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Numero d'incarto:
52.1995.393
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00393
52.95.00394
DP 144-145/95
cm
Lugano
27 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 6 giugno 1995 di
a)
b)
contro
le decisioni 17 maggio 1995, no. 2720 e 2721, del Consiglio di Stato che respingono le impugnative
presentate dai ricorrenti avverso la risoluzione 25 luglio 1994 con
cui il consiglio comunale di __________ impone
al municipio di istituire una nuova sezione di scuola elementare e modifica
il preventivo 1994 del comune;
viste le risposte:
-
13 giugno 1995 di __________;
-
16 giugno 1995 del Consiglio di
Stato;
-
4 luglio 1995 di __________;
-
3 luglio 1995 del Dipartimento
dell'istruzione e della cultura, Bellinzona;
al ricorso del comune;
-
20 giugno 1995 del comune di
__________;
-
26 giugno 1995 di __________ ;
-
27 giugno 1995 del Consiglio di
Stato;
-
4 luglio 1995 di __________;
-
3 luglio 1995 del Dipartimento
dell'istruzione e della cultura;
al ricorso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2 maggio 1994 l'ispettore
scolastico del VII circondario ha invitato il municipio di __________ a
chiedere al Consiglio di Stato di istituire una quinta sezione di scuola
elementare a titolo provvisorio per un anno. Prevedendo una diminuzione del numero
degli allievi preventivati in un primo tempo, il municipio ha deciso di non dar
seguito alla sollecitazione.
B. Il 30 maggio 1994 il
Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione d'urgenza che
imponeva al municipio di presentare un messaggio per istituire una quinta sezione
di scuola elementare e di convocare il legislativo in seduta straordinaria
entro il 30 giugno seguente per deliberare sull'oggetto.
Il 13 giugno 1994 il municipio ha risolto a maggioranza di confermare
la precedente decisione.
C. L'8 luglio 1994 15
consiglieri comunali hanno chiesto al municipio di convocare il consiglio
comunale in seduta straordinaria per discutere e deliberare su una proposta di
istituire un'ulteriore sezione di scuola elementare.
D. Nella seduta del 25 luglio
1994, presenti 16 consiglieri su 25, il consiglio comunale di __________, ha
adottato con 14 voti favorevoli e 2 astensioni la seguente risoluzione:
"- Il municipio istituisce per l'inizio
dell'anno scolastico 1994-95 una quinta sezione di scuola elementare;
-
Il municipio prende contatto con l'ispettore
scolastico e comunica la nuova situazione;
-
Il preventivo 1994 del comune viene così
modificato (sulla base di uno stipendio medio per il docente di fr. 82'000.--
con assunzione al 1. settembre 1994):
Educazione
302.01 Stipendi docenti Costi + fr. 27'333.--
461.01 Sussidio stipendi Ricavi + fr. 9'840.--
Aumento fabbisogno + fr. 17'493.--
Nuovo totale stipendi docenti fr. 337'333.--
Nuovo totale sussidi stipendi fr. 139'840.--
Nuovo totale fabbisogno 1994 fr. 3'341'593.--"
Contro la predetta
risoluzione sono insorti davanti al Consiglio di Stato il municipio ed il
municipale __________.
E. Con separati giudizi del 17
maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative.
Dopo aver rilevato che l'istituzione o la soppressione di
classi è di sua esclusiva competenza, il Governo ha nondimeno ritenuto che il
legislativo comunale fosse abilitato a sollecitare l'istituzione di una nuova
sezione di scuola elementare ed a stanziare il necessario credito.
F. Contro i predetti giudizi
governativi insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto il
municipio, quanto il municipale __________, chiedendo che vengano annullati
assieme alla controversa risoluzione del consiglio comunale.
Entrambi i ricorrenti contestano in sostanza la competenza
del legislativo comunale a deliberare sull'oggetto in discussione.
L'istituzione di scuole o di singole sezioni di scuola sarebbe di esclusiva
competenza del Consiglio di Stato.
G. All'accoglimento dei ricorsi
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il presidente del
consiglio comunale ed il presidente della commissione della gestione, che
contestano succintamente le tesi dei ricorrenti.
Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura postula
invece l'accoglimento delle impugnative sottolineando l'incompetenza del
legislativo comunale a deliberare in tema di istituzione di classi di scuola.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività dei gravami sono pacifiche (art. 208 LOC).
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo oggetto, possono essere decisi con un unico
giudizio (art. 51 PAmm).
- 2.1. In base agli art. 42 e
13 LOC, il consiglio comunale:
"a) adotta i regolamenti comunali, li
modifica o ne sospende l'applicazione;
b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione
comunale;
c) approva il preventivo del comune e delle
aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;
d) adotta e modifica il piano regolatore;
e) autorizza le spese di investimento;
f) esamina ogni anno l'amministrazione e i
conti del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche
sulla base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari
e, se del caso, autorizza la contrazione di prestiti e i relativi piani di
rimborso;
h) autorizza l'affitto, la locazione,
l'alienazione o la commutazione dell'uso e del godimento dei beni comunali;
i) approva la costituzione di fideiussioni,
l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili, vota i
prestiti e il rinnovo;
l) autorizza il municipio a intraprendere o a
stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
m) fissa, per regolamento, la retribuzione, il
rimborso spese del sindaco e dei municipali, gli stipendi dei dipendenti del comune
e delle sue aziende nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni
straordinarie dei dipendenti;
n) accorda l'attinenza comunale;
o) nomina i delegati del comune nei consorzi
giusta le norme della legge sul consorziamento dei comuni e dei singoli statuti
consortili;
p) nomina a maggioranza semplice, i delegati del
comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono
riservati i casi in cui la legge prevede il voto proporzionale e quelli di
competenza municipale;
q) nomina ogni anno, nella seconda assemblea ordinaria,
la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal
regolamento;
r) esercita gli attributi che non sono dalla
legge conferiti ad altro organo comunale."
Le competenze dell'esecutivo comunale sono invece definite dall'art.
106 LOC, giusta il quale, il municipio:
"a) dirige l'amministrazione comunale e
prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del
comune, comprese le procedure amministrative;
b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni
dell'assemblea e del consiglio comunale;
c) informa sulle decisioni prese l'assemblea o
il consiglio comunale quando ne è interpellato;
d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi,
dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;
e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo
della popolazione e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai
regolamenti."
2.2. Le competenze in materia scolastica sono detenute dal
cantone, al quale la legge assegna il compito di istituire e dirigere la scuola
pubblica. Ai comuni è demandato il compito di collaborare (art. 1 LSc).
Le competenze del cantone sono attribuite al Consiglio di
Stato che esercita, per mezzo del Dipartimento competente, la direzione
generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della LSc. I
compiti di collaborazione affidati ai comuni sono invece di competenza del
municipio, rispettivamente la delegazione scolastica consortile (art. 9 LSc).
2.3. La competenza specifica di istituire o sopprimere una
scuola, rispettivamente una singola sezione, spetta esclusivamente al Consiglio
di Stato. L'art. 38 LSc 1958, tuttora in vigore giusta l'art. 99 LSc,
stabilisce in effetti perentoriamente che nessuna scuola può essere istituita o
soppressa, né il suo ordinamento modificato, se non per risoluzione del
Consiglio di Stato, nessuna competenza è attribuita in quest'ambito specifico
ai comuni.
- Dalle considerazioni sin
qui esposte discende inequivocabilmente che il municipio non detiene alcuna competenza
in tema di determinazione del numero di sezioni o di classi delle scuole
elementari. Competente a fissare l'organizzazione di queste scuole è soltanto
l'autorità cantonale. Sottolineando il ruolo meramente propositivo del
municipio, lo stesso Consiglio di Stato ammette l'incompetenza dell'autorità comunale
a deliberare in questa materia.
Ma se il municipio non è competente a determinare il numero
di sezioni di scuola elementare perché la competenza è detenuta dall'autorità
cantonale, a maggior ragione dev'essere disconosciuta al legislativo comunale
qualsiasi competenza a devolvere simili incombenti al municipio.
Appare in effetti evidente che il legislativo comunale non
può demandare al municipio lo svolgimento di compiti che la legge affida esclusivamente
all'autorità cantonale.
Già per questo motivo, i ricorsi vanno quindi accolti
annullando la risoluzione impugnata ed i giudizi governativi che la confermano.
- Dato l'esito si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 42, 106, 208 LOC; 1, 8, 99 LSc, 38 v LSc; 3, 18, 28, 51, 60, 61,
65 PAmm
dichiara e
pronuncia:
- I
ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 25 luglio 1994 del Consiglio comunale di
__________;
1.2. le decisioni 17 maggio 1995 (no. 2720 e 2721) del Consiglio
di Stato.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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