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52.1995.467 ΓÇó Appeal dismissed as inadmissible for formal defects
52.1995.467Autre juridiction18 oct. 1995Inadmissible
The appellant filed an appeal against a 5 July 1995 decision of the Department of Institutions, Office for Permits and Passports. The Ticino Administrative Court informed the appellant that the appeal lacked the required formal elements and granted 10 days to cure the defect, warning that the appeal would be declared inadmissible if the defect persisted. The appellant did not comply. The court therefore held the appeal inadmissible and imposed a CHF 50 justice fee on the appellant.
Art. 9, 28, 43 and 48 PAmm; formal requirements of an administrative appeal and cure of defects: where an appeal does not satisfy the mandatory statutory form requirements, the appellate court may set a short deadline to remedy the deficiency, with a warning of inadmissibility; if the defect is not cured within the prescribed time, the appeal must be declared inadmissible. Costs may be charged to the unsuccessful appellant in consequence of the inadmissibility (consid. B-D).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.467
Data decisione, Autorità: 18.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00467 DP 197/95 leo
Lugano 18 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 12 luglio 1995 di
contro
la decisione 5 luglio 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto:
A. Il 12 luglio 1995 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 5 luglio 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti.
B. Il 7 agosto 1995 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso deve contenere:
la menzione della decisione querelata;
una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
una breve motivazione;
le conclusioni del ricorrente.
Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.
Richiamato l'art. 9 PAmm. vi assegniamo un termine di 10 (dieci) giorni per presentare il ricorso nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”
C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. Nel caso concreto il ricorrente non ha redatto, malgrado la comminatoria il ricorso nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 50.-- (ciquanta) è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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