AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.439
Data decisione, Autorità:
28.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00439
DP 168/95
leo
Lugano
28 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 giugno 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 7 giugno 1995 (n. 3144) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le deci- sioni 15 febbraio
1995 con cui il municipio di __________ gli nega la licenza edilizia in
sanatoria per opere eseguite abusivamente sulla part. n. __________ RFD, ne
ordina la demolizione e gli infligge una multa di fr. 500.--;
viste le risposte:
-
6 luglio 1995 Consiglio di Stato;
-
9 luglio 1995 di __________;
-
19 luglio 1995 del Dipartimento del
territorio;
-
11 agosto 1995 del Municipio di
__________;
esperito un sopralluogo,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 gennaio 1994 il
municipio di __________ ha rilasciato all'arch. __________ la licenza edilizia
per costruire un autosilo dotato di 48 posteggi sul terreno antistante la
cosiddetta __________ (part. n. __________ RFD; zona R2).
Dato che l'accesso veicolare interessava una fascia di
terreno riservata all'allargamento dell'attigua via __________ ed alla realizzazione
di alcuni posteggi pubblici, la licenza ricordava al beneficiario che "la
realizzazione dell'opera" avrebbe dovuto "avvenire come a
progetto in modo da non ostacolare la futura realizzazione delle opere di
PR" e che "il raccordo definitivo degli accessi alle strade
comunali" avrebbe dovuto "essere preventivamente concordato
con l'UTC".
Considerato che l'opera era parzialmente ubicata nella zona
di protezione del paesaggio, la licenza era inoltre subordinata alla condizione
che venisse "eseguita una copertura a verde".
B. L'opera è stata realizzata
in modo difforme dai piani approvati. Sul lato SW sono state realizzate cantine
non previste. La superficie occupata è inoltre aumentata di circa 40 mq, mentre
l'accesso veicolare è stato spostato verso valle.
Sul versante rivolto verso
via __________ (lato SE) sono stati infine eseguiti alcuni manufatti non
autorizzati, ovvero una piscina con relativi servizi ed altre opere murarie,
che hanno abbondantemente invaso la fascia di terreno riservata all'allargamento
della strada ed alla formazione di posteggi pubblici.
C. Il 5 agosto 1994 __________
ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per le opere difformi che
stava realizzando sul suo fondo.
Avvalendosi della facoltà di opposizione, che a quell'epoca
la LE ancora offriva ai semplici cittadini attivi, la domanda è stata avversata
da __________.
D. Con decisione 15 febbraio
1995 il municipio di __________ ha rilasciato all'insorgente la licenza in
sanatoria per le opere abusive realizzate sul lato SW dell'edificio e per la
modifica dell'accesso.
Con la stessa decisione
l'esecutivo comunale si è tuttavia rifiutato di accordargli anche il permesso a
posteriori per i manufatti eseguiti abusivamente oltre la linea di arretramento
da via __________ e per la piscina realizzata in contrasto con i vincoli
sanciti dalla zona di protezione del paesaggio. Ritenendo dati gli estremi di
una violazione materiale del diritto, il municipio ne ha quindi ordinato la
demolizione.
Con decisione di egual data, la stessa autorità comunale ha
quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 500.- per violazione della LE.
E. Con giudizio 7 giugno 1995
il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo
l'impugnativa contro di essi inoltrata dall'arch. __________.
Il Governo ha anzitutto rilevato che i manufatti eseguiti
all'interno della fascia di arretramento non potevano essere posti al beneficio
di una deroga alla distanza di 4 m dal ciglio stradale prescritta dall'art. 18
NAPR. Ne ha quindi dedotto che le opere in contestazione configurassero una
violazione materiale del diritto.
Parimenti lesiva del diritto sostanziale sarebbe anche la
piscina, in quanto realizzata all'interno di una zona di protezione del paesaggio
gravata da vincoli di mantenimento del verde.
Partendo da queste premesse, il Consiglio di Stato ha quindi
ritenuto che l'ordine di ripristino impartito all'insorgente fosse del tutto
fondato e rispettoso del principio di proporzionalità. Tenuto conto della
gravità dell'infrazione, ha escluso l'adozione di provvedimenti meno incisivi.
Analoghe considerazioni hanno infine indotto il Governo a confermare
anche la multa inflitta all'insorgente.
F. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al diniego del permesso
in sanatoria, all'ordine di demolizione ed alla multa.
Eccepite le lacune istruttorie che la precedente istanza
avrebbe posto in essere omettendo di esperire il sopralluogo richiesto,
l'insorgente evidenzia anzitutto le difficoltà che ha dovuto superare per
ottenere la licenza edilizia 27 gennaio 1994.
Sottolinea poi di aver acquistato una striscia di terreno a
valle dell'autosilo al precipuo scopo di modificare l'accesso e di offrire al
comune l'opportunità di migliorare il collegamento fra la strada cantonale e
via __________, togliendo il traffico dall'angusta via __________.
Le difformità riscontrate tra le opere eseguite ed il
progetto approvato, argomenta, sarebbero peraltro di minima entità e senza
rilevanza per l'interesse pubblico. I manufatti eseguiti oltre la linea di
arretramento non impedirebbero infatti al comune di realizzare l'allargamento
stradale previsto dal PR. In relazione a questi manufatti l'ordine di
demolizione sarebbe quindi sproporzionato.
La piscina, obietta ancora l'insorgente, non sarebbe in
contrasto con i vincoli sanciti dalla zona di protezione del paesaggio. Anzitutto
perché non è inclusa nella fascia di terreno gravata da questi vincoli. In
secondo luogo, perché, comunque, un simile manufatto non altera in misura
apprezzabile il quadro paesaggistico oggetto di protezione.
G. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
L'opponente __________ si limita a puntualizzare alcuni
aspetti della vertenza senza prendere formalmente posizione sull'impugnativa.
H. In sede di sopralluogo si è
accertato che la piscina non ricade all'interno della fascia di protezione del
paesaggio che grava parzialmente il terreno su cui sorge l'autosilo.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono in effetti
chiaramente date (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm).
Le lacune istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato
possono comunque ritenersi sanate dagli accertamenti esperiti in questa sede.
- Manufatti eseguiti oltre la
linea di arretramento verso via __________
2.1. A norma dell'art. 18 lett. b NAPR di __________, "la
distanza delle costruzioni da piazze, strade e corsi d'acqua è definita dalle
linee di arretramento". Dove queste mancano, vale una distanza minima
di 4 m dal ciglio delle strade comunali. "Il municipio può concedere
deroghe all'arretramento prescritto dalle strade comunali qualora non siano
compromessi i collegamenti pedonali esistenti o previsti" (art. 53
NAPR).
L'art. 55 cpv. 3 NAPR precisa che "il tracciato delle
strade esistenti (planimetria e direzioni di allargamento) è vincolante sia per
l'ente realizzatore delle opere, sia per i terzi (confinanti)".
Il piano del traffico, parte integrante del PR di __________,
classifica via __________ fra le strade di raccolta, per le quali stabilisce un
calibro di m 4,50. Non raggiungendo la strada in questione le dimensioni
prescritte, il piano suddetto riserva una striscia di terreno del ricorrente
per il necessario allargamento. Su questo stesso lato prevede inoltre la
formazione di posteggi coassiali larghi m 2,50.
2.2. In concreto, i manufatti eseguiti abusivamente dal
ricorrente sul versante SE dell'autosilo non rispettano l'arretramento minimo
di 4 m prescritto dall'art. 18 NAPR verso il futuro ciglio di via Romporada.
Nemmeno l'insorgente lo contesta. La scala d'accesso e diverse opere murarie
poste su questo lato dell'edificio disattendono abbondantemente il limite di
edificabilità fissato dal piano del traffico in funzione del previsto
allargamento. Il vano realizzato in corrispondenza del raccordo con l'accesso
veicolare invade addirittura la fascia di terreno riservata alla realizzazione
dei posteggi pubblici.
La disattenzione dell'arretramento minimo dal futuro ciglio
stradale, contrariamente a quanto assume l'insorgente, non è affatto
insignificante. Particolare rilievo, da questo profilo, assumono le opere che
invadono l'area riservata ai posteggi. Esse impediscono infatti la
realizzazione di questa infrastruttura prevista dal piano del traffico. Entro
questi limiti, la violazione commessa è sicuramente insanabile. Una deroga è
esclusa a priori.
Ma la violazione è insanabile anche per quel che concerne gli
altri manufatti abusivi, che, pur non ostacolando direttamente la realizzazione
dei posteggi, non rispettano la distanza minima prescritta dal ciglio della
strada. Una deroga fondata sull'art. 53 NAPR non entra infatti in
considerazione, poiché la situazione di fatto, posta in essere abusivamente dal
ricorrente per sua esclusiva comodità, non presenta nemmeno lontanamente le
connotazioni del caso di rigore.
Perfettamente conforme al diritto appare quindi la decisione
del municipio di __________ di negare all'insorgente il rilascio di una licenza
in sanatoria per queste opere.
Irrilevanti sono le argomentazioni da questi sviluppate con
riferimento alle discussioni che hanno preceduto il rilascio della licenza 27
gennaio 1994. Né giova alla sua causa il fatto che quest'ultima già prevedesse
la realizzazione di alcuni muri di cinta all'interno della fascia di
arretramento dalla strada. Le facilitazioni accordate dall'autorità comunale
non legittimavano il ricorrente ad abusarne. Nulla può infine dedurre
l'insorgente a suo favore dall'acquisto di una striscia di terreno a valle
dell'autosilo; terreno, che potrebbe servire alla realizzazione di un nuovo
collegamento con la strada cantonale. L'autorità comunale rimane comunque
vincolata alla pianificazione vigente.
2.3. Giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o
la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti
edilizi e di piani regolatori.
L'ordine di ripristino, notoriamente, presuppone l'esistenza
di una violazione materiale della legge, ovvero un difetto non sanabile
mediante rilascio di un permesso a posteriori. Deve inoltre rispettare il
principio di proporzionalità. Violazioni minime e senza rilevanza per l'interesse
pubblico vanno di per sè tollerate.
Al principio di proporzionalità può richiamarsi anche il
costruttore in mala fede. Deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca
un peso accresciuto all'esigenza di ripristinare una situazione conforme al diritto
(DTF 108 Ib 218 consid. 4 b).
2.4. Nel caso in esame, le opere eseguite abusivamente in flagrante
dispregio della distanza minima prescritta dall'art. 18 NAPR dal futuro ciglio
di via __________ integrano chiaramente gli estremi di una violazione materiale
della legge. Non possono infatti essere poste al beneficio di un permesso in
sanatoria.
Le differenze sono d'altro canto rilevanti tanto dal profilo
quantitativo, quanto dal profilo qualitativo. La lesione dell'interesse
pubblico è tutt'altro che trascurabile. I manufatti abusivi oltrepassano
infatti l'arretramento minimo su un fronte di una decina di metri e per una
profondità che giunge sino a 2 m. Essi compromettono inoltre le possibilità di
realizzare i posteggi previsti dal PR.
La macroscopica violazione, inoltre, è stata intenzionale.
Non si è di certo trattato di una semplice disattenzione: l'esplicita avvertenza
alla quale era assortita a licenza 27 gennaio 1994 fuga qualsiasi dubbio in
proposito.
Malvenuto appare quindi l'insorgente a richiamarsi al
principio di proporzionalità per contestare la legittimità dell'ordine di demolizione
delle opere abusive realizzate lungo via __________.
- Piscina / zona di
protezione
3.1. Giusta l'art. 34 NAPR "nelle zone di protezione
del paesaggio deve essere salvaguardato l'aspetto paesaggistico attuale
costituito dagli spazi liberi significativi".
Fuori della zona edificabile sono ammesse le utilizzazioni
agricole (art. 30 NAPR). Nelle zone edificabili è invece ammessa l'utilizzazione
a giardino.
Costruzioni di carattere accessorio possono essere
autorizzate "se di dimensioni contenute e compatibili con lo scopo
della protezione".
3.2. In concreto, il fondo antistante __________ è
parzialmente gravato da vincoli di protezione del paesaggio. Oggetto della
protezione sono una fascia di terreno larga circa 10 m e situata lungo il
confine verso via __________ ed un appezzamento di terreno largo sino ad una
ventina di metri lungo via __________.
L'insorgente nega di aver costruito la piscina all'interno della
zona protetta. Gli accertamenti esperiti da questo tribunale hanno assodato che
l'eccezione è fondata. Il confronto del piano di situazione con il piano di
protezione del paesaggio dimostra infatti che questo manufatto non interessa le
fasce gravate dai vincoli di protezione.
Indipendentemente dalla questione a sapere se la piscina
possa essere considerata come una costruzione accessoria compatibile con le
restrizioni poste dall'art. 34 NAPR, se ne deve quindi dedurre che da questo
profilo non sussistono impedimenti al rilascio della licenza richiesta.
Nè la licenza in sanatoria per questo manufatto può essere negata
in forza della condizione di eseguire una copertura a verde, inserita dal
municipio nella licenza 27 gennaio 1994 rilasciata per la costruzione
dell'autosilo. Siffatta condizione, strettamente correlata alla zona di
protezione di cui si è appena detto, non è atta ad esplicare effetti più
incisivi di quelli che derivano dall'ordinamento pianificatorio. In particolare,
non è atta a precludere al ricorrente qualsiasi possibilità di modificare la costruzione
realizzata, apportandovi cambiamenti che rientrano nei limiti di edificabilità
fissati dalle NAPR.
- Multa.
Palesemente infondate sono le censure che l'insorgente
solleva nei confronti della multa di fr. 500.- inflittagli dal municipio di
__________.
Considerata la gravità dell'infrazione commessa, la sanzione
appare addirittura mite. Conclusione, questa, che si impone anche se si tien
conto del fatto che viene cumulata con la demolizione dei manufatti abusivi.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto nella misura in cui censura la decisione mediante la
quale il municipio di __________ ha negato all'insorgente il rilascio della
licenza in sanatoria per la piscina ed ha ordinato la demolzione di questo
manufatto. Entro questi limiti gli atti vanno retrocessi all'autorità comunale
affinchè rilasci la licenza richiesta.
L'impugnativa va per
contro respinta nella misura in cui contesta la multa e l'ordine di demolizione
delle opere oltrepassanti l'arretramento di 4 m prescritto dall'art. 18 NAPR
verso il futuro ciglio stradale di via __________.
Dato che il municipio non è intervenuto in difesa di suoi
interessi economici, la tassa di giustizia va posta unicamente a carico del
ricorrente (proporzionalmente al grado di soccombenza).
Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43, 44, 45, 46 LE; 147, 148 LOC; 18, 34, 53 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 7 giugno 1995 del Consiglio di
Stato (n. 3144) è annullata e riformata nel senso che:
1.1. la decisione 15 febbraio 1995 con cui il municipio
di __________ nega all'insorgente il rilascio della licenza in sanatoria per la
piscina e le opere eseguite sulla part. n. __________ RFD, oltre la linea di
arretramento verso via __________ ed ordina la demolizione di questi manufatti
è annullata nella misura in cui concerne la piscina. Per il resto è confermata.
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________
affinchè rilasci al ricorrente la licenza in sanatoria per la piscina.
1.3. la decisione 15 febbraio 1995 con cui il municipio
di __________ infligge al ricorrente una multa di fr. 500.- è confermata.
- La tassa di giustizia è a
carico del ricorrente nella misura di
fr. 800.-.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster