AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.376
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00376
DP 136/95
52.95.00378
DP 137/95
leo
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 maggio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 3 maggio 1995 (n. 2502) con cui il Consiglio di Stato ha respinto
i ricorsi degli insorgenti di data 3 e 4 gennaio 1995 rispettivamente avverso
la decisione 20 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ ha
rilasciato ad __________ la licenza edilizia per la costruzione di una stalla
al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
-
26 maggio 1995 di __________;
-
31 maggio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
12 giugno 1995 del Dipartimento del
territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, nato nel 1943, é
invalido da svariati decenni. Egli risiede a __________, frazione di
__________, con la famiglia (moglie e tre figli). In detta località egli é
proprietario del mapp. __________, ubicato nella zona del nucleo, sul quale
sorgono la sua abitazione ed una stalla, attualmente utilizzata quale deposito.
Insieme alla moglie egli alleva presso quel fondo degli animali di bassa corte
(segnatamente anatre mute secondo le emergenze del sopralluogo esperito il 15 novembre
1995). Il predetto, sempre con l'aiuto della consorte, alleva inoltre galline e
conigli in un pollaio al mapp. __________: fondo parimenti di sua proprietà,
poco discosto dal primo, sito nella zona R2. __________ é infine proprietario
del mapp. __________ di __________. Quel mappale, censito quale prato di mq
514, é assegnato dal PR alla zona agricola. Esso é tuttavia posto direttamente
a ridosso della zona edificabile residenziale di __________; più precisamente
esso confina, per un lato, con il mapp. __________, di proprietà di __________
e dove questi abita, attribuito alla zona R2. Dal lato opposto il mapp.
__________ é delimitato dal riale __________.
B. a) Il 3 giugno 1993
__________ ha presentato una domanda di costruzione di una stalla al mapp.
__________ e di conseguente sistemazione del terreno. I progetti, stesi da tale
__________, indicavano che il manufatto, previsto (in un secondo tempo) a 3 ml
dal confine sia verso il mapp. __________ che con il riale __________,
denunciava ml 8,20 di lunghezza, ml 7,30 di larghezza e di un'altezza massima
di ml 5,70. Esso si sarebbe esteso lungo un pendio, su due livelli. Il
pianterreno era destinato ad accogliere gli animali. Il piano superiore avrebbe
invece funto da fienile e da deposito di legname e macchinari. Nel complemento
di informazioni volto a permettere l'esame della domanda da parte della sezione
agricoltura l'istante ha dichiarato che intendeva allevare, a titolo di
attività famigliare, 20 anitre, 30 conigli, 100 polli, eventualmente anche 5
capre e 2 suini; inoltre che egli disponeva di terreni propri per 3'000 mq e
che ritirava inoltre l'erba falciata sulle scarpate dell'autostrada e della
ferrovia.
b) Avverso la domanda di
costruzione, pubblicata nel periodo 9/23 agosto 1993, hanno presentato
opposizione, tra l'altro, __________, proprietario dell'adiacente mapp.
__________, e __________, proprietario del mapp. __________, ove abita: fondo
quest'ultimo parimenti assegnato alla zona R2 di PR, ubicato ad una dozzina di
ml dal mapp. __________. Gli opponenti hanno in primo luogo evidenziato che i
progetti, carenti, non erano stati allestiti da un ingegnere o da un
architetto, come vuole l'art. 4 cpv. 2 LE. In secondo luogo essi hanno eccepito
una disattenzione delle distanze minime della progettata stalla verso il riale
__________. Hanno poi contestato il carattere agricolo degli intendimenti di
__________. Essi hanno infine rilevato le conseguenze estremamente negative, ed
in particolare gli odori, che l'esercizio della stalla al mapp. __________
avrebbe provocato sulla residenza presso i loro fondi.
c) Il dipartimento del territorio
ha presentato avviso favorevole alla domanda il 12 ottobre 1993. Con decisione
27 gennaio 1994 il municipio di __________ ha tuttavia negato il rilascio della
licenza edilizia a favore di __________ limitatamente alla costruzione della
stalla, per il motivo che questi non poteva essere considerato agricoltore e
che pertanto la prevista costruzione non risultava "indispensabile per
l'attività agricola": requisito prescritto dall'art. 24 cpv. 2 NAPR, che
regolamenta la zona agricola, per poter autorizzare la costruzione di nuovi
edifici od impianti nella stessa.
d) Adito da __________ con
gravame 14 febbraio 1994, con risoluzione 22 giugno 1994 il Consiglio di Stato
ha annullato la decisione municipale predetta. Il Governo ha in primo luogo
considerato che il municipio non avesse nessuna competenza a verificare la
conformità del progetto con la zona agricola (pag. 6). In secondo luogo che
quella conformità fosse in principio senz'altro data, irrilevante essendo il
fatto che l'istante non fosse contadino di professione (pagg. 5 in fine/6 in initio;
6 in fine/7 in initio). Esso ha tuttavia considerato che l'esame della domanda
da parte del dipartimento fosse insoddisfacente. In particolare questo non
aveva approfondito i vari aspetti quantitativi che caratterizzavano la domanda
sotto il profilo agricolo (numero animali e loro genere, base foraggiera,
dimensioni della stalla ecc.) così da potersi compiutamente pronunciare sulla
stessa, non era inoltre stata verificata la compatibilità ambientale del progetto
con riferimento segnatamente alle raccomandazioni della stazione di ricerche di
economia aziendale e del genio rurale di __________ (in seguito:
raccomandazioni FAT n. 350), infine mancava una verifica concernente la
protezione delle acque (deposito e smaltimento di letame e liquami). Il
Consiglio di Stato ha pertanto retrocesso gli atti al dipartimento affinché
avesse a rendere un nuovo avviso sulla domanda.
C. a) Il 24 novembre 1994 il
dipartimento ha quindi emesso un nuovo avviso, anche questo favorevole
all'istante.
In primo luogo il
dipartimento confermava l'avviso 12 ottobre 1993. Con ciò il dipartimento
concedeva quindi, per la costruzione della stalla, una deroga rispetto all'ossequio
della distanza minima di 6 ml dalle sponde del riale di Vedri istituita all'art.
9.4.3. NAPR. E questo sulla scorta del preavviso dell'ufficio arginature 16
settembre 1993, il quale aveva fatto presente che il riale era stato corretto,
arginato e provvisto di camere di deposito in tempi recenti: l'avvicinamento a
soli 3 ml dalle sponde del riale della stalla, oltre a permettere un razionale
sfruttamento del fondo, giustificava anche i notevoli investimenti effettuati
nelle arginature.
In secondo luogo il
dipartimento ha richiamato i seguenti preavvisi specifici:
-
dell'8
agosto 1994 della sezione agricoltura, ove l'attività dell'istante veniva definita
quale attività agricola a carattere famigliare, sussistente ancora in singole
economie domestiche delle valli, suscettibile di garantire un certo grado di autoapprovvigionamento:
la costruzione dell'avversata stalla, della quale veniva confermata anche la
bontà delle dimensioni con riferimento alle tabelle della Landwirtschaftliche Beratungszentrale,
rispondeva dunque ad un bisogno agricolo oggettivo;
-
del
5 settembre 1994 dell'ufficio delle canalizzazioni, il quale imponeva il deposito
del letame in un letamaio coperto, del quale allegava un piano in scala 1:50;
-
dell'11
agosto 1994 del veterinario cantonale, il quale precisava le misure minime sancite
dalla legislazione sulla protezione degli animali per la tenuta ed il ricovero
delle diverse specie;
-
del
2 settembre 1994 dell'ufficio della protezione dell'aria, il quale ha rilevato
che, in applicazione delle raccomandazioni FAT n. 350, la stalla avrebbe dovuto
sorgere a ml 10,23 dalla più prossima abitazione edificabile al mapp.
__________; esso ha quindi esatto - e dunque posto come condizione per il
rilascio della licenza - l'installazione di un impianto per il trattamento
dell'aria di scarico maleodorante, da approvare da parte della sezione della
protezione dell'acqua e dell'aria.
b) Il municipio di
__________, preso atto dell'avviso dipartimentale, ha quindi rilasciato la
licenza edilizia con decisione 20 dicembre 1994.
D. a) __________ e __________
sono insorti avverso la decisione municipale predetta con gravami 3 e 4 gennaio
1995 rispettivamente davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di
annullarla, invocando i motivi che avevano già avanzato in sede di opposizione.
Sia detto, per completezza, che il municipio di __________ ha affermato, in
sede di osservazioni, che per parte sua mai avrebbe rilasciato la licenza
edilizia, ma che vi era stato costretto per difetto di competenza ad esaminare
simili domande. L'ufficio delle canalizzazioni ha invece precisato che se fossero
stati ricoverati anche dei maiali doveva essere parimenti prevista una fossa
del colaticcio del volume utile di 1 mc/anno per capo, ritenuto uno stoccaggio
da 3 a 5 mesi.
Con
scritto 20 gennaio 1995 indirizzato direttamente ad __________, l'ufficio della
protezione dell'aria, dopo aver esperito un sopralluogo con l'istante ai fini
della concretizzazione delle condizioni poste nell'avviso 2 settembre 1994,
preso altresì atto che i maiali che questi intendeva tenere al mapp. __________
erano semplicemente di ingrasso, ha stabilito che la ventilazione naturale
della stalla doveva avere luogo verso il riale e che questa non avrebbe potuto
avere aperture verso il mapp. __________; ha inoltre imposto una cura ordinata
del manufatto, riservandosi di imporre se necessario ulteriori provvedimenti,
come ad esempio l'uso di ceppi di batteri selezionati non patogeni.
b) Con risoluzione 3
maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi. Ribadita la conformità
della costruzione con la zona agricola, esso ha fatto propri i pareri espressi
dai vari uffici cantonali in sede di esame della domanda.
E. a) __________ e __________
hanno impugnato la risoluzione governativa con ricorsi 19 maggio 1995 a questo
Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla, insieme alla licenza edilizia,
riprendendo le argomentazioni fatte valere da sempre.
Il
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo,
ed __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il dipartimento del
territorio si é rimesso al giudizio del Tribunale, mentre che il municipio di
__________ non ha formulato osservazioni.
b) Con lettera 21
settembre 1995 il giudice delegato ha richiesto al dipartimento delle informazioni
supplementari su vari aspetti della procedura; circa le risposte ricevute si
dirà, per quanto necessario, nel seguito.
c) Il 15 novembre 1995 ha
avuto luogo un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Delle relative
emergenze, per quanto non é già stato riportato sub A che precede, si dirà nel
seguito.
d) Con scritto 16 novembre
1995 la patrocinatrice di __________ ha chiesto di poter presentare delle
conclusioni. Con osservazioni 22 novembre 1995 il patrocinatore dei ricorrenti
si é opposto, per il motivo che la rinuncia a tanto, usuale in materia di
procedimenti amministrativi, era stata consegnata nel verbale dell'udienza. Il
Tribunale, per gli stessi motivi sollevati da quest'ultimo, non ammette le
parti a presentare delle conclusioni.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione degli insorgenti é certa (art. 8 cpv. 1 e 21 cpv. 2 LE). I
ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Essi possono inoltre essere congiunti
per un unico giudizio in applicazione dell'art. 51 PAmm.
-
2.1. La domanda di
costruzione, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata
al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del
fondo e dal progettista (art. 4 cpv. 1 LE). I progetti devono essere elaborati
da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi
iscritti all'albo OTIA (art. 4 cpv. 2 LE) rispettivamente documentanti una
qualifica professionale equivalente, riservati i diritti acquisiti secondo il
diritto anteriore (art. 4 cpv. 4 LE). Giusta l'art. 4 cpv. 3 LE il regolamento
di applicazione (RLE) stabilisce i lavori per i quali é in ogni caso necessaria
l'elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere. In
attuazione dell'art. 4 cpv. 3 LE l'art. 7 RLE prevede quindi che devono essere
elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura
dell'opera, o da una persona autorizzata in virtù del diritto anteriore, i
progetti per la costruzione e ricostruzione di edifici per l'abitazione, il
lavoro, il commercio e l'immagazzinamento di merci e materiali; e, in quanto
non siano di secondaria importanza, i progetti per le canalizzazioni e impianti
annessi, strade, ponti, ripari contro le alluvioni, scoscendimenti, frane e
simili.
2.2. L'art. 4 cpv. 2 e 3
LE sono il frutto della proposta della commissione speciale del Gran Consiglio
per la pianificazione del territorio. In sede di modifica della legge edilizia
il Consiglio di Stato, nel solco del diritto a quel momento vigente (cfr. art.
40 dell'or abrogata LE 1973 e 38 seg. dell'or abrogato RLE 1974), aveva infatti
semplicemente proposto che i progetti ed i documenti annessi dovessero essere
elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura
dell'opera, "tranne che per i lavori di modesta importanza o
particolarmente semplici", come ad esempio - così recitava testualmente l'art.
38 cpv. 2 dell'or abrogato RLE 1974 - le costruzioni accessorie che non servono
all'abitazione e al lavoro (cfr. al messaggio concernente la modifica della LE
del 25 ottobre 1988, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5,
pag. 2740 e 2753, relativamente alla modifica dell'art. 42). L'anzidetta
commissione granconsiliare aveva invece, in particolare, osservato quanto segue:
"...
In passato il riferimento contenuto nell'attuale legge
edilizia ai "lavori di modesta importanza o particolarmente semplici"
(art. 40 cpv. 2 LE) ha permesso non pochi abusi nell'inoltro di domande di
costruzione. Una statistica del 1986 dimostra che il 42% dei progetti inoltrati
beneficiava di questa eccezione per lavori semplici. In linea di massima
tale eccezione dovrebbe essere riservata a lavori che sono attualmente oggetto
di notifica (sottolineatura nostra), ma é provato che spesso domande e
progetti anche per lavori di una certa importanza e responsabilità venivano
inoltrati da tecnici per nulla abilitati o qualificati in materia. La Commissione
propone pertanto di indicare con chiarezza nella legge chi é abilitato a elaborare
e firmare i progetti ed i documenti annessi alla domanda di costruzione, richiedendo
l'iscrizione all'OTIA appunto dei progettisti. .... Il nuovo regolamento
d'applicazione dovrà inoltre stabilire con sufficiente chiarezza l'elenco di
quei lavori per cui é necessaria l'elaborazione di progetti da parte di tecnici
aventi le qualifiche per l'iscrizione all'OTIA.
..."
(cfr.
rapporto 26 febbraio 1991, in RVGC cit., pag. 2785 seg. e 2802 seg.).
Il legislatore, adottando
la vigente LE, non ha dunque in sostanza modificato la possibilità di allestire
dei progetti da annettere ad una domanda di costruzione rispetto al diritto
anteriore. Esso ha tuttavia nel contempo delegato al Consiglio di Stato il
compito di far chiarezza sul concetto di lavori di secondaria importanza, così
da scongiurare gli abusi verificatisi fino a quel momento. In quest'ottica l'art.
7 RLE sembrerebbe attuare solo in maniera parziale il mandato istituito all'art.
4 cpv. 3 LE, poiché subordina all'elaborazione dei progetti ad opera di
architetti od ingegneri solo una parte dei lavori di costruzione che sono
soggetti a licenza edilizia (descritti all'art. 1 cpv. 1 e 2 LE e 4 RLE; per il
diritto previgente art. 39 LE 1973 e 35 RLE 1974). Questo non significa
tuttavia che i progetti riguardanti la rimanente parte di lavori soggetti a
licenza edilizia possano essere allestiti da persone prive delle qualifiche
professionali istituite all'art. 4 cpv. 2 o 4 LE: l'art. 4 cpv. 3 LE incarica
infatti l'Esecutivo di stabilire solo quei lavori per i quali quel requisito
deve essere imprescindibilmente soddisfatto ("Il regolamento stabilisce
l'elenco dei lavori per cui é in ogni caso necessaria l'elaborazione dei
progetti da parte di un architetto o di ingegnere."). Negli altri casi
spetterà invece alle autorità chiamate ad applicare la LE il compito di individuare
la necessità di soddisfare quel requisito in funzione dell'importanza dei
lavori oggetto della domanda di costruzione. Dal momento che il diritto vigente
ha esteso il concetto di lavoro di secondaria importanza (si noti la differenza
tra i lavori contemplati all'art. 11 cpv. 1 LE e 6 RLE e quelli, ben più
modesti, descritti nell'or abrogato art. 36 cpv. 1 RLE 1974), non é anzi
escluso che anche per singoli lavori rientranti in quella definizione, per la
cui approvazione può essere seguita la procedura di semplice notifica giusta
gli art. da 11 a 13 LE, debba essere parimenti richiesto l'allestimento di
progetti da parte di un ingegnere o di un architetto.
2.3. L'edificanda stalla,
di ml 8,20 x 7,30 x 5,70, si sviluppa su due piani; il piano superiore é
oltretutto destinato per circa metà a deposito di legna e macchinari. Per la
sua erezione é inoltre necessario procedere ad uno scavo del terreno in pendio
fino ad un massimo di circa 3,70 ml. Quel manufatto non può pertanto essere
definito in alcun modo di secondaria importanza. D'altra parte la stalla in
parola deve essere considerata quale edificio destinato al lavoro e, in parte,
al deposito di merci e materiali ai sensi dell'art. 7 RLE. I relativi progetti
dovevano pertanto essere elaborati da un ingegnere o da un architetto od
eventualmente da una persona autorizzata in virtù del diritto anteriore.
2.4. Il difetto
riscontrato non comporta tuttavia, nella fattispecie, l'annullamento in ordine
della domanda di costruzione. In effetti, in quanto concernente un'edificazione
fuori dalle zone edificabili di PR e postulante il rilascio di una deroga
rispetto alle distanze dall'adiacente riale, la sua approvazione non appare di
primo acchito per nulla scontata. Questa può dunque senz'altro essere trattata
come domanda di licenza preliminare ai sensi dell'art. 15 LE, volta a chiarire
preventivamente all'inoltro della domanda di costruzione vera e propria se in
fin dei conti la stalla in discussione é conforme alla destinazione agricola di
PR o, subordinatamente, se può beneficiare di un'eccezione ai sensi dell'art.
24 cpv. 1 LPT; del pari se può beneficiare della sollecitata deroga circa le
distanze da ossequiare verso il riale __________.
- 3.1. Giusta l'art. 22 cpv.
2 LPT un permesso di costruzione può essere rilasciato solo se l'edificio
oggetto della relativa domanda é conforme alla funzione prevista per la zona di
utilizzazione (lett. a) e se il fondo é urbanizzato (lett. b). Poiché il
requisito di cui alla lett. b dell'art. 22 cpv. 2 LPT é senz'altro soddisfatto
nella fattispecie, rimane esclusivamente da verificare se la costruzione dell'avversata
stalla é conforme alla destinazione della zona agricola, ove é ubicato il mapp.
__________.
3.2. L'allevamento animale
é considerato compatibile con le finalità della zona agricola - e legittima
pertanto la costruzione di una stalla - quando l'azienda agricola che lo
pratica dispone di una sufficiente base foraggiera propria e gli animali non vengono
di conseguenza nutriti con foraggio prevalentemente acquistato da terzi (DTF
117 Ib 279 consid. 3a; 382, consid. 2c; 504, consid. 4a; inoltre sentenza
inedita TCA 30 marzo 1992 in re M., consid. 3.3.). Al di là di questo specifico
principio, é necessario tener presente in ogni caso - e più in generale - che
l'ammissione della conformità di un progetto edilizio con la zona agricola
discende in ultima analisi dal fatto che, sulla scorta di un apprezzamento
globale del sistema produttivo, analizzato a lungo termine, e dei mezzi
impiegati per la sua realizzazione, l'azienda che la costruzione é destinata a
servire possa essere considerata come vincolata all'utilizzazione del suolo
(cfr. alla giurisprudenza appena citata).
3.3. I requisiti appena
descritti non appaiono tuttavia soddisfatti nel concreto caso.
Intanto,
ad un esame generale, avuto riguardo all'età ed allo stato salute di
__________, oltre alla circostanza che egli non é mai stato contadino di
professione e che mai lo sarà, non ci si trova certo di fronte ad una azienda
vincolata all'utilizzazione del suolo. L'avversata stalla servirà invece
piuttosto quale ricovero per gli animali di bassa corte (conigli, anatre e
polli), che egli e la moglie allevano già in paese, per soddisfare anzitutto
dei bisogni alimentari propri, ai quali intenderebbe aggiungere a titolo even-tuale
alcune capre e due maiali d'ingrasso. Il suolo (agricolo) non appare pertanto
quale presupposto indispensabile per l'attività (cfr. anche RDAT II-1991 N. 69,
consid. 3).
In
secondo luogo, rispondendo ad una corrispondente domanda formulata dal giudice
delegato con scritto 21 settembre 1995, la sezione agricoltura, con lettera 27
settembre 1995, ha affermato che la base foraggiera di cui può disporre il
resistente, tenuto conto degli appezzamenti propri e della possibilità di
raccogliere fieno lungo le scarpate dell'autostrada, basta principalmente per
il fabbisogno dei 30 conigli e delle 5 capre, la cui tenuta é oltretutto
prevista a titolo eventuale. Le 20 anatre ed i 100 polli verrebbero invece
nutrite con mangimi (granaglie e sfarinati) acquistati da un mangimificio. L'afforaggiamento
dei due maiali d'ingrasso, la cui tenuta é pure prevista a titolo eventuale, da
acquistare in autunno e da macellare a fine anno, é invece costituita da una
base di farine di cereali e granoturco con l'aggiunta di patate, erba e fieno
agostano: ma solo questi ultimi verrebbero coltivati rispettivamente raccolti a
__________. L'attività del resistente non dispone quindi in definitiva, nel
complesso, di una base foraggiera propria sufficiente. Si potrebbe al limite
intravedere simile base limitatamente ai 30 conigli ed alle 5 capre. Ma
l'allevamento di conigli, che trascorrono tutto il tempo rinchiusi in gabbie
(ed un discorso analogo può valere per i maiali d'ingrasso), non può essere
considerato vincolato all'utilizzazione del suolo agricolo (Bandli, Bauen ausserhalb
del Bauzonen, N. 210). Quanto alle capre, al di là del fatto che verrebbero
tenute a titolo eventuale, il loro allevamento non giustificherebbe in ogni
caso l'erezione di un manufatto delle dimensioni di quello in discussione.
3.4. Dal momento che
l'avversata domanda di costruzione non può essere approvata tramite il rilascio
di un permesso di costruzione ordinario, rimane da esaminare se eventualmente
questa non possa beneficiare di un permesso eccezionale giusta l'art. 24 cpv. 1
LPT (cfr. su quest'ultimo concetto, riassuntivamente, RDAT I-1995 N. 61, consid.
2.5.). Non é tuttavia il caso
nella fattispecie. La destinazione della stalla non esige infatti una sua
ubicazione fuori dalle zone edificabili giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT,
per difetto, ancora una volta, di una base foraggiera propria sufficiente:
requisito che parimenti la giurisprudenza del Tribunale federale pone a
fondamento del soddisfacimento del requisito dell'ubicazione vincolata (in
senso positivo) per l'allevamento animale (cfr. 115 Ib 300 consid. 3c; inoltre
117 Ib 281 consid. 4 b e relativo rinvio al consid. 3; STA inedita 30 ottobre
1992 in re V. e llcc, consid. 4.2., confermata dal Tribunale federale con
sentenza pubbl. in RDAT II-1994 N. 22, consid. 4b). Del resto la giurisprudenza
del Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare che piccoli
allevamenti di animali da cortile, miranti ad integrare le esigenze di
sostentamento di un'economia domestica, possono ancora essere considerati come
conformi alla destinazione della zona edificabile residenzale, per lo meno - com'é
senz'altro il caso per __________ - nei comuni a carattere rurale, ed essere di
conseguenza realizzati nella stessa (cfr. STA inedita 21 luglio 1994 in re B., consid.
2.2.), mentre che per allevamenti eccedenti quei limiti é necessario far capo alle
zone artigianali/industriali (cfr. RDAT II-1991 N. 69, consid. 4a; I-1993 N.
73, consid. 3.5.). Avuto riguardo alle immissioni inquinanti (segnatamente sottoforma
di odori) che l'allevamento animale potrebbe provocare verso i fondi siti nelle
immediate adiacenze, può tutt'al più porsi il problema a sapere se non sia
eventualmente soddisfatto il requisito dell'ubicazione vincolata in senso
negativo (cfr. DTF 118 Ib 17 segg.). Considerate la modesta entità
dell'allevamento e, pertanto, la possibilità di contenimento degli odori in
applicazione della LPAmb la risposta a questo riguardo é tuttavia negativa
(cfr. RDAT I-1993 N. 73, consid. 3.6.): secondo le valutazioni effettuate dal
dipartimento in applicazione della menzionata legislazione ed avallate dal Consiglio
di Stato (che il Tribunale, come si vedrà in seguito, si dispensa tuttavia dal
verificare) l'avversata stalla potrebbe addirittura sorgere a soli 3 ml dal
confine con la zona edificabile residenziale, e più precisamente con il mapp.
__________, di proprietà di __________. Infine, ed in ogni caso, non é
soddisfatta la condizione di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT. In effetti al
rilascio della licenza edilizia si oppongono dei prevalenti interessi pubblici:
segnatamente il mantenimento della zona agricola, il divieto di eludere le
restrizioni istituite dalla legislazione sulla prote-
zione dell'ambiente e la
corrispondente limitazione, quantomai auspicabile sotto il profilo pianificatorio,
della proliferazione indiscriminata nelle zone non edificabili di piccoli
impianti o costruzioni suscettibili di arrecar molestia (cfr. RDAT II-1991 N.
69, consid. 4b; I-1993 N. 73, consid. 3.6.; I-1995 N. 61, consid. 2.6.).
- 4.1. Da quanto sopra
discende che la stalla al mapp. __________ non può essere messa al beneficio né
della licenza edilizia ordinaria, difettando della necessaria conformità con la
zona agricola né, subordinatamente, di un permesso di costruzione eccezionale,
non essendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 24 LPT. Questo accertamento
comporta già di per sé l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento tanto della
licenza edilizia 20 dicembre 1994 quanto quello della risoluzione 3 maggio 1995
con cui il Governo l'aveva protetta. Fa eccezione il dispositivo n. 2 del
giudicato governativo, nella misura in cui pone a carico del patriziato
generale di __________, parimenti ricorrente in quella sede e non più in
questa, una tassa di giudizio di fr. 200.-- e lo obbliga a versare identico
importo per ripetibili a favore di __________: in effetti quel liteconsorte
facoltativo non beneficia, per lo meno su questo punto, dei gravami 19 maggio
1995 di __________ e __________ innanzi a questo Tribunale (art. 48 CPC
attraverso il rinvio di cui all'art. 24 PAmm).
4.2. Addivenendo a questa
conclusione il Tribunale conferma pertanto, nel risultato, il diniego del
permesso sancito il 27 gennaio 1994 da parte del municipio di __________.
Municipio al quale il Governo ha in seguito indebitamente negato ogni competenza
ad esaminare la domanda di costruzione circa la conformità con il diritto pianificatorio
(cfr. risoluzione 22 giugno 1994, pag. 6). In effetti, malgrado le superfici
per l'avvicendamento colturale e gli altri terreni idonei all'utilizzazione
agricola debbano essere delimitati dalle autorità cantonali in sede di PD (art.
6 cpv. 2 lett. a LPT, da 16 a 19 OPT e a livello cantonale, segnatamente, art.
2 seg. della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre
1988, LTagr), la zona agricola deve pur sempre essere delimitata ed istituita
dai comuni in sede di PR (art. 16 LPT, 28 cpv. 2 lett. e LALPT, da 4 a 6 LTagr);
solo in quanto tale, oltretutto, essa vincola i privati (art. 21 cpv. 1 LPT; 40
cpv. 1 LALPT). D'altra parte si tenga presente che con il nuovo ordinamento
edilizio l'avviso dipartimentale é in principio vincolante per il municipio (art.
7 cpv. 2 LE) e che il comune non può nemmeno impugnare la licenza edilizia
rispettivamente il suo diniego discendenti da simile avviso innanzi al
Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 2 LE). Donde un'accresciuta importanza del
riconoscimento a favore del municipio della competenza ad esaminare,
parallelamente all'autorità cantonale, la congruenza di una domanda di costruzione
con le finalità della zona agricola.
4.3. Ferme queste premesse,
l'esame delle ulteriori censure ricorsuali, riferite alla concessione di una
deroga quo alle distanze dall'adiacente riale __________ ed all'ossequio del
diritto ambientale, appare superfluo.
- La tassa di giudizio deve
essere posta a carico di __________ (art. 28 PAmm), il quale viene inoltre
condannato a rifondere adeguate ripetibili ai ricorrenti, a valere per entrambe
le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24 LPT, 11, 12 LPAmb, 3 OIAt, cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt,
4, 15, 21 LE, 7 RLE, 18, 24, 28, 31, 46, PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono accolti.
§. Sono si conseguenza annullate:
-
la
risoluzione 3 maggio 1995 (n. 2502) del Consiglio di Stato, tranne che il dispositivo
n. 2 (tassa di giudizio e ripetibili) per quanto concerne il patriziato
generale di __________;
-
la
decisione 20 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad
__________ la licenza edilizia per la costruzione di una stalla al mapp.
__________ di __________.
2 La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare
ai ricorrenti identico importo per il titolo di ripetibili.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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