illustrata) in sede di domanda di costruzione e pertanto bisognosa nella sua
integralità di permesso edilizio.
-
4.1. I ricorrenti
rimproverano infine al Consiglio di Stato di avere ignorato l'art. 15 cpv. 2
NAPR di __________, che permette al municipio di concedere delle deroghe quo
all'altezza dei muri di cinta.
4.2. Avuto riguardo alle funzioni cui attende il manufatto,
come ha rettamente argomentato il Consiglio di Stato (consid. 2 del giudizio
impugnato con rinvio a __________, Commentario della legge edilizia, ad art. 12
N. 10) e come del resto sostengono gli stessi insorgenti, il muro in
contestazione costituisce indubbiamente un'opera di cinta ai sensi della
predetta disposizione. Non può quindi essere seguita la tesi del municipio
secondo cui, in primo luogo, questo andrebbe già approvato poiché da considerare
alla stregua di una generica costruzione accessoria.
4.3. L'art. 15 cpv. 1 NAPR di __________ dispone che le opere
di cinta, comprese le siepi, non devono superare i ml 2 a condizione che le
opere piene non sorpassino i ml 1. Se la fattispecie fosse retta esclusivamente
dall'anzidetta norma il giudizio governativo dovrebbe essere senz'altro
confermato. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ignorato il fatto che nella
seduta 27 settembre 1993 il legislativo di __________ ha proceduto alla
modifica di alcune disposizione delle NAPR, successivamente approvata dallo
stesso Consiglio di Stato il 20 dicembre 1994. Tra queste l'art. 15 NAPR, il
cui nuovo secondo capoverso stabilisce che il municipio può concedere delle
deroghe alle altezze indicate al primo capoverso se non ostano ragioni di sicurezza
del traffico e se le opere rispettano i valori ambientali. Quella nuova disposizione
è senz'altro applicabile per verificare la legittimità del controverso
manufatto (DTF 104 Ib 304; RDAT II-1994 N. 22).
4.4. Un'autorizzazione in deroga è volta a contenere nel
singolo caso la durezza e le soluzioni manifestamente inopportune della
regolamentazione legale (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband N. 37 B I). Di natura
discrezionale, essa è legittima solo se poggia su di una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico o privato molto importante e speciale ed
infine ossequia gli altri principi del diritto amministrativo, segnatamente
quello della proporzionalità (Knapp, Précis de droit administratif, N. 1387,
1388, 1390-1392). Una norma che istituisce una deroga non deve, in principio, essere
interpretata né restrittivamente né estensivamente, bensì secondo il suo senso
e scopo (Rhinow/Krähenmann, op. cit., N. 20 B III b). Per il rimanente il
quesito di sapere se sussiste una situazione eccezionale è questione di
diritto, quello di sapere in che modo tenerne conto è questione d'apprezzamento
(Rhinow/Krähenmann, N. 66 B III): quest'ultimo aspetto, contrariamente al
primo, può pertanto essere censurato da parte del Tribunale solo nella misura
in cui l'autorità inferiore sia incorsa in un abuso od eccesso del potere
d'apprezzamento (art. 61 PAmm).
4.5. Nelle proprie osservazioni al ricorso il municipio
afferma che il muro in discussione può essere approvato, se non in quanto
costruzione accessoria, per lo meno in virtù dell'art. 15 cpv. 2 NAPR. Questa
tesi, che può essere verificata dal Tribunale con un potere cognitivo
parzialmente limitato (cfr. a quanto detto al consid. 4.4. che precede), merita
tutela. In effetti il superamento dell'altezza del manufatto rispetto all'altezza
massima concessa all'art. 15 cpv. 1 NAPR per le opere piene è contenuta (tra ml
0,7 e ml 0,95 su di una lunghezza di ml 3,1). Nel risultato il muro non supera
nemmeno l'altezza massima delle opere di cinta di ml 2 fissata da quest'ultimo
capoverso. Il menzionato superamento rispetto all'altezza concessa per le opere
piene non è inoltre di nocumento alla sicurezza del traffico né toglie vista
alle sovrastanti proprietà. Esso permette poi soprattutto nello stesso tempo di
mantenere la sommità del muro in esame alla stessa quota di quello a valle (e
del muro di cinta che delimita a monte la proprietà __________, dal quale si
diparte). Pregevole risultato architettonico che verrebbe irrimediabilmente
snaturato dal suo abbassamento. Il municipio di __________ poteva pertanto vuoi
ritenere giustificata nel principio la concessione di una deroga a favore dei
ricorrenti rispetto alle altezze consegnate all'art. 15 cpv. 1 NAPR vuoi -
senza abusare del proprio potere d'apprezzamento - approvare il superamento di
altezza sollecitato.
4.6. Su questo punto il gravame deve dunque essere accolto e
la licenza edilizia 20 dicembre 1994 del municipio di __________ confermata.
- La tassa di giudizio della
presente sede viene posta a carico dei ricorrenti e dei resistenti __________
in ragione di metà ciascuno (art. 28 PAmm). Il Tribunale non ritiene inoltre
che vi sia motivo di modificare la ripartizione della tassa di giudizio effettuata
dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato. I ricorrenti devono inoltre rifondere
delle ripetibili alla __________ (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 18, 28, 31, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Nella misura in cui non deve
essere stralciato dai ruoli per motivo di desistenza il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della risoluzione 5 luglio
1995 del Consiglio di Stato (n. 3733) è modificato come segue:
"1.
1.1. Il
ricorso 24 dicembre 1994 di __________ e __________ contro la licenza edilizia
rilasciata il 20 dicembre 1994 dal municipio di __________ è respinto;
1.2. I
ricorsi 10 aprile 1995 di __________ e __________ e 26 aprile 1995 della
__________ contro la licenza edilizia rilasciata il 27 marzo 1995 dal municipio
di __________ sono parzialmente accolti, nel senso di quanto disposto al
consid. 4."
-
La tassa di giudizio, di fr.
600.--, è posta a carico dei ricorrenti e dei resistenti __________ ed
__________ in ragione di metà ciascuno. I ricorrenti sono inoltre condannati a
rifondere alla __________ identico importo per il titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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