Domicile determination annulled for incomplete investigation

52.1995.453Autre juridiction2 oct. 1995Granted

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Résumé

The appellant challenged the refusal to transfer his domicile to another commune where he owned and used a secondary residence. The Tribunal held the appeal admissible but found that the municipal and cantonal authorities had not adequately investigated the appellant's actual situation in the new commune, especially his living conditions and professional/logistical ties. Because domicile under Art. 23 CC requires both territorial and personal links, the incomplete record prevented a final determination. The challenged State Council decision was annulled and the case remanded for further inquiry and a new decision. No court costs were charged, and the appellant received CHF 500 in party compensation.

Regest

Art. 23 CC; Art. 208 LOC; Art. 65 cpv. 2 PAmm; domicile and remand for incomplete fact-finding. Domicile presupposes cumulatively a territorial link and an intention to settle durably, the latter being inferred from objective circumstances recognizable to third parties. Where the administrative record is insufficient to assess the relevant links in all potentially decisive communes, the appellate court may not substitute its own fact-finding for that of the lower authority but must annul the decision and remit the matter for completion of the investigation and a new determination (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.453

Data decisione, Autorità: 02.10.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00453 DP 182/95 leo

Lugano 2 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 luglio 1995 di


rappr. da: avv. __________

Contro

la decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (3560) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la risoluzione 22/25 gennaio 1995 del Municipio di __________, in materia di determinazione di domicilio;

viste le risposte:

  • 14 luglio 1995 del Consiglio di Stato;

  • 14 agosto 1995 del Municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 22 gennaio 1995 il Municipio di __________ ha negato a __________ il trasferimento del proprio domicilio da __________ a __________, dove possiede un'abitazione secondaria;

che a detta dell'esecutivo comunale la sporadica presenza del richiedente a __________ non permetterebbe di considerare soddisfatta la condizione della residenza effettiva, requisito indispensabile per la costituzione del domicilio ex art. 23 CCS (6 LOC);

che con decisione 28 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la premessa pronuncia municipale, respingendo il ricorso contro di essa interposto dal ricorrente;

che, esclusa la condizione della residenza per i medesimi motivi esposti dal municipio, l'esecutivo cantonale ha esaminato anche la condizione della relazione personale, negandone gli estremi. Secondo il Consiglio di Stato infatti la reale volontà dell'insorgente sarebbe quella di "restare domiciliato a __________, dove abita e dove gestisce una galleria d'arte";

che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;

che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno del suo assunto ricorsuale si dirà se del caso nei considerandi che seguono;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni, ed il Municipio di __________, che postula il rigetto dell'impugnativa contestando partitamente la tesi dell'insorgente;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;

che la costituzione del domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CCS (6 LOC) presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la residenza o dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;

che la residenza sussiste quando vi é soggiorno di una certa durata, ma non necessariamente continuo, in un dato luogo e la creazione in questo luogo di rapporti abbastanza stretti (H. Deschneaux, P.- H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N. 372-374);

che l'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva é, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori e oggettive, riconoscibile per i terzi (op. cit., N. 375-376a);

che dagli atti risulta che l'insorgente é domiciliato a __________ dove gestisce una galleria d'arte mentre a __________ é proprietario di un'abitazione secondaria, che già apparteneva alla sua famiglia e che egli ha provveduto a riattare;

che sulla base di alcuni accertamenti da cui risultava che l'insorgente era solito soggiornare a __________ solamente pochi giorni al mese, l'esecutivo comunale ha rifiutato la domanda di trasferimento di domicilio, ritenendo insoddisfatta la condizione della residenza;

che tuttavia né l'autorità municipale né quella cantonale di prima istanza si sono preoccupati di esperire i dovuti accertamenti anche a __________ per verificare la situazione personale del ricorrente in questo comune, soprattutto dal profilo logistico e professionale, come neppure sono state sentite le autorità comunali del luogo;

che infatti, l'affermazione ricorsuale secondo cui l'appartamento preso in affitto dall'insorgente a __________ sarebbe usato come sala di esposizione e pertanto risulterebbe "assolutamente privo delle comodità di un'abitazione", se veritiera, costituirebbe un elemento di indubbia rilevanza ai fini della determinazione del requisito della relazione territoriale;

che solo avendo una visione completa della situazione dell'insorgente nei due comuni interessati sarà possibile stabilire con la dovuta tranquillità in quale di questi egli adempie i requisiti della relazione territoriale e della relazione personale necessari per la costituzione del domicilio giusta l'art. 23 CCS (6 LOC);

che per i motivi testé esposti, non essendo compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalla precedente istanza, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, esperiti i necessari accertamenti, statuisca nuovamente sulla controversia (art. 65 cpv. 2 PAmm);

che, dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia mentre le ripetibili seguono invece la soccombenza;

visti gli art. 23 CCS; 6, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (n. 3560) é annullata;

1.2. gli atti sono ritornati all'esecutivo cantonale per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria.

  1. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

  2. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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